TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-05-16, n. 202200316

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-05-16, n. 202200316
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200316
Data del deposito : 16 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2022

N. 00316/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00041/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2004, proposto da
P L e G in qualità di eredi dell’originario ricorrente P I, rappresentati e difesi dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso il relativo studio, in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Civica, in Ancona, Piazza

XXIV

Maggio, 1;

Provincia di Ancona;

per l'annullamento

- della delibera della Giunta Municipale di Ancona n. 398 dell'8/7/2003 avente ad oggetto: "Variante al Piano Insediamenti Produttivi in Località Baraccola - Autorizzazione Procedure espropriative per pubblica utilità";

- della delibera del Consiglio Provinciale di Ancona n. 25 del 16/3/1999, avente ad oggetto: "Variante al P.I.P. Località Baraccola in Variante al P.R.G. vigente del Comune di Ancona - Approvazione in via definitiva con prescrizioni";

- della delibera del Consiglio Comunale di Ancona n. 12 dell'8/1/97, avente ad oggetto: "Adozione Variante Generate al Piano Insediamenti Produttivi in località Baraccola";

- della delibera del Consiglio Comunale di Ancona n. 124 del 10/3/97 avente ad oggetto: "Adozione Variante Generale al P.I.P. in località Baraccola in Variante al P.R.G. vigente - adeguamento Legge 662/96";

- della delibera del Consiglio Comunale di Ancona n. 237 del 27/4/1998 avente ad oggetto: "Approvazione Variante Generale al P.I.P. in località Baraccola in variante al P.R.G. vigente con controdeduzioni alle osservazioni - opposizioni presentate ";

- della delibera del Consiglio Comunale di Ancona n. 591 del 12/10/1998 avente ad oggetto: "Accoglimento osservazioni fuori termine ed integrazione all'approvazione definitiva di cui alla delibera n. 237 del 27/4/98";

- delle note del 5/11/2003 prot. n. 84525, del 7/11/2003 prot. n. 85313 e del 2/12/2003 prot. n. 92689 del Dirigente Progetto Logistico e Patrimonio del Comune di Ancona.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con gli atti oggetto dell’odierno ricorso e, in particolare, con la delibera di Giunta Comunale 8/7/2003 n. 398, veniva dichiarata la pubblica utilità delle opere previste nel Piano Insediamenti Produttivi variato con delibere consiliari nn. 12/1997, 124/1997 e 25/1999 ed avviato il procedimento di esproprio delle aree interessate di proprietà dell’originario ricorrente sig. P I e distinte al Foglio 139, mappali 99 (parte), 100, 101 (parte), 102, 120 (parte), nonché Foglio 140, mappale 59.

La predetta delibera n. 398/2003 fissava in 12 e 60 mesi il termine per l’inizio e il compimento delle procedure espropriative;
stabiliva inoltre che i lavori avrebbero dovuto iniziarsi entro 12 mesi e concludersi entro 60 mesi.

Si è costituito, per resistere al gravame, il solo Comune di Ancona.

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