TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2012-09-20, n. 201200334

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2012-09-20, n. 201200334
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201200334
Data del deposito : 20 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00761/2012 REG.RIC.

N. 00334/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00761/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 761 del 2012, proposto da:


Gi.Bi.Resort Srl, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;


contro

Comune di Santo Stefano di Magra, rappresentato e difeso dall'avv. R B, con domicilio eletto presso Roberto Martini in Genova, via Ss Giacomo e Filippo;
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

provvedimento di condono edilizio


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santo Stefano di Magra;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


- rilevato che allo stato non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, in specie in termini di periculum in mora – stante il quantum in questione e la non operatività attuale della struttura - e di fumus boni juris in merito al contributo di costruzione - in relazione all’epoca di valutazione – dovendosi invece approfondire in sede di merito l’applicabilità della invocata riduzione in ordine all’oblazione;

- atteso che sussistono giusti motivi, in specie a fronte della necessità degli approfondimenti predetti, per compensare le spese della presente fase.

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