TAR Firenze, sez. II, sentenza 2009-05-06, n. 200900760
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00760/2009 REG.SEN.
N. 02104/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2104 del 2005, proposto da:
B L R, rappresentato e difeso dall'avv. F Z, con domicilio eletto presso Monica Bandini in Firenze, via Cavour 85;
contro
Comune di Follonica;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza dirigenziale n. 237 del 19 ottobre 2005 con il quale il Servizio delle politiche abitative del Comune di Follonica ha dichiarato la decadenza dell'assegnazione, nei confronti del ricorrente, dell'alloggio sito nello stesso comune in via Nenni n. 8, attesa la perdita dei requisiti previsti dagli artt. 33 e 35 della legge regionale toscana n. 96/1996, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.
e con motivi aggiunti depositati in data 24 luglio 2006:
dell'ordinanza dirigenziale n. 98 del 7 giugno 2006 con il quale il Servizio delle politiche abitative del Comune di Follonica ha dichiarato la decadenza dell'assegnazione, nei confronti del ricorrente, dell'alloggio sito nello stesso comune in via Nenni n. 8, con intimazione a rilasciare immediatamente tale alloggio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/04/2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Riferisce il ricorrente di avere stipulato, il 17 dicembre 1986, con l’Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Grosseto un contratto di locazione per un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Follonica, via Nenni n. 8, sottoscritto anche dal coniuge sig.ra Zaccariello Camilla.
Il contratto veniva rinnovato il 2 aprile 2001 per il medesimo alloggio, questa volta senza la sottoscrizione del coniuge.
In data 13 luglio 2005 il Servizio per le politiche abitative del Comune di Follonica comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo per la revoca dell'assegnazione dell'alloggio in questione.
Il successivo 26 luglio veniva contestato al ricorrente di non occupare in maniera stabile l'alloggio ed inoltre che il coniuge dell'assegnatario risultava proprietario di una unità immobiliare di sette vani ubicata nel comune di Gavorrano.
Nonostante le deduzioni a difesa proposte dall'interessato, con l'ordinanza dirigenziale indicata in epigrafe veniva disposta la decadenza dell'alloggio assegnato in locazione, essendosi accertata la perdita dei requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi ERP, secondo quanto prescritto dalle articoli 33 e 35 della legge regionale n. 96/96.
Contro tale atto ricorre il sig. B chiedendone l’annullamento, previa sospensione con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
2. Violazione degli artt. 5 e 35 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96. Violazione dell'articolo 1 della legge n. 241/1990. Errata applicazione e violazione degli artt. 43 e 150 del codice civile.
3. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, mancanza dei presupposti e carenza di motivazione. Violazione del giusto procedimento.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 1073 depositata il 15 dicembre 2005 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Aveva conseguentemente inizio un nuovo procedimento inteso a pervenire ad una nuova dichiarazione di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti del ricorrente.
Infatti, con l'ordinanza dirigenziale n. 98 del 7 giugno 2006 il Comune di Follonica emanava un nuovo provvedimento di decadenza, questa volta motivato unicamente con riferimento al possesso da parte del coniuge del ricorrente di un immobile di proprietà con le caratteristiche sopra ricordate, in relazione alle quali si riteneva sussistente il presupposto menzionato dall'articolo 35 della legge regionale toscana n. 96/1996.
Anche tale atto veniva impugnato il ricorrente con motivi aggiunti depositati il 24 luglio 2006.
Venivano dedotte le seguenti censure:
1. Violazione ed errata applicazione dell'articolo 35 della legge regionale toscana n. 96/1996.
2. Violazione dell'articolo 150 del codice civile.
3. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti, violazione del giusto procedimento e carenza di motivazione.
Con ordinanza n. 739 dell'8 settembre 2006 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 2 aprile 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnata l'ordinanza dirigenziale n. 237 del 19 ottobre 2005 con cui il Servizio delle politiche abitative del Comune di Follonica ha dichiarato la decadenza dell'assegnazione, nei confronti del ricorrente, dell'alloggio sito nello stesso comune in via Nenni n. 8, attesa la perdita dei requisiti previsti dagli artt. 33 e 35 della legge regionale toscana n. 96/1996.
Considerato che tale provvedimento, sospeso da questo Tribunale con l'ordinanza menzionata in narrativa, è stato sostituito con il successivo atto impugnato con motivi aggiunti e quindi, implicitamente, ritirato dall'amministrazione intimata, ne discende che il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il ricorrente ritrarre alcuna utilità dalla eventuale caducazione dell'atto contestato.
L'esame del collegio deve, pertanto, limitarsi alle censure introdotte con il ricorso per motivi aggiunti nei confronti l'ordinanza dirigenziale n. 98 del 7 giugno 2006.
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
L’art. 5 della l. reg. 20 dicembre 1996, n. 96 che detta la “disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” stabilisce che “Per la partecipazione al bando di concorso per l' assegnazione è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge”, soggiungendo al comma 5 che “I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), h) della Tabella A, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell' assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto…” con la precisazione, contenuta nel comma 2, che “Agli effetti della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi”.
L’art. 35 della stessa legge dispone, infine, che “La decadenza dall' assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora l' assegnatario: b) non abiti stabilmente nell' alloggio assegnato o ne muti la destinazione d' uso;d) abbia perduto i requisiti prescritti per l' assegnazione, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), g), h) della Tabella A”.
Per quanto attiene ai requisiti richiesti l’allegato 1, tabella A, per quanto di interesse ai fini della controversia, indica al punto c) la “non titolarità di diritti di proprietà , usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell' ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso” e al punto d) la “non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località…”.
Esprimendo un avviso che non si ha motivo di revocare in dubbio, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che la separazione di fatto tra coniugi, che il ricorrente invoca come motivo dell’insussistenza dei presupposti per la pronuncia di decadenza, non è circostanza sufficiente ad impedire l’applicazione della disciplina regionale in tema di requisiti per l’assegnazione e l’utilizzazione di alloggi E.R.P. (TAR Toscana, sez. II, 15 marzo 2002, n. 493).
Si è, altresì, rilevato che la separazione di fatto fra i due coniugi non può essere presa in considerazione in materia di assegnazione di alloggi E.R.P., ove hanno rilevanza solo le posizioni giuridiche certe, onde evitare che le dichiarate situazioni di fatto, da parte degli interessati, abbiano l'esclusiva finalità di eludere le prescrizioni legislative (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2006, n. 1519).
La circostanza che la l. reg. toscana n. 96/1996 (art. 5) consideri come componenti del nucleo familiare anche i conviventi "more uxorio", nonché altre forme di stabile convivenza, non implica che, del pari, debba esser tenuto conto delle separazioni di fatto, trattandosi di una situazione non contemplata da tale norma.
Anzi, il fatto che la norma in questione specifichi in modo analitico quali forme di convivenza di fatto sono equiparate ai nuclei familiari senza ricomprendervi i coniugi separati, esclude "ex se" che il legislatore regionale abbia considerato il coniuge separato di fatto come costituente un nucleo familiare autonomo.
E del resto ciò appare del tutto logico tenuto conto che, tra i doveri che il matrimonio fa nascere in capo ai contraenti, deve annoverarsi, ex art. 143 cod. civ., e salvo deroga convenzionale fra le parti, quello della coabitazione (Cass., civ., sez. I, 11 aprile 2000, n. 4558) e tale obbligo viene meno solo se i coniugi sono legalmente separati, di talché unicamente in tale ipotesi è possibile considerare il coniuge non facente parte del nucleo familiare (Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2001, n. 7594;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 2130/2003).
Orbene, poiché non è contestato, in punto di fatto, il possesso da parte del coniuge del ricorrente di un immobile di proprietà con caratteristiche incompatibili a quelle che la legge regionale ammette ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ne consegue che del tutto legittimo si palesa il provvedimento con il quale l'amministrazione ha disposto la decadenza di tale beneficio.
Né può avere rilevanza la circostanza, evidenziata dal ricorrente, che il contratto stipulato il 2 aprile 2001 non fosse stato sottoscritto anche dal coniuge, atteso che assegnatario dell'alloggio risulta essere unicamente il ricorrente, in capo al quale incombe l'onere del possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, ivi compreso quello che i soggetti che compongono il suo nucleo familiare non abbiano la titolarità di diritti su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, come specificato dall'articolo 35 della più volte citata legge regionale n. 96 del 1996.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere in parte dichiarato improcedibile e in parte rigettato.
Attesa la mancata costituzione in giudizio della controparte non vi è luogo a procedere sulle spese di giudizio.