TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-04-21, n. 202306901
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Testo completo
Pubblicato il 21/04/2023
N. 06901/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01961/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2023, proposto da
G M, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego all'accesso civico generalizzato emesso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 9.12.2022 in risposta alla richiesta di riesame avanzata dal ricorrente a mezzo pec in data 22.11.2022;
del diniego all'accesso civico generalizzato emesso in data 27.10.2022 dal Comando Generale della Capitanerie di Porto, dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, a seguito dell'istanza presentata dal ricorrente a mezzo pec in data 27.09.2022 e acquisita con prot. n. 0127725 in data 28.09.2022;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso ai dinieghi sopra menzionati anche se non conosciuti dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il giornalista, sig. Merli Giansandro, presentava in data 27.09.2022 richiesta di accesso civico ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso in Mare e dell'Autorità Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tramite la quale richiedeva di avere accesso agli atti amministrativi e di ottenere informazioni relativi alle operazioni di individuazione e di soccorso alle 26 persone sbarcate a Pozzallo in data 12.09.2022.
2. Più in particolare, parte ricorrente richiedeva di avere accesso alle informazioni relative all’avvistamento dell’imbarcazione e alle operazioni di soccorso (l'identità dell'assetto aereo che aveva avvistato l'imbarcazione; la data e l'ora dell'avvistamento; la data e l'ora di comunicazione della situazione di distress al MRCC italiano; la data e l’ora in cui erano state dirottate le navi impegnate nel soccorso; il luogo esatto dove era avvenuto il soccorso; l'identità di ulteriori imbarcazioni coinvolte e la data e l'ora del loro coinvolgimento; l'identità di imbarcazioni italiane presenti nell'area, nonché di avere accesso agli atti amministrativi relativi alla procedura di soccorso e alle comunicazioni inviate dal Mrcc italiano ad imbarcazioni presenti nell'area e l'eventuale invio di Navtex;
3. In data 27.10.2022 il Comando Generale della Capitanerie di Porto, dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili rigettava la richiesta ritenendo le informazioni e gli atti amministrativi richiesti rientranti nella categoria dei documenti sottratti all’accesso sia per l’esistenza di un divieto relativo di cui all’art. 5 bis, comma 1, lett. D), del d.lgs 33/2013, sia per l’esistenza di un divieto assoluto derivante dall’applicazione dell’art 5-bis, comma 3, del d.lgs 33/2013 in combinato disposto con l'art. 1048, comma 1, lett. Q), del D.P.R. 90/2010.
4. In data 22.11.2022 il ricorrente, ritenendo generiche e formali le motivazioni addotte nel provvedimento di rigetto, presentava richiesta di riesame alla competente Autorità Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4.1. In particolare, rappresentava il ricorrente l’insussistenza dell’affermato pregiudizio alle relazioni internazionali, dal momento che lo Stato della Libia non risultava coinvolto nelle operazioni, mentre l’imbarcazione battente bandiera della Liberia aveva immediatamente effettuato soccorso e considerava erronea l’interpretazione ministeriale dell’art. 1048, co. 1, lett. Q), D.P.R. n. 90/2010, nonché irragionevole la riconduzione delle attività oggetto della richiesta di accesso tra gli atti di programmazione, pianificazione, condotte e analisi di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali.
5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 9.12.2022 emetteva, all’esito del compiuto riesame, il gravato provvedimento di rigetto con il quale, richiamando nuovamente l’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, ribadiva quanto precedentemente affermato dal Comando Generale della Capitanerie di Porto, dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.
6. Avverso le suddette determinazioni insorgeva il ricorrente che formulava due motivi di gravame.
6.1. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. commi 2 e 6, 5 bis, commi 1 e 3, dell’art. 3 della L. 241/90 e violazione e falsa applicazione dell’art. 1048, comma 1, lett. Q, del DPR 90 del 2010, oltre a eccesso di potere per arbitrarietà.
6.1.1. Si doleva parte ricorrente che il Ministero e il Responsabile della trasparenza interpellati in sede di accesso generalizzato, avessero sostenuto che “l’art. 5 bis comma 1 lettera d) del D.lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii. stabilisce quale limite relativo, quello inerente la salvaguardia delle relazioni internazionali. L’eventuale accesso alle comunicazioni/documentazioni relative agli eventi SAR di cui trattasi, comporterebbe un pregiudizio concreto ai rapporti che intercorrono tra Stati ed alle relazioni tra soggetti internazionali, in particolare con il Governo libico e quello liberiano. Ciò anche in relazione alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati, durante la gestione di una situazione di emergenza, e alla non prevedibilità della conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti, salvaguardando l’integrità dei rapporti diplomatici con i Paesi interessati”.
Evidenziava parte ricorrente che il frapposto diniego avrebbe dovuto essere corredato non solo di una adeguata motivazione ma anche di un’attenta valutazione ed estrinsecazione degli interessi essenziali potenzialmente lesi dall’accesso civico.
Al contrario, il Ministero non avrebbe correttamente dato evidenza del pregiudizio concreto per le relazioni internazionali e del nesso di causalità esistente tra l’accesso e il pregiudizio stesso per ciascuna delle informazioni richieste trascurando, in particolare, di valutare e bilanciare gli interessi contrapposti coinvolti a vario titolo nella disclosure dei documenti e delle informazioni richieste.
Nel provvedimento di diniego non si sarebbe dato conto di come ciascuna di tali informazioni avrebbe potuto recare pregiudizio alle relazioni diplomatiche con la Libia, posto che tale Stato non risultava coinvolto nell’evento, nè con la Liberia, considerato che l’imbarcazione battente bandiera liberiana aveva regolarmente effettuato il soccorso. Inoltre, sottolineava che in altri analoghi casi, alla luce dell’importanza delle operazioni di ricerca e soccorso e della natura dei diritti fondamentali coinvolti, era stato garantito -almeno parzialmente- l’accesso a tali atti.
6.1.2. Parte ricorrente osservava come anche l’ulteriore motivo di rigetto dell’istanza di accesso civico generalizzato, evidenziato dal Ministero e dal Responsabile della trasparenza interpellati in sede di accesso generalizzato, si rivelasse illegittimo.
In esso si rappresentava che “nell’ambito dell’evento in argomento, sussiste, inoltre, il limite della libertà e segretezza della corrispondenza sugli atti pervenuti e trasmessi a soggetti privati e pubblici italiani e stranieri per i quali vige il limite imposto dall’art. 5-bis c.2 D. Lgs. 33/2013 con conseguente applicabilità dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti” .
L’esponente si doleva del fatto che l’assenza di motivazione avrebbe impedito di comprendere le ragioni per le quali l’ostensione dei documenti richiesti avrebbe potuto causare un pregiudizio concreto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ripercorrere l’iter logico della determinazione pubblica, verificando i canoni di proporzionalità, ragionevolezza e logicità che avevano determinato la scelta del Ministero resistente.
6.1.3. Ulteriormente, parte ricorrente censurava la parte di motivazione del diniego in cui veniva effettuato il richiamo all’art. 1048, comma 1, lett. Q), del DPR n. 90/2010, considerato uno dei casi di eccezione assoluta al diritto di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, in quanto non sarebbero state indicate in modo nemmeno generico le ragioni per le quali le attività SAR sarebbero dovute essere ricomprese tra i documenti di “programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attività operative- esercitazioni NATO e nazionali”.
Osservava parte ricorrente