TAR Napoli, sez. I, sentenza 2015-11-20, n. 201505411
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Testo completo
N. 05411/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01931/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2015, proposto da:
NZ IN, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Sergio Turturiello, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.16;
contro
U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11;
Commissario Vescovile della Confraternita del SS. Rosario di Pianura Sac. Sergio Pipolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adolfo Mutarelli e Francesco Mutarelli, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla piazza G.Bovio n.22;
Curia Diocesana di Pozzuoli, Ministero dell'Interno;
nei confronti di
RO Vescovo della Diocesi di .Pozzuoli Pascarella, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adolfo Mutarelli e Francesco Mutarelli, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla piazza G.Bovio n.22;
per l'annullamento
1.della nota della Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo del 26/01/2015 pervenuta in data 05/02/2015, nella parte in cui si attesta che la Confraternita SS. Rosario sia “associazione pubblica di fedeli qualificata come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e soggetta alla vigilanza e superiore direzione dell’autorità ecclesiastica”;
2.di ogni altro atto antecedente preordinato e presupposto compresa, per quanto occorra, la nota prefettizia del 27/11/2014 e per quanto occorra, del Regio Decreto prefettizio del 12/02/1934 n.918, se inteso quale atto ricognitivo delle finalità esclusive e o prevalenti di culto della Confraternita del SS. Rosario di Pianura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli e di Commissario Vescovile della Confr. Ss. Rosario di Pianura Sac. Sergio Pipolo e di RO Vescovo Dioc.Pozzuoli Pascarella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 1° aprile 2015 e depositato in data 25 aprile 2015, parte ricorrente esponeva in fatto:
-che la Confraternita del SS. Rosario di Pianura era stata istituita con r.d. 24/03/1749 ed il vigente Statuto era stato approvato con R.D. 26/03/1884, sotto forma di “ente morale” e risultava iscritta al n.827/EEG del Registro delle persone giuridiche private tenuto presso la Prefettura di Napoli;
-che detta Confraternita aveva un duplice scopo: l’esercizio religiose e di mutuo associati, le opere di beneficenza verso persone del Pio Sodalizio;
-che lo scopo di culto, diversamente da quanto ritenuto dall’autorità prefettizia, era non esclusivo o prevalente, ma concorrente con altri scopi della Confraternita;
-che, inoltre, ai sensi dell’art.11 dello Statuto, gli ecclesiastici non godevano del diritto di eleggibilità e non erano candidabili;
-che, in aperta violazione della norma statutaria appena richiamata, negli ultimi anni la Confraternita era stata amministrata da un sacerdote sull’erroneo presupposto che si tratterebbe di una persona giuridica pubblica, laddove essa era una persona giuridica privata, con scopi di mutua assistenza e di culto religioso;
-che i confratelli, pertanto, autoconvocatisi in assemblea straordinaria in data 17/11/2014 avevano eletto gli amministratori della Confraternita (Priore, 1° e 2° assistente, Fiscale e Segretario) in applicazione delle norme statutarie, rendendo note le nomine alla Curia di Pozzuoli territorialmente competente con formale notifica del verbale avvenuta il 26 ed il 28 novembre 2014;
-che il commissario vescovile, pur convocato dal nuovo Priore, non si era presentato per effettuare il passaggio delle consegne;
-che, infine, la Prefettura di Napoli, richiestane, non aveva provveduto all’aggiornamento della iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto provato, mediante inserimento del nominativo del ricorrente quale legale rappresentante della Confratermita.
Sulla base di queste, parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:
I.Violazione