TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-09-08, n. 202300547
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 08/09/2023
N. 00547/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00643/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Ancona, corso Garibaldi, 43;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
Commissione Esami Abilitazione Professione Avvocato Anno 2005 c/o Corte Appello Ancona e Commissione Esami Abilitazione Professione Avvocato Anno 2005 c/o Corte Appello di Salerno, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del giudizio di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2005, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13 dicembre 2006:
- del verbale in data -OSIS-, redatto dalla I Sottocommissione esame avvocato sessione 2005/2006 presso la Corte di Appello di Salerno, relativo alla ricorrezione della prova scritta di n. 7 candidati, in forza di altrettante ordinanze cautelari del T.A.R. Marche (e, per quel che attiene
al ricorrente, giusta ordinanza n. -OSIS-);
- del verbale in data -OSIS- della I Sottocommissione esame avvocato sessione 2005/2006 presso la Corte di Appello di Salerno, relativo alla rivalutazione della prova scritta del candidato -OSIS-, contenente annotazione del provvedimento di non ammissione alla prova orale;
- della lettera della I Sottocommissione di Salerno datata -OSIS- di trasmissione dei verbali suddetti alla Corte di Appello di Ancona, ove risultano pervenuti il -OSIS-;
- della comunicazione in data -OSIS- al dott. -OSIS-, pervenutagli in data 08/11/06, del contenuto dei verbali e degli atti suddetti;
- di ogni atto presupposto connesso o consequenziale ivi compresa l'attività preparatoria compiuta dalla Corte di Appello di Ancona per l'invio dei plichi alla Corte di Appello di Salerno;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente partecipava alla sessione degli Esami di Avvocato 2005-2006 indetta con D.M. 23 giugno 2005, per il cui espletamento erano state fissate le prove scritte per i giorni 13, 14 e 15 dicembre 2005.
Con lettera del -OSIS-, la segreteria della Commissione d'esami presso la Corte di Appello di Ancona gli dava notizia circa la sua mancata ammissione alla prova orale, avendo egli conseguito nelle prove scritte i seguenti voti: 25 per il parere motivato su questione di diritto civile, 30 per il parere motivato su questione di diritto penale e 25 per la redazione dell’atto giudiziario, per un totale di 80 punti, non sufficienti per l’accesso alla prova orale.
Avverso tale provvedimento di non ammissione l’istante è insorto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili.
Questo Tribunale, con ordinanza n. -OSIS-, aderendo all’orientamento giurisprudenziale che imponeva l’obbligo di motivazione dei giudizi di valutazione delle prove scritte nel contesto del procedimento per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, ha accolto la domanda cautelare contenuta in ricorso “ ai fini del riesame del giudizio di non ammissione del candidato ricorrente alla prova orale, previa rinnovazione della valutazione delle prove scritte giudicate insufficienti, con riformulazione dei relativi giudizi i quali, in caso di rinnovato esito negativo, dovranno comunque dare diffusamente conto del tipo di lacune riscontrate nei singoli elaborati in rapporto ai criteri di valutazione predefiniti in sede ministeriale e dalla stessa Commissione giudicatrice, in modo da consentire agli interessati di verificare la congruità e logicità degli apprezzamenti compiuti dall’organo di esame che, invece, per quanto riguarda la vicenda di cui è causa, non è possibile desumere dalle sintetiche note valutative espresse con gli atti impugnati in questa sede ”, disponendo che “ alla rinnovazione delle suddette prove scritte dovrà provvedere altra sottocommissione di esame formata da componenti diversi da quelli che hanno partecipato in precedenza alla correzione delle prove scritte il cui giudizio è stato impugnato in questa sede, possibilmente in unica sessione che riunisca tutti i candidati eventualmente riammessi dal TAR, sessione da tenersi entro il 30 settembre 2006, presso la Corte di Appello di Salerno o di Ancona secondo le esigenze organizzative dell’Amministrazione, previa restituzione all’anonimato delle prove scritte medesime ”.
All’esito della revisione degli elaborati da parte della Sottocommissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Salerno, disposta in esecuzione dell’anzidetta ordinanza cautelare, il ricorrente riceveva, in data -OSIS-, comunicazione di un nuovo giudizio di non ammissione.
Avverso tale ultimo provvedimento e gli ulteriori atti ad esso connessi indicati in epigrafe, il medesimo è insorto mediante la proposizione di motivi aggiunti, depositati in data 13 dicembre 2006, contenenti una nuova domanda cautelare.
Avendo il ricorrente, con separata istanza depositata in data 3 gennaio 2007, anche riproposto domanda di esecuzione della suddetta ordinanza cautelare, sull’assunto che, di fatto, la stessa sarebbe stata elusa dalla Commissione di esame in sede di rinnovata valutazione delle prove scritte svolte dal deducente (la prima domanda di esecuzione della medesima ordinanza è del 2-OSIS- e sulla stessa il TAR si è pronunciato, accogliendola, con ordinanza n. 717 dell’-OSIS-), il Tribunale si è nuovamente pronunciato con ordinanza n. -OSIS-, con la quale:
- ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti;
- ha altresì respinto la nuova istanza di ottemperanza con la seguente motivazione: “… secondo quanto risulta dagli atti di causa, l’Amministrazione intimata ha