TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2011-10-19, n. 201108058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2011-10-19, n. 201108058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201108058
Data del deposito : 19 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01905/2011 REG.RIC.

N. 08058/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01905/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2011, proposto da:
G T, rappresentato e difeso dall'avv. E M, presso il cui studio, in Roma, piazza Mazzini, 8, ha eletto domicilio;

contro

Comune di Nettuno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. M L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Roma, via U. Boccioni, 4;

per l'annullamento

silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso ai documenti - ricorso ex art. 116 c.p.a.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nettuno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 4 febbraio 2010 e depositato il successivo 2 marzo 2011, il sig. Tomassetti Giorgio ha impugnato il silenzio rifiuto in merito all’istanza di accesso del 30 novembre 2010 per l’acquisizione e l’estrazione di copie di tutti gli atti predisposti dal Comune di Nettuno ed afferenti la valutazione dell’indennità di risultato per il personale dirigente in servizio presso la stessa amministrazione negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, prospettando come motivi di doglianza la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, il quale ha eccepito, in rito, la tardività del ricorso per violazione dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 e, nel merito, l’infondatezza della pretesa azionata.

Preliminarmente il Collegio ritiene di non poter definire nel merito il ricorso in esame atteso che risulta fondata l’eccezione di irricevibilità del proposto gravame per tardività della notifica, così come correttamente eccepito dalla difesa del Comune resistente.

Infatti, secondo quanto enunciato nel corpo del ricorso dalla parte istante, l’istanza di accesso agli atti è stata ricevuta dal Comune resistente il 30 novembre 2010.

Per effetto del disposto dell’art. 25, commi 4 e 5, della legge n. 241 del 1990, come modificati dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340, dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e così sostituito dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 3 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, “ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 ”, il quale stabilisce anche che “ le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo ”.

Sul punto l’art. 116 del c.p.a. dispone, altresì, che “ contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e agli eventuali contro interessati ”.

Il ricorso in esame risulta notificato, tramite piego raccomandato con avviso di ricevimento in data 4 febbraio 2011.

Tale circostanza risulta rilevante ai fini della valutazione della tardività della citata notificazione.

Allo scopo è sufficiente constatare che il silenzio sull’istanza di accesso si è formato in data 30 dicembre 2010 che ai sensi di legge costituisce il dies a quo da cui far decorrere il termine di trenta giorni per la notifica - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei citati artt. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 116, comma 1, del c.p.a. - del ricorso al giudice amministrativo.

Ne consegue, pertanto, che il mezzo di gravame all’esame del Collegio doveva essere notificato al più entro e non oltre il 29 gennaio 2011, che essendo un sabato avrebbe potuto portare la parte a espletare la procedura di notificazione non più tardi del successivo 31 gennaio.

Da ciò consegue con tutta evidenza che debba essere dichiarato tardivo il ricorso in esame avviato per la notifica, tramite raccomandata postale, in data 4 febbraio 2011.

Per le ragioni sopra indicate, il Collegio dichiara il ricorso irricevibile per tardività della notifica.

La valutazione complessiva della questione dedotta in giudizio induce a ritenere sussistenti giuste ragioni per la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

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