TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-09-19, n. 201201561
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N. 01561/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00086/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2012, proposto da:
F F e C E, in proprio e, rispettivamente, quali legale rappresentante e socia della società “Da F S di F F &C.”, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele D'Amico, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Augusto Imperatore 16;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, rappresentata e difesa dall'avv. P R, con domicilio eletto presso Antonio Cerfeda in Lecce, via Silvio Pellico 17;
per l'annullamento
della nota Invitalia spa 25/10/2011 prot. n. 28666/SPO-DEL ricevuta il 13/11/2011 e della deliberazione, comunicata con la predetta nota, con cui in pari data l'ente ha deliberato la non ammissibilità della domanda dei ricorrenti alle agevolazioni di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 185/00;della nota Invitalia spa 7/9/2011 prot. n. 24138/SPO/ISTR inviata ex art. 10 bis L. n. 241/90;di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui ove occorra il verbale e la relazione istruttoria del CISI di Casarano formati all'esito del colloquio 8/7/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Invitalia Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. G E e uditi per le parti l'avv. Emanuele D'Amico, l'avvocato dello Stato Simona Libertini e l'avv. P R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
In data 25/3/2011 i ricorrenti chiedevano ad Invitalia Spa di essere ammessi alle agevolazioni finanziarie in favore dell’autoimpiego, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, per l’avvio di una nuova attività di ristorazione nel Comune di Zollino.
Dopo il colloquio istruttorio tenutosi l’8/7/2011, Invitalia dapprima comunicava il c.d. “preavviso di rigetto” ex art. 10-bis della legge n. 241/90 (al quale i ricorrenti replicavano con osservazioni presentate il 13/10/2011) ed infine, con l’impugnato provvedimento del 25/10/2011, ha deliberato la non ammissibilità della richiesta.
Nel provvedimento sono riassunte le ragioni del diniego in:
- “carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa”, non essendo stata dimostrata né la fattibilità dell’iniziativa (poiché il piano proposto non risulta coerente con le materie prime e i servizi indicati), né l’attendibilità delle previsioni di fatturato (per incoerenza delle informazioni fornite sull’area geografica di riferimento e sul contesto competitivo);
- “non conformità rispetto alla normativa vigente”, in quanto l’iniziativa proposta si pone in continuità con un’attività preesistente e risulta, altresì, già finanziata con mezzi propri.
Avverso la delibera è stato proposto il presente ricorso, affidato ad un unico articolato motivo, con cui è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 13, 17, 19 e 23 D.lgs. 185/00, degli artt. 2, 3 e 4 DM n. 295/01, dell’art. 1 Delibera