TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-04-19, n. 202201326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-04-19, n. 202201326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202201326
Data del deposito : 19 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2022

N. 01326/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01363/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G I, G I, G N, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. G I, in Palermo, via Libertà, 171;



contro

Regione Siciliana - Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di -OMISSIS-, Presidente della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Insalaco, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Michele Roccella, in Palermo, piazza Marina n. 19;



per l’annullamento,

previa sospensione cautelare

- del provvedimento della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-;

- dell’ordinanza di sospensione dei lavori prot. n. -OMISSIS-adottata dal Comune di -OMISSIS- - Settore VII - pianificazione urbanistica;

- del decreto del 4 giugno 2012 del Dirigente del servizio tutela e acquisizioni dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana – Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana - Servizio tutela e acquisizioni;

- dell’eventuale provvedimento di apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta sull’area in questione, non conosciuto e mai comunicato al ricorrente;

- ove occorra, del D.P.R.S. -OMISSIS-, menzionato negli atti su indicati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, della Regione Siciliana - Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana -Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di -OMISSIS- e del Presidente della Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica straordinaria di smaltimento del giorno 15 marzo 2022 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 12 luglio 2012 e depositato il successivo 30 luglio, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, tra cui il provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con il quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di -OMISSIS- ha ingiunto alla medesima la rimozione delle opere realizzate in -OMISSIS-, via delle -OMISSIS- “in zona “A” di cui ai DD.MM. 16/05/68, 07/10/71 e D.P.R.S. 13/06/91” (ossia nella zona di inedificabilità assoluta della -OMISSIS-).

Ha dedotto i motivi di ricorso che possono riassumersi come di seguito.

I) Solo una norma (regionale) di rango primario potrebbe imporre un vincolo di inedificabilità assoluta, attesa la riserva di legge posta dall’art. 42 Cost. Pertanto, i decreti ministeriali ed il decreto del Presidente della Regione menzionati nel provvedimento impugnato non potrebbero validamente apporre il vincolo in questione. Inoltre, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto regionale, la Regione Siciliana gode di competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche” , cosicché il decreto “Gui-Mancini” (D.M. 16 maggio 1968) si porrebbe in contrasto con tale previsione statutaria.

II) Il D.M. 16 maggio 1968 (“Gui-Mancini”), comunque, non sarebbe più vigente per effetto dell’abrogazione della legge in forza della quale era stato adottato.

Precisamente, il menzionato decreto è stato adottato a seguito del movimento franoso verificatosi ad -OMISSIS- il 19 luglio 1966, in esecuzione dell’art. 2- bis del D.L. 30 luglio 1966 n. 590 (articolo aggiunto dall’articolo unico della legge di conversione 28 settembre 1966 n. 749), a norma del quale “La -OMISSIS- di -OMISSIS- è dichiarata zona archeologica di interesse nazionale. Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, determina, con proprio decreto, il perimetro della zona, le prescrizioni d'uso e i vincoli di inedificabilità” .

Il d.l. 30 luglio 1966, n. 590 sarebbe stato abrogato dall’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Per altro verso, non sarebbe

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