TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 2013-02-15, n. 201300101
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N. 00101/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00950/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M R V, rappresentata e difesa dall'avv. M F, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari, alla piazza Massari n. 6;
contro
USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
A G D M;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. aoodrpu 2932/usc del 4 maggio 2012 dell’ufficio scolastico regionale della puglia con cui si è proceduto alla pubblicazione degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui esclude la ricorrente;
- delle schede di valutazione degli elaborati scritti della ricorrente, parte integrante del relativo verbale di correzione;
- del verbale n. 27 del 3 marzo 2012 che registra le operazioni di valutazione delle prove scritte;
- di tutti i verbali della commissione esaminatrice del “concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”, per la regione puglia, di cui, allo stato, si ignorano data e numero;
- dell’eventuale provvedimento dell’u.s.r. puglia con cui si è proceduto all’approvazione di tutti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice e della graduatoria finale con l’elenco degli ammessi alla fase orale di estremi sconosciuti;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento agli stessi connesso, antecedente e/o conseguente e/o presupposto, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare di quelli che disciplinano e consentono l’effettuazione delle prove orali di detto concorso;
motivi aggiunti:
- del provvedimento prot. n. aoodrpu 2932/usc del 4 maggio 2012 dell’ufficio scolastico regionale della puglia con cui si è proceduto alla pubblicazione degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui esclude la ricorrente;
- delle schede di valutazione degli elaborati scritti della ricorrente, parte integrante del relativo verbale di correzione;
- del verbale n. 27 del 3 marzo 2012 che registra le operazioni di valutazione delle prove scritte della ricorrente;
- di tutti i verbali della commissione esaminatrice del “concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”, per la regione puglia, di cui, allo stato, si ignorano data e numero;
- dell’eventuale provvedimento dell’u.s.r. puglia con cui si è proceduto all’approvazione di tutti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice e della graduatoria finale con l’elenco degli ammessi alla fase orale di estremi sconosciuti;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento agli stessi connesso, antecedente e/o conseguente e/o presupposto, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare di quelli che disciplinano e consentono l’effettuazione delle prove orali di detto concorso;
e per quanto occorrer possa
- dei verbali e dei provvedimenti con i quali è stata conclusa la fase delle prove orali e specificamente della graduatoria generale di merito pubblicata il 09.08.2012 (allegata al decreto prot. n. aoodrpu 5853 dell'u.s.r. puglia) sul sito internet dell'u.s.r. puglia e del decreto di nomina dei vincitori;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Maria Lucia Forte, su delega dell'avv. M. Forte e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Considerato che il Collegio ha già disposto una sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito per la disamina delle censure prospettate da parte ricorrente, al pari di quanto ha già fatto per molti ricorsi, aventi lo stesso oggetto;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;