TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-09-14, n. 202400745

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-09-14, n. 202400745
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400745
Data del deposito : 14 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/09/2024

N. 00745/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2023, proposto da
C L, rappresentato e difeso dagli avvocati F C e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S P in Filottrano, via XXX Giugno n. 21;



contro

Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
Regione Marche, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

dei provvedimenti di AGEA datati 11 marzo 2016, n. prot. UCCU.2016.3319 e n. AGEA.UCCU.2016.3320, recanti, rispettivamente, l’accertamento definitivo del credito e la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite, e di tutti i loro atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Assume il ricorrente:

- di essere titolare dell’omonima ditta individuale sita in Matelica esercente l’attività di coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi su vari fondi ubicati sia in provincia di Macerata che di Ancona, tra i quali anche i terreni situati nei Comuni di Fabriano e di Cerreto d’Esi di cui si controverte;

- che la coltivazione di detti ultimi fondi è risalente nel tempo ed è documentata da contratti registrati a far data dall’anno 2000, proseguiti per mancanza di rituale disdetta comunicata nei modi e termini di legge;

- che nell’ambito dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza per verificare i titoli giustificativi dei contributi europei per l’agricoltura richiesti e percepiti dai titolari delle aziende agricole, è emerso che nel 2005 era deceduto uno dei danti causa del ricorrente, ovvero il sig. Boldrini Mario, e che uno dei suoi eredi, il sig. B G, insieme allo zio Boldrini Claudio, sin dall’anno 2006 avrevano intimato verbalmente al C L di rinunciare alla coltivazione di tali terreni;

- che, per effetto di detta diffida verbale, la Guardia di Finanza ha ritenuto interrotto il rapporto contrattuale del ricorrente con il sig. Boldrini, pacificamente riconosciuto in essere;

- che, conseguentemente, sono stati adottati i provvedimenti che qui si impugnano, con cui è stato contestato al ricorrente l’utilizzo, per la percezione di contributi comunitari, di titoli di conduzione illegittimi, perché non più validi a seguito del recesso dei proprietari e perché inesistenti in quanto autoprodotti senza il consenso dei proprietari medesimi; pertanto, Agea ha chiesto la restituzione delle somme erogate per le campagne 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, sul presupposto che fossero state indebitamente percepite.

2. Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio con sede in Roma, che tuttavia si è dichiarato incompetente (sentenza n. 16669 del 12 dicembre 2022).

Il giudizio è stato, quindi, riassunto davanti a questo TAR, quale giudice territorialmente competente.

2.1. Con il ricorso si lamenta la violazione di legge sia statale che comunitaria sotto distinti profili. In particolare, si deduce che:

- posto che sarebbe pacifica e incontestata, oltre che documentata, la circostanza secondo cui il ricorrente ha coltivato, con il consenso dei proprietari dei fondi e dunque con regolare possesso, gli

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