TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400074
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 00074/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00399/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Bergamo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento catg. P1/2021 P.A.S.I. emesso dal Questore della Provincia di Bergamo il 29.04.2021 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa M D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il 19 aprile 2021 i carabinieri della Stazione di Rovere hanno proceduto all’esecuzione del decreto di perquisizione locale emesso dalla Procura di Bergamo nei confronti di -OMISSIS-, presso il luogo di residenza, in Borgo di Terzo (BG), Via -OMISSIS- e presso quello di domicilio, in Borgo di Terzo (BG), Via -OMISSIS-.

I carabinieri hanno accertato che l’immobile situato nel luogo di residenza era abitato anche dal ricorrente, fratello di -OMISSIS-, e all’interno della camera da letto utilizzata in via esclusiva da quest’ultimo hanno ritrovato una cassaforte chiusa a chiave contenente denaro in diversa valuta e orologi preziosi, il tutto appartenente a -OMISSIS-, come da espressa dichiarazione del ricorrente presente al momento della perquisizione.

Successivamente, in data 23 aprile 2021, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo R.O.N.I. hanno proceduto al ritiro cautelativo delle armi regolarmente detenute da -OMISSIS-, avendo rilevato che il fratello, destinatario di misura cautelare della custodia in carcere per reati ostativi in materia di armi, aveva libero accesso al locale ove il ricorrente custodiva le armi.

Il 29 aprile 2021, su segnalazione dello stesso Comando, il Questore di Bergamo ha decretato la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, contenente la seguente motivazione “ in data 23.4.2021 i Militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo R.O.N.I. procedevano alla acquisizione cautelare delle armi, delle munizioni e del titolo di polizia in fase di revoca, avendo rilevato libero accesso al locale ove l’interessato custodiva le armi da parte del fratello destinatario di misura cautelare della custodia in Carcere per reati ostativi in materia di armi ”.

Il provvedimento di revoca, notificato al ricorrente l’11 maggio 2021, è stato impugnato con ricorso notificato il 6 luglio 2021 chiedendone l’annullamento perché asseritamente illegittimo.

Il 16 luglio 2021 si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso.

All’udienza pubblica del 17 gennaio 2024 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di illegittimità con il quale il ricorrente censura il provvedimento impugnato per eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto: in sintesi, il ricorrente sostiene che il decreto del Questore di Bergamo sia stato adottato sull’erroneo presupposto che-OMISSIS- – con precedenti per i reati di estorsione e usura - abitasse nel luogo di residenza, a Borgo di Terzo in via -OMISSIS-, dove invece abita il ricorrente. A sostegno della sua tesi, il ricorrente aggiunge inoltre che l’errore sui fatti si ricaverebbe dai verbali redatti dai carabinieri, versati in atti, dai quali risulterebbe che-OMISSIS-, destinatario della misura cautelare e del decreto di perquisizione e sequestro, risiederebbe con la famiglia in via S. Luigi n. 14, mentre il ricorrente,-OMISSIS-, “separato, muratore in pensione, incensurato”, risiederebbe invece in via -OMISSIS-, sempre a Borgo di Terzo. Il ricorrente lamenta poi che nel provvedimento impugnato verrebbe affermato che sarebbe stato “rilevato libero accesso al locale ove l’interessato custodiva le armi da parte del fratello” destinatario di misura cautelare senza riportare alcun elemento da cui possa sostenersi il rilievo.

Il motivo è infondato.

1.1 Va innanzitutto osservato che, il 19 aprile 2021, i decreti di perquisizione locale vennero eseguiti contemporaneamente in due luoghi: quello di residenza e quello di domicilio di-OMISSIS-, luoghi ritenuti dalla Procura di Bergamo nell’attuale disponibilità di quest’ultimo, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 247 e 250 c.p.p.;
infatti, l’immobile situato in via Roma, n. 49 è una vecchia abitazione della famiglia Pasinetti, dove abita il ricorrente,-OMISSIS-, separato, muratore in pensione. Dagli stessi verbali richiamati dal ricorrente risulta che in questo immobile vennero sequestrati denaro e oggetti preziosi rinvenuti nella cassaforte trovata all’interno della camera da letto usata esclusivamente da suo fratello,-OMISSIS-, dove si trovava anche l’armadio in cui erano custodite le armi oggetto del provvedimento di ritiro cautelativo adottato il 23 aprile 2021 dal Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo.

1.2 Il 19 aprile 2021,-OMISSIS- - presente nell’immobile dove risiede il suo nucleo familiare, situato nella via -OMISSIS- - per sottrarsi alla misura cautelare, si diede alla fuga cercando di raggiungere l’immobile di via Roma, n. 49, situato a pochi metri di distanza dalla sua abitazione.

1.3 Dalla documentazione versata in atti dalla Questura di Bergamo, il 13 settembre 2021, risulta inoltre che la cassaforte contenente valori e preziosi, appartenenti a-OMISSIS- e sottoposti a sequestro, era situata sotto il vano in cui erano custodite le armi del ricorrente.

1.4 Non può dunque esserci dubbio sulla correttezza dei presupposti del provvedimento impugnato, avendo rilevato libero accesso al locale ove l’interessato custodiva le armi da parte del fratello destinatario di misura cautelare della custodia in carcere per reati ostativi in materia di armi e pertanto non può essere censurato perché legittimamente adottato.

1.5 Concludendo, il ricorso va respinto.

1.6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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