TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-05-04, n. 202100640
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Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00640/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2015, proposto da
O D B, rappresentato e difeso dagli avvocati C P e S G, con domicilio eletto presso lo studio C P in Firenze, via Masaccio 175 e domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Comune di Agliana, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Gabbrielli in Firenze, via Cavour n. 32 e domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 290/SU del 18.12.2014, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Agliana avente a oggetto "Urbanistica - Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere eseguite in assenza di Comunicazione di Inizio di Attività Edilizia Libera in Agliana, via Deledda, immobile censito al Catasto nel foglio di mappa 10, particella 263" con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'art. 201 della L.R. n. 10.11.2015 n. 65; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, e, segnatamente, per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 10457 del 13.6.2014, a firma del responsabile del procedimento, recante "comunicazione di avvio del procedimento".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 il dott. Gianluca Bellucci e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Agliana, con nota del 13.6.2014, ha comunicato al signor O D B l’avvio del procedimento di verifica della conformità urbanistica ed edilizia di un manufatto avente struttura e tamponatura metallica, lungo 9 metri e largo 5,70, con altezza variabile tra 2,50 e 3 metri, utilizzato (come da dichiarazione dell’interessato in data 2.12.2014) per riparo di attrezzi dell’azienda agricola. Stando alle controdeduzioni presentate dall’interessato, si tratterebbe di box metallico da cantiere poggiato sul suolo.
Il responsabile del servizio urbanistica, con ordinanza del 18.12.2014, ha ingiunto la demolizione del suddetto manufatto, quale intervento riconducibile all’art. 136, comma 2, lett. f, della L.R. n. 65/2014 (manufatti temporanei