TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2010-10-18, n. 201019841

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2010-10-18, n. 201019841
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201019841
Data del deposito : 18 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00714/2005 REG.RIC.

N. 19841/2010 REG.SEN.

N. 00714/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 714 del 2005, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. A L M, presso il cui studio elettivamente domicilia, in N, Centro Direzionale, Edificio G1;



contro

- ASL N 5 della Regione Campania, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti F S A e E M, e con costoro legalmente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R.;
- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. D A, dell’Avvocatura regionale, nei cui uffici è elettivamente domiciliata, in N, via S. Lucia n. 81;



per l'annullamento

- della deliberazione del Direttore Generale n° 629 del 12.10.2004 avente ad oggetto: “Adempimenti previsti dalla D.G.R.C. n.3152 del 28.6.2002. Trasmissione elenco disabili aspiranti al contributo ex art.26 L.R. n.11 del 1984”;

- dell’elenco ex art. 26 L.R. n.11 del 1984 allegato alla suddetta delibera;

- della DGRC n. 3152 del 28.2.2002 richiamata negli atti impugnati;

- della DGRC n. 1426 del 1991 richiamata negli atti impugnati;

- di ogni altro provvedimento ad esso connesso o collegato e preordinato,

atti tutti che si assumono né comunicati, né notificati, né pubblicati e nella precisazione che “la graduatoria costituisce un atto interno e che la stessa non ha limiti di impugnativa fin quando non venga emesso un provvedimento notificato ad ogni singolo interessato”, sicché l’odierna impugnativa viene proposta “in via cautelativa, avendone interesse”.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.S.L. N 5 e della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2010 il dott. M M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con il ricorso in esame, notificato tra il 28 dicembre 2004 e il 3 gennaio 2005, e depositato il successivo 27 gennaio 2005, -OMISSIS-, nella dichiarata qualità di familiare di -OMISSIS-, per l’assistenza prestata alla quale assume di avere titolo al contributo ex art. 26 della L. Reg. Campania n° 11 del 15.3.1984, si duole dei provvedimenti in epigrafe elencati, perché il familiare assistito non risulta inserito nell’elenco dei beneficiari aspiranti al contributo.

All’uopo propone le seguenti censure:

- incompetenza - violazione della L.R. n.11 del 1984 e della L.R. n.16 del 1989 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità di causa e contraddittorietà: l’impugnata graduatoria, considerata “provvedimento conclusivo”, sarebbe un provvedimento parziale e non completo, in quanto non risulterebbero inseriti gli aventi diritto già inseriti nei vecchi elenchi;

- Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione insussistente e comunque insufficiente, difetto di istruttoria; nonché eccesso di potere sotto più profili, quali falsità dei presupposti, sviamento di potere, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, mancanza di richiamo della scheda e dei presupposti: i provvedimenti impugnati sarebbero carenti nella motivazione, nei loro elementi essenziali, ed altresì non sarebbero stati anticipati dalle necessarie istruttorie, amministrativa e medico-legale; le UU.SS.LL. alle quali è stata demandata la gestione della concessione del contributo in argomento, avrebbero dovuto procedere, sulla base di idonea istruttoria, ad individuare i criteri soggettivi e oggettivi per emettere il provvedimento di concessione del beneficio in autonomia senza essere limitate dalla Regione, così come invece avvenuto con la delibera di G.R. n. 3152 del 2002;

- Eccesso di potere sotto diversi profili, quali difetto di istruttoria, mancanza di presupposti, mancata convocazione - violazione di legge – eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei requisiti socio-sanitari ex art.26 della L.R. n.11 del 1984: il provvedimento non sarebbe stato anticipato da necessaria istruttoria e non sarebbe stata effettuata la convocazione della visita medica della disabile per verificare la sussistenza dei requisiti dopo la modifica dei criteri di riconoscimento del beneficio;

- Violazione e falsa applicazione della L.Reg. n.11 del 1984 e della L.Reg. n.16 del 1989, anche in relazione alla D.R. n.3152 del 2002: la legge demanderebbe alla gestione della ex USL la concessione del contributo in argomento, e, dopo l’attivazione del relativo procedimento, tale potere non potrebbe essere limitato dalla Regione così come invece avvenuto con la delibera di G.R. n. 3152 del 2002.

2. La ASL NA 5 e la Regione Campania si sono costituite in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.

Va precisato, secondo quanto notorio, che la Regione Campania, con DGRC n° 2166 del

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