TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-11-11, n. 202420000
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2024
N. 20000/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15186/2019 REG.RIC.
N. 05910/2020 REG.RIC.
N. 08623/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15186 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 8623 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
quanto al ricorso n. 15186 del 2019:
del decreto di PERSOMIL prot. n. M_D GMIL REG -OMISSIS- del 6 settembre 2019, notificato il 16 settembre 2019, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha respinto il ricorso gerarchico del Ten. Col.-OMISSIS-.
quanto al ricorso n. 5910 del 2020:
per l'annullamento
- del decreto di PERSOMIL prot. n. M_D GMIL REG -OMISSIS- del 14 febbraio 2020, notificato il 4 marzo 2020, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha respinto il ricorso gerarchico del Ten. Col.-OMISSIS-, proposto avverso il rapporto informativo del Ministero della Difesa – N.A.T.O. Comando Aereo Alleato Ramstein (Germania) relativo al periodo 2 marzo 2019 – 12 agosto 2019; - del detto rapporto informativo del Ministero della Difesa – N.A.T.O. Comando Aereo Alleato Ramstein (Germania) relativo al periodo 2 marzo 2019 – 12 agosto 2019; - di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa (ove occorrer possa) la relazione controdeduttiva dell''Autorità Valutatrice in data 18 dicembre 2019, richiesta tramite istanza di accesso ed ottenuta il 12 maggio 2020.
quanto al ricorso n. 8623 del 2020:
per l'annullamento
- del decreto di PERSOMIL prot. n. M_D GMIL REG -OMISSIS- del 6 giugno 2020, notificato il 7 luglio 2020, con il quale il Ministero della Difesa – Dire-zione Generale per il Personale Militare ha respinto il ricorso gerarchico del Ten. Col.-OMISSIS-, proposto avverso il rapporto informativo (senza numero) del Mini-stero della Difesa – N.A.T.O. Comando Aereo Alleato Ramstein (Germania) relativo al periodo 13 agosto 2019 – 31 ottobre 2019 (datato 4 marzo 2020);
- del detto rapporto informativo del Ministero della Difesa – N.A.T.O. Comando Ae-reo Alleato Ramstein (Germania) relativo al periodo 13 agosto 2019 – 31 ottobre 2019;
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comunque con-nesso, ivi incluse (ove occorrer possa) la relazione controdeduttiva del Compilatore in data 12 maggio 2020 e la relazione del 1° Revisore in data 30 aprile 2020.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con i ricorsi specificati in epigrafe il ricorrente ha impugnato i decreti di rigetto dei ricorsi gerarchici proposti avverso i rapporti informativi del Ministero della Difesa – N.A.T.O. Comando Aereo Alleato Ramstein (Germania) relativi ai periodi 1 novembre 2018– 1 marzo 2019, 2 marzo 2019 – 12 agosto 2019 e 13 agosto 2019 – 31 ottobre 2019 .
Espone in fatto di essere stato assegnato, il 23 luglio 2017, ad AIRCOM, Comando N.A.T.O. in Germania, presso la Base di Ramstein, nella Divisione A3 (poi rinominata “Force Development Integration Requirement” -FDIR), inserito nella posizione organica OAC OOD 0010, come Capo Sezione della Sezione Operazioni Difensive (Defensive Operation Section), posta sotto un Colonnello canadese e di percepire la relativa remunerazione economica maggiorata per l’incarico.
Espone, altresì, che la valutazione caratteristica, nel caso di specie, è caratterizzata dal fatto che per il militare che è in servizio presso organismi internazionali (costituiti con personale di più nazioni, con una linea di servizio funzionale indipendente dalla nazionalità), essa ha luogo con la redazione:
• sia di un documento caratteristico internazionale (DCI), da parte dei superiori di qualsiasi nazionalità dai quali il militare dipende per l’impiego;
• sia di un documento caratteristico nazionale (DCN) formato sulla base del DCI.
Il ricorrente si duole del fatto che, per i periodi contestati, è stato declassato di alcune voci molto importanti nei rapporti informativi nazionali, rimanendo, viceversa, “eccellente” per i Superiori internazionali che, inoltre, sarebbero gli unici a poter valutare il comportamento del ricorrente nei confronti dei sottoposti, essendo questi costituiti solo da personale straniero.
2. In particolare con il primo ricorso il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto del 16.09.2019 del ricorso gerarchico proposto avverso il rapportò informativo nazionale relativo al periodo 1-11-18/1-3-19.
Questi i motivi di diritto:
I. Violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione dei principi di buon andamento della p.a., violazione (per mancata applicazione) dell’art. 3 della l. 241/1990, violazione (per falsa applicazione) delle norme vigenti in materia di redazione della documentazione caratteristica (l. N. 1965/1962, DPR n. 1431/1965, d.lgs. N. 66/2010, artt. 688-689 DPR n. 90/2010, DPR n. 164/2008 con relative istruzioni del 25.11.2008, direttiva 23.12.2008 e successive circolari esplicative); eccesso di potere per vizio della funzione valutativa, non obiettività ed incoerenza di giudizio, difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta ed irragionevolezza
Il rapporto informativo impugnato sarebbe illegittimo perché non sarebbero state chiarite le ragioni, né nel rapporto informativo de quo , né nella relazione prodotte al Ministero dal compilatore e revisore, né nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico, dell’ abbassamento di tre voci analitiche interne (“decisionalità”, “predisposizione al comando”, “gestione del personale”), con passaggio da un livello apicale (paragonabile a “eccellente”) al livello para-apicale (paragonabile a “superiore alla media”) da parte dei Superiori Nazionali. Se, da un lato, i giudizi espressi per ogni periodo di valutazione sarebbero autonomi e non radicherebbero l’aspettativa di una identica qualifica finale, tuttavia, quando nel breve periodo si verifichino scostamenti in negativo, peraltro di qualità che difficilmente potrebbero mutare in un lasso di tempo repentino, occorrerebbe un apparato motivazionale che dettagliasse le mancanze riscontrate, al fine di consentire la verifica dell’iter logico seguito dall’amministrazione. Anche perché, evidenzia il ricorrente, il Generale -OMISSIS-, compilatore e revisore dell’impugnato rapporto valutativo, non essendo un diretto superiore del Ten. Col. -OMISSIS-, in mancanza di nuovi elementi valutativi non avrebbe avuto nessun elemento per modificare un giudizio da lui già più volte espresso in passato, dovendo attenersi, piuttosto, secondo il ricorrente, alla costante valutazione apicale N.A.T.O. Tanto più che, afferma ancora il ricorrente, mancherebbe qualsivoglia rilievo, addebito e/o rimprovero da parte dei Superiori (nazionali o internazionali) nel periodo considerato e in quelli precedenti che potrebbero giustificare un abbassamento così repentino della valutazione. Tali criticità non sarebbero state vagliate neanche a seguito del ricorso gerarchico, posto che, con il decreto di reiezione dello stesso è stato ritenuto, in sintesi che:
- il giudizio di “superiore alla media” non avrebbe connotazione negativa e quindi penalizzante per il militare;
- i giudizi contenuti nella documentazione caratteristica possono variare di anno in anno, sicché risulterebbe irrilevante, ai fini dell’illegittimità del rapporto informativo, la sussistenza di precedenti giudizi apicali;
- la puntuale motivazione sarebbe necessaria solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio.
2.1 L’Amministrazione si è ritualmente costituita.
2.2. Il ricorrente, con istanza del 23.10.2023, ha chiesto ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione del ricorso indicato in epigrafe alle cause fra le stesse parti rubricate ai nn. R.g. 5910/2020 e Rg. n. 8623/2020.
2.3 Con ordinanza -OMISSIS- è stato ordinato all’amministrazione di depositare il Documento caratteristico internazionale relativo al periodo contestato (1° novembre 2018 – 1° marzo 2019), con contestuale traduzione in lingua