TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-03-16, n. 201000969

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-03-16, n. 201000969
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201000969
Data del deposito : 16 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01776/2005 REG.RIC.

N. 00969/2010 REG.SEN.

N. 01776/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2005, proposto da:
Avvenire s.c. a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G M, con domicilio eletto presso G M in Bari, via Amendola, 21;

contro

Comune di Valenzano, rappresentato e difeso dall'avv. F F, con domicilio eletto presso F F in Bari, corso Alcide De Gasperi n. 242;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del bando di gara di cui alla determina n. 112/RS del 10/8/2005 del Comune di Valenzano, avente ad oggetto: “affidamento del servizio di spazzamento e lavaggio strade, disinfezione e derattizzazione del territorio comunale, pulizia degli edifici comunali, disinfestazione e derattizzazione degli edifici scolastici e manutenzione del verde”;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valenzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. C A;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 l’avv. G M;
e, per delega dell'avv. F F, l’avv. Luca Calcagnile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la Coop. Avvenire ha impugnato il bando della gara indetta dal Comune di Valenzano per l’affidamento del servizio di spazzamento, lavaggio strade e derattizzazione del territorio comunale dal 1 gennaio 2006 e per 9 anni. Essa si duole che la partecipazione le è stata impedita dalla previsione, contenuta nel paragrafo del bando concernente “termine e modalità di presentazione dell’offerta”, lett. A, clausola n. 6, secondo punto, che impone ai partecipanti di dichiarare, a pena di esclusione, di possedere un “patrimonio netto dell'impresa, che non dovrà essere inferiore ad € 1.000.000,00” e che, in caso di associazione temporanea di imprese, almeno il 60% dell'importo deve essere posseduto e dichiarato dalla mandataria e nella misura minima del 20% dalle imprese mandanti, fermo restando che il raggruppamento deve possedere complessivamente il requisito richiesto. Requisito di cui la ricorrente dichiara di essere priva, pur godendo di ampio affidamento da parte del sistema creditizio e pur avendo una ingente quantità di strumenti e mezzi d'impresa.

Il ricorso si fonda sui seguenti motivi in diritto.

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