TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-04-10, n. 202401199
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Testo completo
Pubblicato il 10/04/2024
N. 01199/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01421/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2023, proposto da
Ricciardello Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio De Salvo e Alessandro Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso la Struttura Territoriale Anas della Sicilia, in Palermo, via Alcide de Gasperi n. 247;
nei confronti
RI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) della determina U. 0629815 del 4.8.2023 con la quale il Dirigente responsabile gestione appalti nuove opere ed incarichi professionali di ANAS S.p.A. ha disposto:
- l’aggiudicazione (previa approvazione degli atti di gara presupposti ivi specificati, nonché della proposta di aggiudicazione) in favore di RI scarl Consorzio Stabile - che indica quale consorziate designate per l’esecuzione le imprese ME s.r.l. e AR s.r.l. e Geo Gav s.r.l. quale prestatore del servizio di monitoraggio geotecnico - per l''importo offerto, di Euro 16.792.613,49 (comprensivo del corrispettivo del monitoraggio geotecnico) dell''appalto di lavori e servizi C.I.G. 9555371D96;
- la stipula del contratto e la consegna dei lavori dopo l’esito positivo delle verifiche e la declaratoria di efficacia dell''aggiudicazione;
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, inclusi:
- gli atti e i verbali di gara (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) infra specificati, inclusi i verbali 1 e 2 del Gruppo di Valutazione costituito per la valutazione dell''offerta anomala, e gli atti del R.U.P., della commissione di gara e del Responsabile degli Appalti, con i quali la stazione appaltante resistente, in applicazione della c.d. inversione procedimentale prescritta dalla lex specialis di gara:
- ha valutato l''offerta tecnica ed economica del Consorzio RI e lo ha graduato al primo posto con il punteggio complessivo di 80,31 così collocando al secondo posto l''odierna ricorrente Ricciardello Costruzioni s.p.a. con il punteggio complessivo di 74,72;
- ha esitato positivamente il procedimento di verifica del costo della manodopera ex art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; e poi ha attivato e concluso positivamente il procedimento di verifica dell''anomalia ex art. 97, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 50/2016, ritenendo congrua l’offerta formulata da RI scarl Consorzio Stabile;
- ha definitivamente ammesso alla gara il Consorzio Stabile RI all''esito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis di gara, documentati nella c.d. busta “A – Amministrativa”;
3) deli altri atti, presupposti, connessi e consequenziali infra specificati inclusa la nota del 4 agosto 2023 con la quale ANAS s.p.a. ha comunicato e trasmesso la suddetta determina di aggiudicazione
e per il risarcimento del danno in forma specifica infra specificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di RI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricciardello Costruzioni S.p.A. ha impugnato la determina U. 0629815 del 4.8.2023 con la quale il Dirigente responsabile gestione appalti nuove opere ed incarichi professionali di ANAS S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione in favore di RI scarl Consorzio Stabile - che indica quale consorziate designate per l’esecuzione le imprese ME s.r.l. e AR s.r.l. e Geo Gav s.r.l. quale prestatore del servizio di monitoraggio geotecnico - dell’appalto di lavori e servizi PA 36/22 S.S. 626 dir - Progetto di completamento dell’itinerario stradale, con servizio di monitoraggio geotecnico in corso d’opera dal km. 27+800 al km. 39+000 (Codice CIG: 9555371D96.) - ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. Anomalia dell’offerta del Consorzio RI in relazione alla sottostima del costo del lavoro. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Eccesso di potere per contraddittorietà con l’autovincolante prescrizione della lex specialis di gara. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 80 co. 5 c-bis del d.lgs. 50/2016.
II. Anomalia dell’offerta del Consorzio RI in relazione alla mancanza di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016- Eccesso di potere per contraddittorietà con l’autovincolante prescrizione della lex specialis di gara. - Violazione ed erronea applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis del D.lgs. n. 50/2016.
III. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 ed eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con le prescrizioni del disciplinare di gara in relazione alla carente qualificazione delle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto e/o del Consorzio RI alla luce dell’articolazione della domanda di partecipazione alla gara. In via subordinata, violazione ed erronea applicazione dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 in relazione alla genericità e/o non percepibilità della domanda di partecipazione con riferimento alla concreta esecuzione ed alla responsabilità solidale che ne consegue.
IV. In via subordinata, i sopra citati atti sono illegittimi e dovranno essere annullati sotto il profilo della violazione degli artt. 45, 47 e 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto, la domanda di partecipazione, così come formulata, non consente di comprendere quali e quanti lavori avrebbero dovuto eseguire le consorziate all’uopo designate per l’esecuzione dei lavori fino al limite massimo della relativa qualificazione (categoria e classifica).
V. In via subordinata: Violazione dell’art. 6 della L. n. 241/90 e s.m.i. ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, nonché della contraddittorietà della disciplinare di gara nella parte in cui ha disciplinato la valutazione dell’offerta tecnica e l’attribuzione dei relativi punteggi.
Sulla scorta di tali motivi la società ricorrente ha chiesto che l’ANAS sia condannata all’aggiudicazione dell’appalto in suo favore anche previa adozione degli atti prodromici e alla stipula del contratto di appalto, o, in alternativa, alla condanna al subentro in quello medio tempore stipulato con la controinteressata, previa declaratoria della relativa inefficacia.
Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati si sono costituiti ANAS S.p.a. e RI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile i quali hanno depositato documenti e memorie con le quali hanno replicato a quanto dedotto in ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
Con ordinanza n. 569/2023 la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta; sull’appello avverso la suddetta ordinanza proposto dalla ricorrente, il C.G.A.R.S., con ordinanza n. 373/2023, si è limitato a ravvisare l’opportunità, in considerazione della ravvicinata fissazione dell’udienza di merito (fissata per il 27 gennaio 2024), di mantenere nelle more la res adhuc integra , al fine di approfondire e verificare se l’asserita variazione del costo della manodopera in sede di giustificazioni si sia tradotta nel caso di specie in un’inammissibile modifica dell’offerta economica.
Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza di merito all’esito della quale il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Viene in decisione il ricorso con il quale la società ricorrente ha chiesto l’annullamento della determina U. 0629815 del 4.8.2023 con la quale ANAS S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione in favore di RI scarl Consorzio Stabile dell’appalto di lavori e servizi PA 36/22 S.S. 626 dir - Progetto di completamento dell’itinerario stradale, con servizio di monitoraggio geotecnico in corso d’opera dal km. 27+800 al km. 39+000 (Codice CIG: 9555371D96.) - ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.
Il primo ed il secondo motivo possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi.
1.2. Con il primo motivo il ricorrente contesta vizi afferenti l’offerta economica di RI, relativi al costo della manodopera e alla verifica di congruità sulla stessa condotta dalla S.A., adducendo:
- l’errata determinazione del costo della manodopera indicato da RI in offerta laddove, a suo dire, sussisterebbe una “evidente ed insuperabile incapienza del costo della manodopera esposto in sede di offerta economica”;
- che in maniera illegittima RI avrebbe utilizzato le tabelle ministeriali del 2019, in luogo delle tabelle aggiornate e le maggiorazioni contrattuali scaturenti dalla contrattazione collettiva successiva al maggio 2019 (e alla data di presentazione delle offerte), al fine di giustificare la sottostima del costo della