TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-10-11, n. 202110413

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-10-11, n. 202110413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202110413
Data del deposito : 11 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2021

N. 10413/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01434/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Pesiri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. A. Guattani, 14/A;



contro

Ente Parco Regionale dei Castelli Romani non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della nota dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, prot. n. 7469 del 2.12.2008, recante diniego di nulla osta alla sanatoria di opere edili ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2021 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente premette di aver collocato un prefabbricato removibile di modestissime dimensioni su terreno (distinto al catasto al foglio 8, particella 167) di cui aveva la disponibilità, sito nel Comune di Rocca Priora, in Località -OMISSIS-, ricadente nell’ambito Parco Regionale dei Castelli Romani; precisa che era stato disposto il sequestro del manufatto per violazione della normativa antisismica e mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 181 D.Lgs. n. 42/2004. Con ordinanza n. 129/2007 del 12.11.2007 il Comune di Rocca Priora le aveva ingiunto la rimozione del manufatto.

Con istanza prot. n. 14194 del 28.11.2007 la ricorrente aveva richiesto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, il permesso di costruire in sanatoria mediante accertamento di conformità dell’opera e, con istanza prot. n. 4703 del 30.7.2008 aveva richiesto all’Ente Parco dei Castelli Romani il nulla osta alla predetta sanatoria ai sensi dell’art. 28 L.R. Lazio n. 29/1997.

In data 3.11.2008 l’Ente Parco le aveva comunicato il preavviso di rigetto, rappresentando la non conformità del progetto rispetto agli indici di fabbricabilità previsti

Nonostante le osservazioni e la documentazione prodotta dalla ricorrente, l’Ente Parco con nota prot. n. 7469 del 2.12.2008 ha negato il rilascio del nulla osta sulla base della considerazione che la zona interessata dall’intervento rientrava tra le aree boscate non compromesse nelle quali veniva previsto un limite edificatorio pari a 0,001 metro cubo per metro quadro ai sensi dell’art. 8 L.R. Lazio n. 2/1984.

Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il predetto provvedimento ritenendo il diniego di nulla osta illegittimo per i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L.R. Lazio n. 2/1984 per inapplicabilità degli indici

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi