TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-17, n. 202317188
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Testo completo
Pubblicato il 17/11/2023
N. 17188/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03334/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3334 del 2017, proposto da
Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F P, V M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F P in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
P M, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Co.re.com Toscana n.2 del 20 giugno 2017, avente ad oggetto " Definizione della controversia. P M/Tiscali Italia S.p.A./Telecom Italia S.p.A./Fastweb S.p.A. ", e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 novembre 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Fastweb domanda l’annullamento della deliberazione del Corecom Toscana (n. 2 del 20 gennaio 2017), che ha definito una controversia promossa dall’utente e relativa ai disservizi patiti in occasione della migrazione della propria linea da Telecom (per il servizio voce) e Tiscali (per il servizio internet) a Fastweb.
1.1. All’esito del procedimento, svoltosi ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 269 del 2003 e della delibera AGCOM n. 173/07/CONS, il Corecom ordinato alla società ricorrente, ritenuta unica responsabile dei disservizi, di corrispondere un importo pari a € 4.000,00 a favore del privato, per la perdita della numerazione detenuta da 15 anni, oltre ad € 100,00 quali spese di procedura.
2. Avverso il provvedimento del Corecom, Fastweb propone i seguenti motivi di ricorso:
I. “ Illogicità e irragionevolezza della deliberazione 2/2017 in quanto il mancato trasferimento dell’utenza non è in alcun modo imputabile a Fastweb: violazione e falsa applicazione delle delibere Agcom 274/07/cons s.m.i. e 41/09/cir s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 d.lgs. 259/2003. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per manifesta illogicità, carenza dei presupposti, contraddittorietà. difetto di motivazione e di istruttoria” .
II. “Difetto di motivazione di istruttoria della deliberazione 2/2017: violazione e falsa applicazione delle delibere Agcom 274/07/cons s.m.i. e 41/09/cir s.m.i.. violazione e falsa applicazione dell’art. 80 d.lgs. 259/2003. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per manifesta illogicità, contraddittorietà. difetto di motivazione e di istruttoria”.
3. L’Autorità, nella propria memoria del 18 ottobre 2023, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso,