TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-03-30, n. 202302017
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Pubblicato il 30/03/2023
N. 02017/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04810/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4810 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. R A e dall’Avv. R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla via Cervantes, 55/16, presso l’Avv. Avallone;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l’ottemperanza
al giudicato, resosi nei confronti del Ministero della Salute, sulla sentenza n.-OMISSIS- del Giudice del Lavoro della Corte d’Appello di Napoli;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato, preliminarmente, che con ordinanza collegiale, n. 1273/23 del 27.02.2023, la Sezione così disponeva, circa il ricorso per ottemperanza in epigrafe:
“Premesso che:
- con sentenza n.-OMISSIS-, pubblicata in data-OMISSIS-– R.G.-OMISSIS-, emessa inter partes, munita di formula esecutiva in data 11/02/2022 e notificata in data 22/02 – 1/03/2022, inoppugnata e passata in formale giudicato (vedi allegato 1), il Giudice del Tribunale di Napoli, ha accolto la domanda dell’istante, riconoscendo il diritto alla corresponsione dell’indennizzo ex lege 210/1992 a decorrere dalla domanda del 11/09/2012, oltre interessi legali e accessori dalla successiva maturazione dei singoli ratei sino al saldo;
- il predetto Giudice ha condannato, per l’effetto, il Ministero della Salute in persona del Ministro in carica pro tempore al pagamento dell’indennizzo, ex lege 210/1992, nonché alla refusione delle spese di giudizio, in favore del procuratore antistatario;
- l’Amministrazione resistente aveva omesso, sino alla proposizione del presente ricorso, d’ottemperare al pagamento delle somme richieste ed agli atti consequenziali;
- s’era, quindi, reso necessario il presente ricorso in ottemperanza, giacché “l’esperibilità del giudizio di ottemperanza davanti al Giudice Amministrativo, in relazione all’inosservanza da parte della P.A. degli obblighi discendenti da sentenza definitiva dell’A.G.O., deve essere riconosciuta anche con riguardo a sentenza concernente il pagamento di una somma di denaro, ove l’istante”, com’è appunto nel caso di specie, “non si limiti a richiedere il dovuto pagamento, ma solleciti l’adozione di provvedimenti amministrativi, come l’iscrizione del debito in bilancio e l’emissione del relativo mandato in favore del ricorrente” (Cons. St., VI, 5.10.88 n. 1114 e Cass. SS.UU., 3/02/88 n. 1074);che la competenza in merito apparteneva al Giudice Amministrativo;che quanto al regime fiscale del ricorso, esso seguiva le regole fissate per i ricorsi in materia di lavoro (art. 10 comma 1 d.P.R. 115/2002 e art. 10 l. 533/1973 e s. m. i.) e, in ogni caso, per cd. vis attractiva, quelle del tutto omologhe, fissate per i ricorsi in materia di pubblico impiego;concludeva, pertanto, perché il Tribunale volesse dare atto dell’inottemperanza e disporre perché fosse resa esecuzione al citato giudicato, ponendo all’uopo in essere ogni idonea misura utile ad addivenire, anche mediante la nomina di apposito commissario ad acta, con attribuzione del potere di disporre le necessarie modificazioni di bilancio, alla previa quantificazione anche degli accessori, e quindi all’effettivo pagamento di quanto dovuto, in forza del giudicato in oggetto;con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario;
Rilevato che il Ministero della Salute si costituiva in giudizio, con memoria di stile e che all’udienza in camera di consiglio del 21 febbraio 2023, il ricorso era trattenuto in decisione.
Ritenuto, preliminarmente:
- che il ricorrente ha adito correttamente questo Tribunale, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2 del c.p.a., per l’ottemperanza del Ministero resistente alla sentenza del Giudice del Lavoro della Corte d’Appello di Napoli, indicata in epigrafe;
- che il Ministero della Salute s’è costituito solo formalmente e nulla ha dedotto, circa il merito della pretesa esecutiva azionata;
- che detta sentenza, azionata in executivis, come corretta dalla stessa Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con ordinanza n.-OMISSIS-, ha, in particolare, condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore del ricorrente -OMISSIS-, dell’indennità, di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 210/92 a decorrere dalla domanda, oltre accessori come in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite, con attribuzione;
- che deve ritenersi che il presente ricorso per ottemperanza (avendo agito in giudizio, innanzi al G. A., il solo ricorrente -OMISSIS-, come sopra rappresentato e difeso, e non anche il difensore distrattario, relativamente alle spese di lite riconosciute in suo favore), deve quindi ritenersi circoscritto, esclusivamente alla parte della prefata condanna, che concerne il pagamento, in favore del medesimo ricorrente, -OMISSIS-, da parte del Ministero della Salute, “dell’indennità di cui all’art. 1 comma 1 della legge n. 210/92 a decorrere dalla domanda, oltre accessori come in motivazione”;
- che la predetta soluzione, del resto, s’impone, in virtù della consolidata giurisprudenza, per cui “il giudizio di ottemperanza può essere esperito anche per l'esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato” (T. A. R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 28/12/2022, n. 526);
- che pertanto, per detta parte della sentenza di condanna, il difensore antistatario dovrà proporre un “autonomo giudizio di esecuzione del giudicato”;
- che, pur affermandosi in ricorso che la sentenza di cui sopra è passata in giudicato, parte ricorrente, presumibilmente per mero disguido, ha omesso di depositare il documento n. 2 di cui al foliario dei documenti, allegati al ricorso (“copia della sentenza con certificazione di passaggio di non proposto appello”), risultando effettivamente allegato soltanto il documento n. 1, di cui al predetto foliario (“copia della sentenza n.-OMISSIS- notificata”);
Letto l’art. 114, comma 2, c.p.a. (Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato”);
Ritenuto necessario che, ai fini della decisione, parte ricorrente depositi il documento di cui al n. 2) del foliario che precede (certificazione, idonea a provare il passaggio in giudicato dell’ottemperanda sentenza), e tanto nel termine perentorio di giorni dieci, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Rilevato che resta riservata ogni ulteriore decisione, in rito, merito e sulle spese, e che il giudizio va rinviato, in prosieguo, alla c. d. c. indicata in dispositivo;