TAR Torino, sez. I, sentenza 2010-07-02, n. 201002981

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2010-07-02, n. 201002981
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201002981
Data del deposito : 2 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01477/1997 REG.RIC.

N. 02981/2010 REG.SEN.

N. 01477/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1477 del 1997, proposto da:
Azienda TO1 Torino (Azienda Usl 1-Torino), rappresentata e difesa dall'avv. R L, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso Montevecchio, 50;

contro

Regione Piemonte;
Commissione Prov.Le Tecnica e di Vigilanza – Provinciale di Torino, rappresentata e difesa dall'avv. C D P, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via S. Agostino, 12;
Comune Torino, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso lo stesso, Comune To - via Corte D'Appello, 16;

nei confronti di

Farmacia Comunale N.13, Farmacia Subalpina, non costituite;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Commissione Provinciale Tecnica e di Vigilanza per la Provincia di Torino, in data 23.3.1995, trasmessa all'Azienda USL 1 in data 23.4.1997,

nonché

di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Provinciale Tecnica e di Vigilanza - Prov. Torino e di Comune Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 il Referendario Avv. Alfonso G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. La ricorrente ASL Torino 1 impugna con il ricorso i epigrafe i vari provvedimenti assunti dalla Commissione provinciale tecnica e di Vigilanza di cui all’art. 13 del DPR 94/89, che hanno ammesso al pagamento, a carico del SSN di numerose ricette mediche, inviate ad essa dalla competente Servizio Farmaceutico dell’ASL in quanto irregolari per mancata menzione delle classi o delle note prescrittive giusta il disposto del provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 30.12.1993.

Invero, tale organismo, istituito ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 266/1993, aveva imposto, nel quadro della riclassificazione delle specialità medicinali ai fini della sopportazione dell’onere finanziario delle ricette da parte del SSN, che per taluni farmaci (c.d. con nota) l’onere economico gravasse sull’ente pubblico solo se sussistessero determinate condizioni riportate nelle note all’All. 2 del predetto atto generale di regolazione, e opportunamente segnalate nelle relative ricette.

Il singolo sanitario proscrittore aveva quindi l’onere di menzionare a quale classe appartenesse il farmaco via via prescritto o a quale nota, ossia a quali condizioni e per quali specifiche consentite patologie, lo stesso venisse prescritto all’assistito.

Varie circolari regionali ribadivano siffatto onere, tra le quali la Circolare regionale del 17.1.1994 e la ministeriale del 8.2.1994 n. 100.

Sennonché successivamente a queste ultime, la Regione Piemonte ha diramato la Circolare 6.5.1994 n. 5091-700-50 che esonerava i medici dall’effettuare dette annotazioni sulle ricette.

I provvedimenti impugnati ammettono al pagamento numerose ricette, inviate dal Servizio Farmaceutico della ricorrente per irregolarità derivanti dalla mancata formulazione delle annotazioni imposte dalla precedente normativa di settore appena richiamata.

Nell’ammettere tali ricette, tuttavia, i provvedimenti gravati rimandano ai disposti della Circolare regionale del 6.5.1994.

La ricorrente con un unico motivo di gravame lamenta la violazione del provvedimento della CUF del 30.12.1993 in relazione all’art. 8 della L. n. 537/1993 per avere la P.A. fatto applicazione retroattiva di tale circolare a ricette disciplinate dalla normativa precedente, in quanto emesse nel vigore della stessa.

1.2. Si è Costituita la Commissione provinciale con memoria del 11.12.1997 ed anche il Comune di Torino con produzione del 26 e 275.2010 e memoria del 4.6.2010.

Anche la ricorrente depositava ulteriore memoria il 4.6.2010 e alla pubblica Udienza del 17.6.2010 sulle conclusioni delle parti a la Relazione del Referendario Alfonso G il ricorso è stato spedito in decisione.

2.1. Come avvertito, la deducente si duole che i provvedimenti impugnati, di ammissione al pagamento delle ricette de quibus, sarebbero stati assunti in violazione dell’atto di regolazione della CUF del 30.12.1993, di cui si lamenta la violazione in relazione all’art.8 della L. n. 537/1993 per avere la P.A. fatto applicazione retroattiva di tale circolare a ricette disciplinate dalla normativa precedente, in quanto emesse nel vigore della stessa.

La censura è fondata e deve essere accolta.

Invero, come emerge dai provvedimenti gravati, le ricette scrutinate dalla Commissione resistente sono state emesse tutte nel marzo ed aprile 1994, quando ancora non vigeva la Circolare regionale del 6.5.1994 che ha sollevato i medici curanti dall’effettuare le annotazioni sulle ricette ai fini della loro sussunzione nelle classi a) o b) dei farmaci di cui alla riclassificazione operata della CUF il 30.12.1993.

In precedenza, infatti, vigevano le circolari del Ministero della Sanità del 8.2.1995 e della Regione Piemonte del 17.1.1994.

La prima disponeva expressis verbis che “il medico proscrittore avrà cura di annotare sulla stessa “classe A” ovvero “classe B” (…) In assenza di tali annotazioni il prezzo del farmaco è posto a carico dell’assistito”.

La successiva circolare regionale del 6.5.1994 oltre a rispondere, quanto alla sua applicazione, ai generali principi sulla successione delle disposizioni normative nel tempo, espressamente stabilisce che “Le disposizioni sopraindicate (che esonerano dall’obbligo di annotazione, nd.E.) si intendono in vigore a far data dal ricevimento della presente da parte di tutti gli operatori interessati”.

Siffatta precisazione chiaramente conferma il principio per il quale la novella poteva essere applicata solo a fattispecie e quindi a ricette, sorte successivamente, non solo alla sua entrata in vigore ma alla sua trasmissione a tutti gli operatori sanitari interessati.

Ne consegue che la Commissione provinciale non poteva fondare la sua determinazione di ammissione al pagamento delle ricette emesse a marzo e ad aprile del 1994, sulla circolare in questione, adottata solo il 6.5.1994 e cioè successivamente alla redazione delle contestate ricette.

I provvedimenti impugnati hanno fatto dunque evidente applicazione retroattiva di una normativa che invece intendeva essere applicata solo a seguire alla sua trasmissione agli operatori interessati.

I provvedimenti gravati violano dunque le disposizioni dell’atto di Regolazione della CUF del 30.12.1993 che per primo ha introdotto i regime delle c.d. note, individuando una sotto classe di farmaci soggetti a siffatto regime.

Del resto, il Tribunale , nel precedente correttamente evocato dalla difesa dalle ricorrente, ha già enunciato il principio per il quale nelle ricette sottoposte a convalida da parte della Commissione tecnica e di vigilanza, occorre riportare la menzione della patologia per la quale è effettuata la prescrizione, come stabilito dall’art. 4 del provvedimento della CUF del 30.12.1993 (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 25.1.2003, n. 114).

Non ravvisa il Collegio ragioni per discostarsi da tale precedente e per non valutare illegittima l’applicazione retroattiva della circolare del 6.5.1994, effettuata con i provvedimenti impugnati, i quali si profilano dunque illegittimi.

Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso si prospetta fondato e va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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