TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-07-25, n. 201402071

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-07-25, n. 201402071
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201402071
Data del deposito : 25 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02482/2010 REG.RIC.

N. 02071/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02482/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2482 del 2010, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dagli avv.ti C S e F T, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, Piazza Velasca, 4

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
Consiglio Notarile di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti R D, R V e A D E, con domicilio eletto presso il secodo in Milano, Via S. Barnaba, 30

per l'annullamento

del provvedimento del Consiglio Notarile di Milano, prot. n. 3260/p, adottato in data 4 novembre 2010, comunicato in data 5 novembre 2010, con il quale il Consiglio Notarile ha disposto la consegna del sigillo in data 9 novembre 2010;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Notarile di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Francesco Mariuzzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso tempestivamente notificato e depositato il dott. G M, notaio in Mondovì, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, esponendo in fatto di essere stato assolto dal locale Tribunale dal reato previsto dall’art. 479 del c.p. con sentenza del 17.12.2002, peraltro riformata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza di condanna a otto mesi di reclusione del 16.11.2005, peraltro condizionalmente sospesa con riconoscimento delle attenuanti generiche;
ha, inoltre, allegato che detta sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione con pronuncia del 26.11.2007;
che dopo il decorso di tre anni dalla sospensione della pena è stata presentata domanda di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza di Milano;
che in data 31.7.2008 il Procuratore della Repubblica di Mondovì dava inizio al procedimento disciplinare nei confronti dell’interessato;
che la Commissione regionale di disciplina del Piemonte e della Val d’Aosta riteneva il notaio responsabile dell’illecito disciplinare ascrittogli, irrogando una sospensione per il periodo di nove mesi;
che la Corte d’appello di Torino, investita dell’appello promosso sia da parte del ricorrente sia dal Procuratore della Repubblica di Mondovì, negava l’applicazione delle attenuanti generiche previste dalla legge notarile, avuto riguardo anche a un diverso procedimento disciplinare iniziato a carico dell’istante nel 2007 e conclusosi nel 2008;
che la Corte di Cassazione Sez. III del 12.10.2010 ha successivamente respinto il ricorso promosso contro la ridetta sentenza;
che il Consiglio notarile di Milano ha invitato con nota del 4.11.2010 il notaio a presentarsi il 9.11.2010 per la consegna del sigillo notarile.

Avverso quest’ultimo provvedimento l’interessato ne ha dedotto l’illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere, chiedendone l’annullamento.

Con ordinanza 4.12.2010, n. 1376 la Sezione ha respinto la domanda cautelare.

DIRITTO

Dopo la fissazione dell’udienza di merito si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia con memoria del 29.5.2014, chiedendo la sua estromissione dal giudizio per difetto della sua legittimazione passiva.

Con memoria depositata il 6.6.2014 il ricorrente ha comunicato di aver restituito il sigillo al Consiglio notarile, di avere chiuso lo studio professionale, licenziato i dipendenti e dismesso la clientela, non avendo conseguentemente alcun interesse alla definizione del ricorso.

Quanto alle spese di lite è stata contestualmente richiesta la loro compensazione.

Di tale dichiarazione deve essere dato atto con accoglimento della domanda avanzata dall’Avvocatura dello Stato di estromissione del Ministero della Giustizia dal giudizio in difetto della sua legittimazione passiva.

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