TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2012-09-20, n. 201200334
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00334/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00761/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2012, proposto da:
Gi.Bi.Resort Srl, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Comune di Santo Stefano di Magra, rappresentato e difeso dall'avv. R B, con domicilio eletto presso Roberto Martini in Genova, via Ss Giacomo e Filippo;Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
provvedimento di condono edilizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santo Stefano di Magra;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che allo stato non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, in specie in termini di periculum in mora – stante il quantum in questione e la non operatività attuale della struttura - e di fumus boni juris in merito al contributo di costruzione - in relazione all’epoca di valutazione – dovendosi invece approfondire in sede di merito l’applicabilità della invocata riduzione in ordine all’oblazione;
- atteso che sussistono giusti motivi, in specie a fronte della necessità degli approfondimenti predetti, per compensare le spese della presente fase.