TAR Torino, sez. II, sentenza 2016-12-12, n. 201601512

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2016-12-12, n. 201601512
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201601512
Data del deposito : 12 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2016

N. 01512/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00883/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 883 del 2015, proposto da:
V V, rappresentata e difesa dagli avvocati A C C.F. CLTNNA79E47D938J, R R C.F. RVRRCR61D02D969Z, domiciliata ex art. 25 cpa presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Comune di San Germano Vercellese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L S C.F. SZGLVC43T21C933G, E I C.F. NSRNRC61A18L219O, con domicilio eletto presso E I in Torino, corso G. Ferraris, 120;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 4/2015, Prot. n. 1681, notificata alla ricorrente in data 5.5.2015, a firma del sindaco del Comune di San Germano Vercellese, con cui si intima alla ricorrente di demolire e rimuovere il fabbricato ad uso abitativo di proprietà della Sig.ra Vinciguerra, sito in Piazza Mazzini n. 10, angolo Vicolo Vercelli a San Germano Vercellese, censito al C.T. al F° 19, Mappale 233, Sub. 26, 27 e 28, ripristinando lo stato dei luoghi con decorrenza immediata dalla data di notifica del provvedimento;

nonchè per l'annullamento, in quanto di ragione,

di ogni atto presupposto, antecedente e comunque connesso (ivi compresi, occorrendo, i verbali relativi ai sopralluoghi effettuati in data 9.3.2015 dal Tecnico C.le Volpe Arch. Giuseppe, nonchè l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 2/2015 emanata in data 9.3.2015).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Germano Vercellese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 4/2015, con la quale le è stata intimata la demolizione del fabbricato ad uso abitativo di sua proprietà sito in San Germano Vercellese piazza Martiri n. 10, nonché la presupposta ordinanza n. 2/2015.

Lamenta la ricorrente di avere regolarmente presentato denuncia di opere in cemento armato con allegata documentazione volta a realizzare sull’immobile un intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza nell’anno 2009;
le opere non sono completate per ragioni economiche.

I data 9.3.2015 l’amministrazione ha effettuato un sopralluogo all’esito del quale ha emesso l’ordinanza n. 2/2015 di messa in sicurezza.

La ricorrente provvedeva ad alcuni interventi e, in data 8.4.2015, depositava apposita relazione tecnica presso il Comune.

I data 27.4.2015 l’amministrazione emetteva l’ordinanza di demolizione n. 4/2015.

Lamenta parte ricorrente i seguenti vizi dell’atto:

1) Violazione di legge in riferimento all’art. 67 del d.p.r. n. 380/2001 e all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, nonché alla delibera di Giunta Regionale 4-3084 del 2.11.2011;
violazione artt. 3 e 7 l. n. 241/90 nonché del PRGC vigente per il Comune di San Germano vercellese;
eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di istruttoria e carenza dei presupposti in fatto.

Il provvedimento, adottato senza comunicazione di avvio del procedimento, assume uno stato fatiscente dei luoghi che contrasterebbe con le relazioni tecniche prodotte da parte ricorrente;
né può essere dirimente la mancanza di copertura dell’immobile, considerato che pacificamente i lavori non sono stati terminati. L’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, peraltro, consentirebbe l’applicazione di misure contingibili mentre l’ordine di demolizione appare misura definitiva, oltre che sproporzionata rispetto alle effettive condizioni dell’immobile.

Si costituiva l’amministrazione resistente preliminarmente eccependo la nullità del ricorso, in quanto sottoscritto da un avvocato stabilito, senza che nel ricorso sia stata riportata l’intesa con l’avvocato nazionale e senza che il ricorso sia sottoscritto dall’avvocato nazionale.

Nel merito l’amministrazione evidenziava di aver disposto la messa in sicurezza dell’immobile con ordinanza n. 2/2015;
tale ordinanza non è stata contestata dalla ricorrente e deve quindi ritenersi definitiva. Il successivo provvedimento n. 4/2015 deve ritenersi conseguenza necessaria dell’inottemperanza alla prima ordinanza. Il provvedimento, avente natura contingibile e urgente, è sottratto ad esigenza di previa comunicazione di avvio del procedimento;
le valutazioni di pericolosità dell’immobile sarebbero poi espressione di discrezionalità dell’amministrazione.

Con ordinanza n. 325/2015 di questo TAR è stato mandato all’amministrazione di verificare, in contraddittorio con la ricorrente ed alla luce della documentazione tecnica dalla medesima offerta in produzione, lo stato effettivo dell’immobile.

All’udienza del 23.11.2016 la causa veniva discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Deve essere respinta l’eccezione preliminare mossa da parte resistente di nullità del ricorso per vizio inerente lo ius postulandi del difensore di parte ricorrente, Abg. Anna Colletto, avvocato stabilito.

L’art. 3 del d.lgs. n. 96/01 prevede che l’avvocato stabilito possa esercitare la professione nel territorio nazionale previa iscrizione ad apposita sezione speciale dell’albo.

L’esercizio della professione è condizionato al rispetto di alcune prescrizioni: tra l’altro l’avvocato stabilito deve agire d’intesa con un professionista nazionale;
l’intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito.

La difesa di parte ricorrente ha prodotto, sub. doc. 6, dichiarazione di intesa redatta su modulistica fornita dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e nella quale un avvocato nazionale si assume la responsabilità di fronte alle autorità nazionali per l’esercizio dell’attività professionale da parte del difensore della ricorrente. La dichiarazione è scritta nonchè sottoscritta dall’avvocato italiano ed è stata prodotta dal difensore di parte ricorrente in giudizio contestualmente al deposito del ricorso, produzione che ne implica la condivisione da parte del soggetto che ha effettuato il deposito e ne rende la data quantomeno certa al momento del deposito stesso.

Il ricorso reca poi una procura in cui è specificato che il difensore della ricorrente ha la qualifica di “Abg” ed agisce d’intesa con l’avvocato R del foro di Genova, sottoscrittore della citata dichiarazione di intesa;
il ricorso è sottoscritto dall’abg. A C.

Pare al collegio che la lettura complessiva dei documenti prodotti consenta di affermare che sussiste una documentata e valida dichiarazione di intesa tra l’avvocato R e il difensore della parte ricorrente quale avvocato stabilito, intesa che la normativa non prescrive sia riferita ad ogni singolo atto difensivo o giudizio ma, più generalmente, con riferimento all’esercizio dell’attività professionale.

Nel merito è corretto l’assunto di parte resistente secondo cui l’ordinanza n. 2/2015 si è consolidata, per non essere stata impugnata nei termini dalla ricorrente. Per quanto infatti l’amministrazione la assuma anche quale presupposto in fatto dall’ordinanza n. 4/15 (per la precisione il presupposto in fatto viene ravvisato nell’asserita inottemperanza all’ordinanza n. 2/2015) i due provvedimenti hanno autonoma valenza e non appartengono necessariamente ad un unitario procedimento.

Resta quindi corretto quanto ribadito dalla difesa dell’amministrazione secondo cui l’ordinanza n. 2/2015 è definitiva e permane in capo alla ricorrente l’obbligo di mantenere l’edificio in sicurezza. Se tanto è vero è altresì vero che non sussiste alcun nesso di necessaria consequenzialità tra l’ordinanza n. 2 e l’ordinanza n. 4/2015, sicchè i presupposti di quest’ultima, tempestivamente impugnata, devono e possono essere autonomamente contestati.

L’ordinanza n. 4/2015, assumendo che non tutte le prescrizioni imposte dalla pregressa ordinanza n. 2/2015 sarebbero state rispettate, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 ha ordinato alla ricorrente l’integrale demolizione dell’immobile.

Nel corso del giudizio, considerato che parte ricorrente ha prodotto una perizia che, previa analisi delle strutture, ha concluso “l’edificio, seppur non ultimato, non risulta fatiscente e risulta staticamente idoneo a sopportare i carichi previsti in sede di progetto”, così escludendo un pericolo incombente tale da giustificare un provvedimento contingibile e urgente, le parti sono state invitate a condurre una verifica in contraddittorio delle condizioni dello stabile.

La verifica, condotta in data 4.11.2015 dai tecnici di parte ricorrente e dal tecnico comunale, ha riscontrato che: “sono stati valutati i vetrini di marcatura alle eventuali fessure disposti al tempo della demolizione del fabbricato esistente, così come previsto dal permesso di costruire iniziale. Vetrini posti sulla volta dalla proprietà adiacente per controllare evidenti movimenti della struttura durante le fasi di lavorazione. Tali vetrini non presentano minima rottura. L’edificio non presenta evidenti segni di lesione. La muratura portante è collegata agli angoli con legature appropriate e non ci son evidenti segni di cedimento.” (cfr. doc.

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