TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-03-03, n. 202200648

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-03-03, n. 202200648
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200648
Data del deposito : 3 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2022

N. 00648/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00163/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di NI (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 163 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vindigni, con domicilio eletto presso lo studio MA EL in NI, Via G. D'Annunzio 102, nonché dall'avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, domiciliataria in NI, Via Ognina 149;



per l'annullamento

del decreto -OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa; Direzione Generale per il Personale Militare, ha disposto nei confronti del ricorrente la perdita del grado per dimissioni d'autorità.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre -OMISSIS- il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, -OMISSIS-

Con sentenza n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile, il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Siracusa ha assolto il ricorrente dei reati allo stesso ascritti in parte per insussistenza dei fatti, in parte per difetto di imputabilità.

Con tale misura è stata applicata all’interessato la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, -OMISSIS-

Con successiva ordinanza in data -OMISSIS-.

Con decreto in data -OMISSIS-, ai sensi del combinato disposto degli artt. 861, primo comma, lettera b), e 863, primo comma, lettera e), del decreto legislativo n. 66/2010.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il termine per l’adozione del provvedimento della perdita del grado, ai sensi dell’art. 1041 del D.P.R. n. 90/2010, è fissato in 180 giorni dalla data di acquisizione da parte dell’organo centrale della relativa documentazione; b) nel caso di specie il Ministero, in data -OMISSIS- ha chiesto alla Corte Militare di Appello di Roma parere relativamente alla eventuale adozione di un provvedimento di perdita del grado per dimissioni di autorità; c) tale parere è stato acquisito dall’Amministrazione della Difesa in data -OMISSIS- d) il provvedimento impugnato è stato notificato all’interessato in data -OMISSIS-, allorquando era già scaduto il menzionato termine di giorni 180; e) il decreto impugnato, inoltre, risulta privo di motivazione; e) esso è stato adottato sul presupposto che il ricorrente fosse stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, ma tale previsione temporale indica che non sussiste il

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