TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2013-07-31, n. 201300455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2013-07-31, n. 201300455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201300455
Data del deposito : 31 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00316/2013 REG.RIC.

N. 00455/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00316/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2013, proposto da:
- OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Lorenzo, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Pienza n. 122;



contro

Comune di - OMISSIS -, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Pagano, come da mandato in calce alla memoria di costituzione ed in virtù della Del. G.M. n. 52 del 27.5.2013, con domicilio eletto, ai sensi dell'art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm., in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;



per l'annullamento

della Determinazione n. 68 del 7.3.2013 (comunicata con nota prot. n. 2158 dell'11.3.2013), con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di - OMISSIS - ha revocato l'aggiudicazione provvisoria in favore del Sig. - OMISSIS -, relativa alla vendita dell'appartamento (di proprietà comunale) interno 14, sito al quarto piano dell'edificio condominiale di Via Appia n. 277, ed ha deciso di restituire la somma di 2.312,00 €, versata in sede di gara a titolo di cauzione provvisoria;

nonché per la condanna

del Comune di - OMISSIS - al pagamento dell'indennizzo ex art. 21 quinquies L. n. 241 e/o del risarcimento, a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 C.C., “comprendente il danno emergente ed il lucro cessante, nella misura che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche con l'ausilio dei criteri equitativi”;

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di - OMISSIS -;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Luca Lorenzo e Piero Pagano;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

In data 23.11.1981 il Comune di - OMISSIS - acquistava dai germani CE (Sindaco di - OMISSIS - al momento dell'acquisto), EL (attuale Sindaco di - OMISSIS - ed al momento della vendita Consigliere Comunale), UI e SE - OMISSIS - 17 appartamenti, siti negli stabili condominiali di Via Appia nn. 277 e 279, che dovevano essere destinati ai terremotati senza tetto dopo il sisma del 23.11.1980.

I predetti appartamenti venivano acquistati per il prezzo di £. 741.264.426, di cui £. 720.000.000 pagati con i fondi della L. n. 219/1981 e £. 21.264.426 versati con fondi comunali disponibili.

L'atto di compravendita, redatto dal Segretario Comunale e registrato l'11.1.1982, non venne mai trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Successivamente sui predetti immobili venivano trascritti un pignoramento immobiliare a favore della Banca Mediterranea, un sequestro conservativo a favore della Banca di Credito Cooperativo di - OMISSIS - ed un'ipoteca giudiziale a favore dell'esattore SEM S.p.A. per debiti contratti dai fratelli - OMISSIS -.

Con Delibere C.C. n. 2 del 30.3.2004 e G.M. n. 7 del 30.3.2008 il Comune decideva di vendere con asta pubblica i suddetti appartamenti, con il criterio di aggiudicazione ex artt. 73, lett. c), e 74, comma 3, R.D. n. 827/1924 delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, prevedendo anche il diritto di prelazione per i conduttori degli immobili medesimi.

Con avviso d'asta del 15.2.2008, relativo all'appartamento interno 14 sito al quarto piano dell'edificio condominiale di Via Appia n. 277, veniva specificato che l'appartamento era libero e veniva indicato il prezzo base di 23.122,00 €: i soggetti interessati dovevano presentare le offerte entro le ore 14,00 del 31.3.2008 e versare la cauzione di 2.312,00 € (pari al 10% del prezzo a base di gara).

Il Bando prevedeva, inoltre, che l'aggiudicatario doveva versare la somma offerta entro 60 giorni e che entro i successivi 60 giorni sarebbe stato stipulato l'atto di vendita.

Nella seduta pubblica del 2.4.2008 l'appartamento interno 14 veniva aggiudicato al Sig. - OMISSIS -, che aveva offerto il prezzo di 23.422,00 €: tale aggiudicazione veniva formalizzata con Determinazione n. 93 del 2.4.2008.

In seguito ad ispezione del 18.8.2008 venivano accertate le suindicate trascrizioni ipotecarie.

Pertanto, con Del. C.C. n. 37 del 13.9.2008 il Comune decideva di autorizzare la stipula degli atti di vendita “secondo lo schema della vendita di cosa altrui di cui all'art. 1478 C.C., con effetti obbligatori immediati e con effetti traslativi differiti al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa di acquisto a titolo originario”.

Al riguardo, va evidenziato che il Comune di - OMISSIS - aveva citato in giudizio i fratelli - OMISSIS -, per ottenere l'usucapione dei 17 appartamenti in questione, ma il Tribunale di Potenza con Sentenza n. 51/2012 ha respinto la domanda, in quanto la proprietà degli stessi era già stata trasferita al Comune con il contratto di vendita del 9.12.1981. Pertanto, il Comune ha successivamente proposto nei confronti degli fratelli - OMISSIS - l'azione per l'accertamento del diritto di proprietà ex art. 948 C.C. ed il risarcimento dei danni subiti.

Con nota del 4.2.2009 il Comune trasmetteva al Sig. - OMISSIS - la predetta Del. C.C. n. 37 del 13.9.2008 e lo invitava a contattare il Notaio Antonio Di Lizia per la stipula ai sensi dell'art. 1478 C.C., specificando che, se non era più interessato all'acquisto, avrebbe potuto chiedere la restituzione della cauzione versata:

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