TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-04-21, n. 202306901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-04-21, n. 202306901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306901
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2023

N. 06901/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01961/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2023, proposto da
G M, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del diniego all'accesso civico generalizzato emesso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 9.12.2022 in risposta alla richiesta di riesame avanzata dal ricorrente a mezzo pec in data 22.11.2022;

del diniego all'accesso civico generalizzato emesso in data 27.10.2022 dal Comando Generale della Capitanerie di Porto, dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, a seguito dell'istanza presentata dal ricorrente a mezzo pec in data 27.09.2022 e acquisita con prot. n. 0127725 in data 28.09.2022;

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso ai dinieghi sopra menzionati anche se non conosciuti dalla ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il giornalista, sig. Merli Giansandro, presentava in data 27.09.2022 richiesta di accesso civico ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso in Mare e dell'Autorità Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tramite la quale richiedeva di avere accesso agli atti amministrativi e di ottenere informazioni relativi alle operazioni di individuazione e di soccorso alle 26 persone sbarcate a Pozzallo in data 12.09.2022.

2. Più in particolare, parte ricorrente richiedeva di avere accesso alle informazioni relative all’avvistamento dell’imbarcazione e alle operazioni di soccorso (l'identità dell'assetto aereo che aveva avvistato l'imbarcazione;
la data e l'ora dell'avvistamento;
la data e l'ora di comunicazione della situazione di distress al MRCC italiano;
la data e l’ora in cui erano state dirottate le navi impegnate nel soccorso;
il luogo esatto dove era avvenuto il soccorso;
l'identità di ulteriori imbarcazioni coinvolte e la data e l'ora del loro coinvolgimento;
l'identità di imbarcazioni italiane presenti nell'area, nonché di avere accesso agli atti amministrativi relativi alla procedura di soccorso e alle comunicazioni inviate dal Mrcc italiano ad imbarcazioni presenti nell'area e l'eventuale invio di Navtex;

3. In data 27.10.2022 il Comando Generale della Capitanerie di Porto, dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili rigettava la richiesta ritenendo le informazioni e gli atti amministrativi richiesti rientranti nella categoria dei documenti sottratti all’accesso sia per l’esistenza di un divieto relativo di cui all’art. 5 bis, comma 1, lett. D), del d.lgs 33/2013, sia per l’esistenza di un divieto assoluto derivante dall’applicazione dell’art 5-bis, comma 3, del d.lgs 33/2013 in combinato disposto con l'art. 1048, comma 1, lett. Q), del D.P.R. 90/2010.

4. In data 22.11.2022 il ricorrente, ritenendo generiche e formali le motivazioni addotte nel provvedimento di rigetto, presentava richiesta di riesame alla competente Autorità Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4.1. In particolare, rappresentava il ricorrente l’insussistenza dell’affermato pregiudizio alle relazioni internazionali, dal momento che lo Stato della Libia non risultava coinvolto nelle operazioni, mentre l’imbarcazione battente bandiera della Liberia aveva immediatamente effettuato soccorso e considerava erronea l’interpretazione ministeriale dell’art. 1048, co. 1, lett. Q), D.P.R. n. 90/2010, nonché irragionevole la riconduzione delle attività oggetto della richiesta di accesso tra gli atti di programmazione, pianificazione, condotte e analisi di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali.

5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 9.12.2022 emetteva, all’esito del compiuto riesame, il gravato provvedimento di rigetto con il quale, richiamando nuovamente l’art.

5-bis del d.lgs. 33/2013, ribadiva quanto precedentemente affermato dal Comando Generale della Capitanerie di Porto, dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

6. Avverso le suddette determinazioni insorgeva il ricorrente che formulava due motivi di gravame.

6.1. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. commi 2 e 6, 5 bis, commi 1 e 3, dell’art. 3 della L. 241/90 e violazione e falsa applicazione dell’art. 1048, comma 1, lett. Q, del DPR 90 del 2010, oltre a eccesso di potere per arbitrarietà.

6.1.1. Si doleva parte ricorrente che il Ministero e il Responsabile della trasparenza interpellati in sede di accesso generalizzato, avessero sostenuto che “l’art. 5 bis comma 1 lettera d) del D.lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii. stabilisce quale limite relativo, quello inerente la salvaguardia delle relazioni internazionali. L’eventuale accesso alle comunicazioni/documentazioni relative agli eventi SAR di cui trattasi, comporterebbe un pregiudizio concreto ai rapporti che intercorrono tra Stati ed alle relazioni tra soggetti internazionali, in particolare con il Governo libico e quello liberiano. Ciò anche in relazione alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati, durante la gestione di una situazione di emergenza, e alla non prevedibilità della conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti, salvaguardando l’integrità dei rapporti diplomatici con i Paesi interessati”.

Evidenziava parte ricorrente che il frapposto diniego avrebbe dovuto essere corredato non solo di una adeguata motivazione ma anche di un’attenta valutazione ed estrinsecazione degli interessi essenziali potenzialmente lesi dall’accesso civico.

Al contrario, il Ministero non avrebbe correttamente dato evidenza del pregiudizio concreto per le relazioni internazionali e del nesso di causalità esistente tra l’accesso e il pregiudizio stesso per ciascuna delle informazioni richieste trascurando, in particolare, di valutare e bilanciare gli interessi contrapposti coinvolti a vario titolo nella disclosure dei documenti e delle informazioni richieste.

Nel provvedimento di diniego non si sarebbe dato conto di come ciascuna di tali informazioni avrebbe potuto recare pregiudizio alle relazioni diplomatiche con la Libia, posto che tale Stato non risultava coinvolto nell’evento, nè con la Liberia, considerato che l’imbarcazione battente bandiera liberiana aveva regolarmente effettuato il soccorso. Inoltre, sottolineava che in altri analoghi casi, alla luce dell’importanza delle operazioni di ricerca e soccorso e della natura dei diritti fondamentali coinvolti, era stato garantito -almeno parzialmente- l’accesso a tali atti.

6.1.2. Parte ricorrente osservava come anche l’ulteriore motivo di rigetto dell’istanza di accesso civico generalizzato, evidenziato dal Ministero e dal Responsabile della trasparenza interpellati in sede di accesso generalizzato, si rivelasse illegittimo.

In esso si rappresentava che “nell’ambito dell’evento in argomento, sussiste, inoltre, il limite della libertà e segretezza della corrispondenza sugli atti pervenuti e trasmessi a soggetti privati e pubblici italiani e stranieri per i quali vige il limite imposto dall’art.

5-bis c.2 D. Lgs. 33/2013 con conseguente applicabilità dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”
.

L’esponente si doleva del fatto che l’assenza di motivazione avrebbe impedito di comprendere le ragioni per le quali l’ostensione dei documenti richiesti avrebbe potuto causare un pregiudizio concreto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ripercorrere l’iter logico della determinazione pubblica, verificando i canoni di proporzionalità, ragionevolezza e logicità che avevano determinato la scelta del Ministero resistente.

6.1.3. Ulteriormente, parte ricorrente censurava la parte di motivazione del diniego in cui veniva effettuato il richiamo all’art. 1048, comma 1, lett. Q), del DPR n. 90/2010, considerato uno dei casi di eccezione assoluta al diritto di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art.

5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, in quanto non sarebbero state indicate in modo nemmeno generico le ragioni per le quali le attività SAR sarebbero dovute essere ricomprese tra i documenti di “programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attività operative- esercitazioni NATO e nazionali”.

Osservava parte ricorrente che l’ambito di applicazione del richiamato art. 1048, comma 1, lett. Q), 30 del D.P.R. 90/2010 andava riferito ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della difesa, mentre la richiesta di accesso civico del ricorrente non era stata indirizzata al Ministero della Difesa, bensì al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in quanto inerente a procedure e documenti di sua competenza e non di competenza del Ministero della Difesa. Ciò in quanto le operazioni SAR ed i documenti ad esse relativi non erano riferibili né a forze armate, né a forze militari, essendo attività di tipo civile e non militare e dunque richiedibili direttamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In ogni caso, se il Ministero interpellato avesse effettivamente considerato i documenti richiesti tra quelli protetti da segreto perché pregiudizievoli per la sicurezza e la difesa nazionale nonché le relazioni internazionali ed attinenti ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della Difesa, avrebbe dovuto coinvolgere quest’ultimo al fine di renderlo partecipe dell’istanza di accesso civico avanzata.

Ancora, a giudizio del ricorrente l’amministrazione avrebbe errato anche perchè non avrebbe indicato in quale categoria di documenti, tra quelli indicati dall’art. 1048, comma 2, del D.P.R. 90/2010, gli stessi sarebbero dovuti rientrare, oltre a non aver predisposto l’accesso differito indicando per ciascun documento il periodo di tempo di differimento.

6.2. Con un secondo motivo di gravame, parte ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 bis, comma 4 e 5 del D.Lgs 33/2013.

In via di estrema sintesi il ricorrente si doleva del fatto che l’amministrazione resistente avesse frapposto un radicale diniego all’ostensione degli atti richiesti in luogo dell’ostensione parziale, con oscuramento di quei dati la cui omissione non avrebbe precluso il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo del richiedente, preservando, al contempo, l’interesse al riserbo tutelato dalla norma.

Evidenziava che, nel caso di specie, l’Amministrazione avrebbe potuto limitarsi a fornire solo alcune delle informazioni richieste, ad esempio la data e l'ora dell'avvistamento;
la data e l'ora di comunicazione della situazione di distress al MRCC italiano;
la data e l’ora in cui erano state dirottate le navi impegnate nel soccorso, tutte informazioni che non apparivano coinvolgere autorità diverse da quelle italiane o più in generale avrebbe potuto fornire altre informazioni in modo parziale ad esempio omettendo di fornire indicazioni precise circa l’identità di altre imbarcazioni coinvolte.

Nell’ambito di tale motivo, pertanto, parte ricorrente richiedeva, in via subordinata, che l’accesso fosse accordato almeno parzialmente, ovvero mediante l’oscuramento dei dati inerenti all’impiego e l’intervento delle forze militari e/o dei nomi delle autorità intervenute laddove questo venisse ritenuto pregiudizievole per le relazioni internazionali e i rapporti diplomatici con gli altri Stati coinvolti.

7. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente che instava per la reiezione del ricorso in ragione della sua inammissibilità e infondatezza.

8. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza camerale del 19 aprile 2023.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito all’eccezione d’inammissibilità formulata dall’Amministrazione resistente.

Rileva la difesa erariale che l’istanza di accesso sarebbe stata formulata in maniera del tutto generica e indeterminata, senza che gli istanti abbiano dimostrato il proprio interesse concreto all’ostensione. In particolare, tale istanza d’accesso sarebbe stata proposta per finalità di carattere privato ed individuale.

1.1. L’eccezione non è suscettibile di positivo apprezzamento.

La giurisprudenza ha avuto modo di osservare che “l'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione” (Ad. plen. n. 10/2022;
III, 10 giugno 2022, n. 4735;
V, 11 aprile 2022, n. 2670;
3 agosto 2021, n. 5714;
6 aprile 2020, n. 2309;
2 agosto 2019, n. 5502).

In particolare, non è richiesta la titolarità in capo all'istante di un interesse specifico (cfr. CdS III^, 28 luglio 2022, n. 6639), non incontrando il limite connaturale all'accesso documentale di cui alla L. n. 241 del 1990: questo, come noto, non può essere preordinato a un controllo generalizzato sull'attività delle pubbliche amministrazioni, restando strumentale alla protezione di un interesse individuale, laddove l'accesso civico generalizzato è finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa. Sicchè si tratta di un interesse individuale alla conoscenza che è protetto in sé e per sé, sempre che non sussistano le contrarie ragioni di interesse pubblico o privato di cui all'art.

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