TAR Palermo, sez. II, decreto presidenziale 2021-08-30, n. 202100903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, decreto presidenziale 2021-08-30, n. 202100903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202100903
Data del deposito : 30 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2021

N. 01543/2011 REG.RIC.

N. 00903/2021 REG.PROV.PRES.

N. 01543/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2011, proposto da
Curatela del Fallimento Sicilcomar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R T, con domicilio digitale come da PEC risultante nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

Regione Sicilia Assessorato dei Lavori Pubblici, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
domicilio digitale: ads@mailcert.avvocaturastato.it;
domicilio fisico: Palermo, via V. Villareale n. 6;

per l'annullamento

dell’approvazione conteggi revisionali definitivi per lavori.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti gli artt. 35 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.;

Vista l’O.P.I. n. 400 del 10 maggio 2021 con la quale è stato chiesto, tra le altre cose, a parte ricorrente di dichiarare la permanenza dell’interesse, in relazione al ricorso in epigrafe, specificando che il mancato riscontro alla richiesta formulata sarebbe stato valutato quale indice di sopravvenuta carenza d’interesse;

Considerato che parte ricorrente non ha fornito alcun riscontro a detta ordinanza, nei tempi indicati, e che tale circostanza, unitamente all’andamento processuale della controversia porta a ritenere che è sopravvenuta la carenza d’interesse alla decisione del ricorso;

Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile in conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse;


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