TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-06-30, n. 202311007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-06-30, n. 202311007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311007
Data del deposito : 30 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2023

N. 11007/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03031/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3031 del 2023, proposto da
A D N, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del Turismo, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

del decreto ingiuntivo telematico n.19856/2018 reso nel procedimento sommario (n. 54802/2018) dal Tribunale Ordinario di Roma (Giudice: dott.ssa Maria Letizia Tricoli) in data 13.9.2018, nella parte in cui è stato ingiunto al Ministero del Turismo (già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) in persona del Ministro p.t., di pagare, entro quaranta giorni, al favore del procuratore antistatario, le spese della procedura, liquidate in € 1.630,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., rimborso forfettario delle spese generali ed oltre alle successive occorrende.

PER LA CONDANNA

del Ministero del Turismo, in persona del Ministro p.t., ai sensi dell'art.112, co.3 c.p.a. della ulteriore somma, a titolo di interessi maturata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.

PER LA NOMINA

di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione nel caso in cui la stessa non si conformi all'ordine del Giudice entro il termine di trenta giorni e/o entro il maggiore e/o minore termine che l'On.le Collegio riterrà congruo.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

del Ministero del Turismo, in persona del Ministro p.t., al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- con atto notificato il 21 febbraio 2023 e depositato in pari data, l’avv. A D N ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. nei confronti del Ministero del Turismo, al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo telematico n. 19856/18, pubblicato il 13 settembre 2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma all’esito del giudizio iscritto al n. R.G. 54802/2018, proposto da Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi e patrocinato dal medesimo avvocato ivi dichiaratosi procuratore antistatario, nella parte in cui è stato ingiunto all’allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica, le spese della procedura di ingiunzione distratte a favore del suddetto procuratore e liquidate in “ € 1.630,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., rimborso forfettario delle spese generali ed oltre alle successive occorrende ”;

- è documentato in atti che, in data 3 ottobre 2018, il decreto ingiuntivo era stato spedito per la notifica al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il quale, secondo quanto rappresentato dal ricorrente, interponeva opposizione, il cui giudizio è stato definito con sentenza di rigetto n. 4270/2022, pubblicata il 17 marzo 2022;

- il decreto ingiuntivo n. 19856/18 è stato munito della formula esecutiva telematica in data 9 settembre 2022 e in tale forma è stato notificato al Ministero del Turismo a mezzo posta elettronica certificata in data 19 settembre 2022;

- l’avv. D N, premesso che “ nelle more della definizione del giudizio di opposizione l’Amministrazione ingiunta ha provveduto alla liquidazione dell’importo dovuto alla Rete, ad eccezione delle spese della procedura monitoria dovute al procuratore antistatario ”, agisce nella presente sede per l’ottemperanza al suddetto titolo esecutivo, affinché questo Tribunale adotti “ provvedimenti idonei a soddisfare la pretesa sostanziale dedotta in lite, procedendo, anche mediante nomina di Commissario ad acta ”;

- in data 1° giugno 2023 il ricorrente ha prodotto in atti la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 4270/2022, rilasciata dall’Ufficio Copie Sentenze Civili del Tribunale Ordinario di Roma;

- il Ministero del Turismo, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito;

- si è costituito in giudizio il Ministero della cultura in data 26 giugno 2023, con atto di stile;

- alla camera di consiglio del 27 giugno 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione;

Rilevato che:

- in via pregiudiziale, va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero della cultura, atteso che la domanda è stata esperita unicamente nei confronti del Ministero del Turismo, come risulta sia dall’epigrafe del ricorso che dalla relata di notifica;

- nel merito, verificata la ritualità del gravame, il Collegio ritiene che la pretesa fatta valere in giudizio sia fondata, atteso che, sulla base di quanto dedotto dal ricorrente, le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione nei suoi confronti, non avendo l’intimato Ministero ancora provveduto alla corresponsione delle spese della procedura monitoria liquidate in favore del medesimo quale procuratore antistatario;

- risultano altresì soddisfatti i presupposti richiesti ex lege per l’ottemperanza;

- il decreto ingiuntivo telematico azionato nella presente sede, infatti, è munito di formula esecutiva telematica;

- il suddetto titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione debitrice (cfr. messaggio di posta elettronica certificata del 19 settembre 2022, indirizzato al Ministero del Turismo presso gli indirizzi pec estratti dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, come da relata di notifica, e versato in atti unitamente alle ricevute di avvenuta consegna) ed è decorso il termine di dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);

- ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c) c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza in relazione ai decreti ingiuntivi emessi dal giudice ordinario e dotati di efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653, co. 1 c.p.c.;

- ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e comprovato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero del Turismo di provvedere a dare piena ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato e, per l’effetto, di corrispondere in favore del ricorrente avv. A D N, in conformità alla domanda esperita con l’odierno ricorso, la somma pari a euro 1.630,00 (milleseicentotrenta/00) per compensi ed euro 406,50 (quattrocentosei/50) per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;

- in conclusione, il ricorso in esame deve essere accolto nei sensi sopra riferiti;

- per il caso di perdurante inottemperanza va nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega a un dirigente della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma, il quale provvederà nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti da apposita richiesta di parte ricorrente;

- le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

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