TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-02-06, n. 202400467
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Pubblicato il 06/02/2024
N. 00467/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2023, proposto da M F, rappresentato e difeso dagli avvocati P M e V M, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Consorzio A.S.I per L'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Siracusa, in Liquidazione Gestione Separata Irsap, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 62/2022 del 29/01/2022, reso dalla Sezione Lavoro del Tribunale civile di Siracusa (RG 67/2022), depositato in cancelleria il successivo 01/02/2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva il 07/02/2022, regolarmente notificato il 14/02/2022, recante l'ingiunzione al Consorzio A.S.I. per l'area di Sviluppo Industriale della Provincia di Siracusa, in liquidazione – gestione separata dell'IRSAP, del pagamento, in favore di Failla Maurizio della somma di € 5.558,67, oltre interessi legali sulla somma gradatamente rivalutata dal dì del sorgere del diritto all'effettivo soddisfo, nonché dei compensi professionali liquidati in € 540,00, oltre spese generali (15%), i.v.a e c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2024 il dott. G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente chiede l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 23.01.2023 e divenuto definitivo non essendo stata proposta opposizione nei termini di legge.
Il Consorzio resistente non si è costituito in giudizio.
Con memoria del 31.01.2024 parte ricorrente chiede di dichiarare l’estinzione del giudizio poiché con deliberazione n. 473 del 28 novembre 2023 la Giunta Regionale della Regione Siciliana ha disposto la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio resistente, ai sensi dell’art. 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni.
All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il giudizio di ottemperanza deve essere dichiarato estinto, essendo intervenuta in data 28.11.2023 la delibera della Giunta Regionale della Regione Siciliana con la quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio A.S.I. in liquidazione di Siracusa, ai sensi dell'art. 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni.
Il provvedimento che dichiara la liquidazione coatta amministrativa ha, infatti, natura concorsuale, con conseguente impossibilità di soddisfare i singoli crediti al di fuori della procedura;invero, l’art. 15 citato prevede che il commissario provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente.
Per completezza, si osserva che in fattispecie analoghe (ricorsi proposti contro il Consorzio resistente) questo stesso TAR ha dichiarato estinti i relativi giudizi (cfr. TAR-Catania, Sez. II, 22 dicembre 2023, n. 3944;TAR-Catania, Sez. II, 22 dicembre 2023, n. 3918).
Da quanto detto discende che deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio.