TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-10-04, n. 202301184

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-10-04, n. 202301184
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202301184
Data del deposito : 4 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2023

N. 01184/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00555/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S F e F L, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati I D L, M M e R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della missiva pec (prov. INPS.0900.26/05/2021.0473998), notificata il 26 maggio 2021, con la quale l'INPS, Direzione provinciale di Bari, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente in data 25 maggio 2021 di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei n. 6 scatti stipendiali ex art.

6-bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, adducendo che « il beneficio dei sei scatti è riconosciuto sul TFS solo in caso di cessazione dal servizio per limiti di età, inabilità o decesso »;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del TFS, elaborati dall'INPS, Direzione provinciale di Bari (atto n. 15692 del 21 settembre 2016) nella parte in cui non attribuiscono i n. 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

- nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del TFS (trattamento di fine servizio), con inclusione dei n. 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l'avv. I D L, per l'Inps, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il ricorrente militare dei Carabinieri, cessato dal servizio, deduceva l’errato calcolo del TFS liquidato, per omesso riconoscimento dei n. 6 scatti contributivi, in virtù dell’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, con il quale a tutto il personale sono attribuiti n. 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.

2.- Si costituivano le amministrazioni intimate e, in particolare, l’INPS, il quale resisteva, depositando documenti e argomentando circa l’infondatezza della domanda giudiziale;
venivano sollevate in via preliminari eccezioni di inammissibilità.

3.- Alla fissata udienza pubblica, il ricorso veniva introitato in decisione.

4.- Il ricorso è fondato.

Pacifico tra le parti, quanto a reciproche deduzioni difensive, è che non siano stati conteggiati i n. 6 scatti in aggiunta alla base pensionabile, ex art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

Va in primis chiarito che, in materia di diritti patrimoniali dei pubblici impiegati, non può operare alcuna decadenza, se non nel senso che l’eventuale ritardo di proposizione della domanda, per il l’attribuzione di un diritto, da presentarsi, alla stregua della disciplina in concreto, entro un dato termine, non può che determinare che la sua istruttoria amministrativa, per averne riconoscimento (con i tempi necessari), varrà per l’anno seguente a quello della domanda presentata in ritardo, ma non può aversi, per ciò solo, alcuna decadenza definitiva. Ergo , non ha pregio l’eccezione formulata dall’INPS, allorché intravede, nell’art. 6- bis , comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, conv., con mod., dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, che recita: “ Le disposizioni […] si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile;
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
”, una forma di preclusione al riconoscimento del diritto. La disposizione appena riportata può solo significare che, qualora i benefici siano domandati in ritardo, rispetto al loro maturare, scaturiranno in ritardo;
e, in effetti, alcuna decadenza espressa da siffatto diritto è comminata da alcuna disposizione normativa, né potrebbe ragionevolmente esserlo.

In diritto, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 e dell’art. 6- bis decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, conv., con mod., dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

Va subito precisato che il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 reca, claris verbis , una disciplina di “[…] armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego ”. Ciò sulla base dell’art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell’art. 1, commi 97, lett. g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Orbene, l’art. 4 (Maggiorazione della base pensionabile) , comma 1, del d.lgs. 165 cit. dispone: “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3 ”.

Dunque, i n. 6 scatti citati, nella legislazione attualmente vigente, sono: a) quelli citati dall’art. 32, comma 9- bis , della legge 19 maggio 1986, n. 224, ovverosia concernenti tutti gli ufficiali delle forze armate cessati dal servizio a far data dal 1° gennaio 1985;
b) quelli di cui all'art. 1, co. 15-bis, decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, conv., con mod., dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, ossia quelli ulteriormente estesi ai sotto-ufficiali di tutte le forze armate (gradi ivi citati ed equivalenti), che siano però cessati dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti. Le “forze armate” sono da intendersi comprensive dei militari sia dell’arma dei Carabinieri (art. 155 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante “ Codice dell'ordinamento militare ”) sia della Guardia di finanza (art. 1, co. 2, legge 23 aprile 1959, n. 189;
art. 1 d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68).

Mentre, l’art. 6- bis decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, conv., con mod., dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ha esteso il beneficio in questione al personale della polizia di Stato e delle forze di polizia equiparato (gradi ivi citati ed equivalenti).

Inoltre, va precisato che l’art. 4, co. 2, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 estende altresì il beneficio: “ […] al personale che cessa dal servizio a domanda” però alla sola condizione del: “previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”. Infine, l’art. 4, co. 3 e 4, reca ulteriori disposizioni di integrazione e completamento della disciplina.

La disciplina nel complesso esaminata attribuisce, in base ai requisiti previsti e alle condizioni sancite, il diritto ad una maggiorazione della base pensionabile definita, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, quale misura compensativa per il peculiare servizio prestato dal personale considerato dall’art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165. Quest’ultima disciplina normativa reca invero disposizioni di “armonizzazione” del regime previdenziale e del trattamento di fine servizio del personale delle forze armate e delle forze di polizia ed equiparato, nell’esercizio di una consentibile discrezionalità del legislatore, in materia di diritti patrimoniali e di quiescenza, in ragione della gravosità e peculiarità del lavoro svolto dal predetto personale del pubblico impiego.

Nel senso della riconoscibilità dell’anelata maggiorazione è la giurisprudenza oramai prevalente ( ex multis : Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231;
T.A.R. Milano, sez. IV, 13 maggio 2021 n. 1184;
T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, sez. I, 13 aprile 2021, n. 124;
T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 1° luglio 2021, n. 114;
T.A.R. Campania, sez. VI, 12 novembre 2021, n. 7221, T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. III, 20 dicembre 2021, n. 3844;
T.A.R. Valle d'Aosta, 16 febbraio 2022, n. 14;
T.A.R. Lazio, sez. III- quater , 2 marzo 2022, n. 2445;
T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, sez. I, 14 aprile 2022, n. 83).

5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, i provvedimenti INPS e delle amministrazioni intimate sono annullati nei limiti dell’interesse e per le differenze spettanti, nella misura in cui non risulti liquidato il beneficio di cui all’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, in base ai requisiti ed alle condizioni di legge, essendone accertata la spettanza, oltre ai domandati interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo. Ciò nell’esercizio della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel pubblico impiego regolato a regime pubblicistico (art. 63, co. 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
art. 133, comma 1, lett. i) , del c.p.a.).

6.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell’INPS. Mentre, vanno compensate per la minima attività processuale svolta con riguardo all’amministrazione ministeriale convenuta. Il contributo unificato va rifuso, in applicazione dell’art. 13, comma 6- bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi