TAR Brescia, sez. II, sentenza 2011-06-16, n. 201100904

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2011-06-16, n. 201100904
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201100904
Data del deposito : 16 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01521/2010 REG.RIC.

N. 00904/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01521/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2010, proposto da:
L D, rappresentato e difeso dall'avv. S O, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Corso Palestro n. 38;

contro

Prefettura di Brescia, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina n. 6;

per l'annullamento

DEL

DECRETO DEL PREFETTO DI BRESCIA IN DATA

29/9/2010 PROT. N. 8888, RECANTE LA REIEZIONE DEL RICORSO GERARCHICO PROPOSTO

CONTRO

L’ATTO QUESTORILE DI DINIEGO SULL’ISTANZA DI RINNOVO DELLA LICENZA DI PORTO D’ARMI PER USO CACCIA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Brescia e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2011 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia fin dal 1972. Con decreto in data 29/7/2010 il Questore di Brescia gli ha negato il rinnovo del titolo abilitativo.

Il provvedimento sfavorevole si fonda su un precedente diniego del 2/10/2006, impugnato presso questo Tribunale che ha emesso sentenza di rigetto (28/1/2010 n. 1245) e sulle risultanze del certificato giudiziale, che dà conto di una condanna passata in giudicato per peculato, falsità ideologica in atti pubblici in concorso e concussione (pena di anni 3 mesi 6).

Evidenziando il duplice fatto della condanna definitiva ad una pena superiore a 3 anni per delitto non colposo e della mancanza di sufficienti garanzie di affidabilità sull’uso delle armi detenute, il Questore di Brescia ha emesso un diniego sulla domanda di rinnovo del titolo autorizzatorio. Detta statuizione sfavorevole è stata confermata dal Prefetto di Brescia – rimarcando l’assenza del requisito dell’affidabilità – in sede di esame del ricorso gerarchico.

Con l’introdotto gravame il Sig. Dagnoli impugna il provvedimento in epigrafe deducendone l’illegittimità per i seguenti profili:

a) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, poiché il ricorrente non è stato colpito dalla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ma solo da quella temporanea, che si era già estinta alla data di deposito dell’istanza di rinnovo quando egli era rientrato nel ruolo dirigenziale di appartenenza in virtù della reintegrazione ordinata dal giudice del lavoro;

b) Violazione dell’art. 11 del R.D. 773/31, poiché la pena da assumere a fondamento per accertare l’automatismo ostativo è quella base (pari a 2 anni e 4 mesi per il reato di concussione) e non quella complessiva risultante dal vincolo della continuazione;

c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 u.c. del R.D. 773/31, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed omessa motivazione, dato che è necessaria una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego e della concretezza ed attualità della sua pericolosità sociale;

d) Eccesso di potere per contraddittorietà con un precedente atto prefettizio, che il 29/9/2009 ha disposto la revoca del pregresso divieto di detenzione di armi, e nel quale si è dato conto del venir meno delle motivazioni originarie.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 4/5/2011 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente censura la determinazione con la quale l’autorità amministrativa ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro l’atto questorile di diniego sull’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia.

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