TAR Palermo, sez. II, decreto presidenziale 2021-08-30, n. 202100903
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Pubblicato il 30/08/2021
N. 00903/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01543/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2011, proposto da
Curatela del Fallimento Sicilcomar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R T, con domicilio digitale come da PEC risultante nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Regione Sicilia Assessorato dei Lavori Pubblici, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;domicilio digitale: ads@mailcert.avvocaturastato.it;domicilio fisico: Palermo, via V. Villareale n. 6;
per l'annullamento
dell’approvazione conteggi revisionali definitivi per lavori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli artt. 35 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.;
Vista l’O.P.I. n. 400 del 10 maggio 2021 con la quale è stato chiesto, tra le altre cose, a parte ricorrente di dichiarare la permanenza dell’interesse, in relazione al ricorso in epigrafe, specificando che il mancato riscontro alla richiesta formulata sarebbe stato valutato quale indice di sopravvenuta carenza d’interesse;
Considerato che parte ricorrente non ha fornito alcun riscontro a detta ordinanza, nei tempi indicati, e che tale circostanza, unitamente all’andamento processuale della controversia porta a ritenere che è sopravvenuta la carenza d’interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile in conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse;