TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-06-12, n. 202310020

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-06-12, n. 202310020
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310020
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 10020/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13662/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13662 del 2021, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati N M e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F T in Roma, largo Messico 7;

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, N G e A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio consulenza legale dell’Istituto, in Roma, via del Quirinale 21;

nei confronti

-OMISSIS- S.r.l., non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Jane Mori, Costantino Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento sanzionatorio emesso dall'IVASS prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, comunicato a mezzo pec in data 15 ottobre 2021 con cui è stata disposta la radiazione, ai sensi dell'art. 324, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 209/2005 del Dott. -OMISSIS--OMISSIS-;

- per quanto occorrer possa della proposta del Collegio di garanzia del 24/11/2020 per l'irrogazione di sanzioni amministrative prot. -OMISSIS- e relativa nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS-;

- Per quanto occorre possa dell'atto di contestazione emesso dall'IVASS, prot. n. -OMISSIS-, trasmesso a mezzo pec;

- Per quanto occorrer possa di tutta la corrispondenza e/o gli atti endoprocedimentali emessi dall'IVASS nel corso del procedimento oggetto del presente giudizio tra cui, a titolo indicativo ma non esaustivo: nota prot.-OMISSIS-e prot. n. -OMISSIS- entrambe del -OMISSIS-;
nota prot.-OMISSIS-;
prot. n. -OMISSIS-;
verbale di audizione a distanza provvedimento n.-OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ivass e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il dottor -OMISSIS--OMISSIS- – broker assicurativo e, al momento dei fatti, legale rappresentante della -OMISSIS- S.r.l., società pure operante nell’intermediazione assicurativa – impugna, unitamente agli atti endoprocedimentali indicati in epigrafe, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2021, con il quale l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), all’esito del procedimento disciplinare avviato con atto di contestazione del 9 marzo 2020, ha disposto, in conformità alla proposta n. -OMISSIS-del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, assunta nell'adunanza del 18 dicembre 2020, la sua radiazione.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. d), e comma 2, del codice delle assicurazioni private per violazione degli articoli 117 del d.lgs. 209/2005 e 63 del regolamento Ivass n. 40/2018 (violazione degli obblighi di separazione patrimoniale) e del combinato disposto degli articoli 119 bis del d.lgs. 209/2005 e 63, comma 3, del regolamento Ivass n.40/2018 (mancata rimessa all’impresa assicuratrice delle somme percepite a titolo di premi da parte degli intermediari).

Ivass, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 82 del 12 gennaio 2022 l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata respinta.

Con ordinanza n. 1741 del 15 aprile 2022 è stato respinto l’appello cautelare avverso la detta ordinanza.

All’udienza pubblica del 6 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Si controverte in ordine alla legittimità del provvedimento sanzionatorio con il quale Ivass, ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ha disposto la radiazione del dottor -OMISSIS--OMISSIS-, intermediario iscritto nella sezione B del RUI, quale legale rappresentante, amministratore delegato e responsabile dell’attività di intermediazione della società -OMISSIS- s.r.l.

La vicenda trae origine dall’invio a Ivass, per conoscenza, della missiva del 13 novembre 2019, con la quale -OMISSIS--Rappresentanza generale per l’Italia (d’ora innanzi -OMISSIS-), richiedeva a -OMISSIS- il pagamento immediato di premi assicurativi (per un importo complessivo di € 401.510,45, oltre interessi per € 5.696,05), riscossi dall’intermediario sulla base di un accordo di libera collaborazione con delega all’incasso, come da tre comunicazioni dello stesso broker nei mesi di maggio e settembre 2019.

Acquisite ulteriori risultanze istruttorie, Ivass, in data 9 marzo 2020, contestava al dottor-OMISSIS- e alla -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 324 – octies del d.lgs. n. 209/2005 e dell’art. 12 del Regolamento Ivass 39/2018, le seguenti violazioni:

a) omesso versamento dei premi incassati dai clienti sui conti correnti separati e utilizzo delle somme presenti sui conti a fini personali, in violazione degli obblighi di separazione patrimoniale (violazione dell’art. 117 del d.lgs. n. 209/2005 e dell’art. 63 del Regolamento Ivass n. 40/2018);

b) omesso versamento dei premi all’impresa di assicurazione nei termini previsti, per il recupero dei quali sono intervenuti, successivamente, accordi transattivi tra impresa assicuratrice e broker (violazione del combinato disposto dell’art. 119 bis del d.lgs. n. 209/2005 e dell’art. 63, comma 3, del Regolamento Ivass n. 40/2018).

All’esito della fase istruttoria, il Collegio di garanzia deliberava all’unanimità di proporre l’irrogazione al dottor-OMISSIS- della sanzione disciplinare della radiazione, con cancellazione della società -OMISSIS-.

Seguiva il provvedimento gravato, che irrogava la radiazione all’odierno ricorrente.

Tale determinazione è stata impugnata dal dottor-OMISSIS-, il quale – premesso che: a) tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS- era stata sottoscritta, in data 29 giugno 2010, una intesa di libera collaborazione, con contestuale delega all’incasso, in corso di svolgimento della quale sarebbero più volte intervenuti accordi commerciali in forza dei quali al broker sarebbe stato consentito di procedere al versamento dei premi incassati oltre il giorno 10 del mese successivo all’incasso;
b) che la richiesta di pagamento di -OMISSIS- del 13 novembre 2019 sarebbe intervenuta ben 5 giorni prima del termine fissato per il pagamento e che c) a pochi giorni dalla missiva, come rappresentato dalla stessa -OMISSIS- a Ivass, era comunque intervenuto un accordo transattivo tra le due società in ordine alle modalità di saldo del dovuto – lamenta, in sintesi, l’erroneo appezzamento dei fatti da parte di Ivass e l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata.

Il ricorso, come già ritenuto in sede cautelare da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato, è infondato e va respinto.

Con il primo motivo di doglianza – rubricato “ Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 117, 119 bis, 324, 324 ter, 324 sexies, del d. Lgs. 209/2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del Regolamento Ivass n. 40 del 2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 11 del regolamento Ivass n. 39/2018. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 7 della l. 241/1990 e s.m.i. eccesso di potere in alcune delle figure sintomatiche tipizzate (difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, sviamento, carenza di motivazione, illogicità e perplessità manifesta). Violazione del principio di proporzionalità ” – il ricorrente, che afferma di aver puntualmente dimostrato, nel corso della fase endoprocedimentale, l’insussistenza, in fatto, delle condotte oggetto delle contestazioni a lui mosse, censura la valutazione di addebitabilità delle violazioni disciplinari posta in essere da Ivass, lamentando, inoltre, il continuo e costante mutamento, in corso di procedimento, delle violazioni contestate.

Con il secondo motivo di doglianza – “ Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 117, 119 bis, 324, 324 ter, 324 sexies, del d. Lgs. 209/2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del Regolamento Ivass n. 40 del 2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 11 del regolamento Ivass n. 39/2018. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 7 della l. 241/1990 e s.m.i. eccesso di potere in alcune delle figure sintomatiche tipizzate (difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, sviamento, carenza di motivazione, illogicità e perplessità manifesta). Violazione del principio di proporzionalità ” – il ricorrente censura la valutazione di “ rilevanza ” delle violazioni posta in essere da Ivass, avvenuta, a suo giudizio, in contrasto con quanto disposto dall’art. 324 ter del d.lgs. n. 209/2005 e dallo stesso Regolamento Ivass n. 39/2018.

Con il terzo motivo di gravame – “ Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 117, 119 bis, 324, 324 ter, 324 sexies, del d. Lgs. 209/2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del Regolamento Ivass n. 40 del 2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 11 del regolamento Ivass n. 39/2018. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 7 della l. 241/1990 e s.m.i. eccesso di potere in alcune delle figure sintomatiche tipizzate (difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, sviamento, carenza di motivazione, illogicità e perplessità manifesta). Violazione del principio di proporzionalità ” – il ricorrente afferma che la sanzione disciplinare adottata risulterebbe non proporzionata alla sostanziale tenuità dei fatti accertati, evidenziando altresì la carenza motivazionale, in parte qua , della proposta del Collegio di garanzia, recepita poi nel provvedimento impugnato.

I tre motivi, che stante la sostanziale omogeneità possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Quanto al corretto accertamento della sussistenza della violazione dell’obbligo di tempestiva rimessa all’impresa assicuratrice dei premi incassati a -OMISSIS- occorre considerare come, dagli atti di causa, emerge incontestabilmente che:

a) il broker aveva comunicato all’impresa assicuratrice, in data 31 maggio 2019, l’avvenuto incasso di € 68.210,92 e, in date 3 e 9 settembre 2019, l’incasso di complessivi € 333.299,53;

b) le somme non erano state rimesse alla impresa assicuratrice nei termini di cui all’art. 63, comma 2, del Regolamento Ivass n. 40/2018 – dieci giorni successivi a quello in cui erano stati ricevuti –come non contestato dal broker (tenuto all’adempimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 65 del medesimo Regolamento), che infatti, pochi giorni dopo, aveva sottoscritto con l’impresa assicuratrice un accordo transattivo per la restituzione dilazionata delle somme (e alla sottoscrizione della quale, condivisibilmente, Ivass ha riconosciuto valenza confessoria dell’avvenuta violazione di mancata rimessa);

c) nessuna prova è stata fornita in ordine all’asserita esistenza di accordi in forza dei quali -OMISSIS- avrebbe attribuito a -OMISSIS- la possibilità di versare in ritardo i premi incassati.

Ne discende, alla luce del fatto che, ai fini della ricorrenza della violazione disciplinare, rilevano alla stessa maniera il ritardato e l’omesso pagamento, correttamente l’Istituto ha (motivatamente) ritenuto irrilevanti le argomentazioni di parte ricorrente in ordine al (peraltro parziale) adempimento dell’accordo transattivo di rimessa delle somme e alle ulteriori e successive vicende concernenti la vendita del ramo di azienda della -OMISSIS- alla MAG e all’accollo da parte dell’acquirente (peraltro rimasto interno) del debito residuo di -OMISSIS- (con riferimento alla equiparazione tra mancata rimessa e ritardata rimessa, cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. VI, 16 agosto 2017, n. 4012).

Quanto alla violazione degli obblighi di separazione patrimoniale, poi, la stessa è stata rilevata da Ivass sulla base degli estratti conto acquisiti in corso di procedimento (non contestati da parte ricorrente), dai quali emerge come, a fronte di versamenti ricevuti dagli assicurati per premi, -OMISSIS- non rispettato il vincolo di destinazione gravante sulle somme ad essa versate quale intermediario di -OMISSIS-, risultando, per contro, sui conti dedicati, l’esistenza di uscite finanziarie anomale quali “ ricarica carta prepagata ”, nonché giroconti a se stessi o bonifici a terzi (allegati 13, 14 e 15 alla produzione documentale Ivass), a nulla rilevando le ragioni per le quali le dette operazioni sono state poste in essere, né la pretesa (oltreché parziale e genericamente argomentata) addebitabilità delle stesse a una dipendente.

Ai sensi degli artt. 117 d. lgs. n. 209/05 e 63 del Regolamento Ivass n. 40/2018, infatti, sui premi assicurativi vige un vincolo di destinazione assoluto, che non consente compensazioni o criteri diversi di imputazione in quanto l’accantonamento a riserva dei premi stessi garantisce che possano essere risarciti coloro che subiscono un sinistro (cfr., ex multis , Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 17 giugno 2019, n. 7839).

Gli addebiti mossi al ricorrente, poi, sono rimasti i medesimi nel corso dell’intero procedimento, atteso che, fin dall’atto di contestazione del 9 marzo 2020, al dottor-OMISSIS- sono state contestate la violazione dell’obbligo di tempestiva rimessa e la violazione dell’obbligo di separazione patrimoniale, a nulla rilevando il diverso grado di dettaglio speso nei diversi atti della serie procedimentale e non essendo dubbio, alla luce delle motivazioni riguardanti i compendi probatori esaminati e concernenti entrambe le fattispecie di violazione, che le contestazioni siano rimaste identiche nei successivi atti endoprocedimentali e nel provvedimento conclusivo del procedimento.

Con specifico riferimento al contenuto della delibera del 18 dicembre 2020, e alla sua completezza argomentativa, va poi rilevato come il Collegio di garanzia di Ivass ha proposto, per le due violazioni oggetto dell’atto di contestazione (mancata tempestiva rimessa dei premi e violazione dell’obbligo di separazione patrimoniale) e con riferimento al ricorrente, la sanzione disciplinare della radiazione, dando atto, nel testo del provvedimento:

i) delle argomentazioni difensive prospettate dal dottor-OMISSIS- nel corso del procedimento;

ii) delle ragioni per le quali le stesse non sono state ritenute idonee a dimostrare l’insussistenza, in fatto, delle violazioni a lui addebitate – compendiabili, oltre che nel richiamo agli estratti conto prodotti dallo stesso ricorrente e che costituiscono prova della violazione del principio di separazione patrimoniale, nel fatto che la stessa sottoscrizione della transazione avente ad oggetto il pagamento dilazionato del debito di oltre 400.000,00 euro, rivestiva valenza confessoria della mancata tempestiva rimessa dei premi ricevuti e nel fatto che la sottoscrizione dell’accordo e la sua esecuzione (peraltro in concreto mancata) non facevano venir meno il fatto storico dell’avvenuta violazione;

iii) dei criteri utilizzati al fine di valutare la gravità dei fatti e la determinazione della sanzione (in concreto desunti dalla gravità e durata della violazione, dalla incidenza delle condotte tenute sulla solvibilità dell’impresa, dal grado di responsabilità dell’incolpato, dall’entità del vantaggio ottenuto a seguito delle violazioni – individuato nella somma residua non versata – e dal corrispondente pregiudizio arrecato all’impresa creditrice).

Il provvedimento sanzionatorio, a sua volta, dà conto delle argomentazioni difensive ulteriori, prospettate dal ricorrente dopo la comunicazione della proposta del Collegio di garanzia (incentrate sul preteso soddisfacimento del credito di -OMISSIS- a seguito della cessione del ramo d’azienda a MAG e sulla ritenuta eccessiva afflittività della sanzione) e delle ragioni per le quali le stesse non potevano essere condivise (sintetizzate nella già prospettata inidoneità di comportamenti successivi alla condotta di tardiva rimessa a incidere sul dato storico della esistenza della violazione, nella significativa gravità degli illeciti disciplinari contestati, sia in considerazione della centralità dell’obbligo di rimessa dei premi tra quelli esigibili dall’intermediario, sia in ragione dei significativi importi oggetto di omesso o tardivo trasferimento all’impresa assicuratrice, della durata del comportamento omissivo e delle inappropriate modalità tenute nella gestione e nell’utilizzo dei conti separati).

Ne risulta, anche alla luce della circostanza, puntualmente evidenziata da Ivass, dell’essere le violazioni non episodiche e tali da interessare un significativo arco temporale, che l’Istituto abbia correttamente ritenuto e compiutamente espresso le ragioni per le quali le violazioni riscontrate sono state ritenute rilevanti.

In proposito occorre considerare come sul punto l’art. 324 ter del codice delle assicurazioni private, rimette a Ivass la definizione, in sede regolamentare, dei criteri sulla base dei quali le infrazioni rivestono carattere rilevante, tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull’esercizio delle funzioni di vigilanza.

A tanto l’Istituto ha provveduto con l’adozione del Regolamento n. 39/201 il cui art. 11 stabilisce che “ Nell'esame delle relative fattispecie la rilevanza delle violazioni puo' essere desunta da almeno uno dei seguenti elementi: - dalla loro idoneità a determinare significativi rischi legali o reputazionali tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto;
- dal loro carattere diffuso o sistematico anche in relazione all'articolazione territoriale o all'operatività dell'impresa o dell'intermediario;
- dalla mancata ottemperanza a richiami o ad indicazioni di tipo prescrittivo, interpretativo od orientativo dell'Autorità di Vigilanza;
- dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati per assicurare il rispetto della normativa;
- dall'incidenza della condotta sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela e del mercato nonché sulla sana e prudente gestione;
- dal numero delle infrazioni, dalla durata del ritardo o dell'omissione nonché dall'entità, se determinabile, del pregiudizio arrecato a terzi;
- dal pregiudizio arrecato all'esercizio delle funzioni di vigilanza
.”.

È evidente come la disposizione non individui un elenco puntuale di criteri che devono tutti simultaneamente ricorrere al fine di integrare, in maniera quasi matematica, la “ rilevanza ” della violazione, mirando la norma, per contro, a dare spazio a una valutazione in concreto dei fatti sanzionati, da operarsi anche alla luce di un solo (o solo di alcuni) dei parametri indicati, ciò che il provvedimento gravato ha sicuramente fatto laddove ha richiamato il numero di infrazioni, la durata delle stesse, il pregiudizio arrecato a terzi, il carattere sistematico delle violazioni e l’incidenza della condotta sulla tutela degli assicurati e sulla sana e prudente gestione.

A nulla rileva, di conseguenza, l’asserita mancata ricorrenza di alcuni degli elementi indicati dall’art. 11 del Regolamento n. 39/2005.

In ogni caso, con riferimento alle singole argomentazioni spese nel secondo motivo, si osserva che:

a) non può ritenersi che manchi, nella fattispecie concreta, il rischio legale o reputazionale, alla luce dell’importo oggetto della mancata rimessa e della non episodica violazione dell’obbligo di separatezza, più volte richiamate negli atti gravati;

b) la mancata prova degli accordi derogatori in ordine al termine di rimessa dei premi esclude la pretesa unicità della violazione atteso che, in disparte quanto osservato in ordine alle risultanze degli estratti conto (e dunque alle plurime violazioni del principio di separazione patrimoniale), dalle stesse comunicazioni del 31 maggio e del 3 e del 9 settembre 2019, emerge come le mancate rimesse (documentalmente provate) concernano una pluralità di versamenti;

c) la violazione dell’obbligo di separazione (con conseguente distrazione di somme) e la mancata rimessa di una somma considerevole hanno sicuramente messo in pericolo gli interessi degli assicurati;

d) il numero delle infrazioni non va parametrato, come già visto, all’unicità di contestazione di -OMISSIS-, ma alla pluralità di versamenti omessi, mentre in ordine all’entità del pregiudizio arrecato a terzi questo è stato quantificato nella somma della quale è stato omesso il versamento.

Il corretto apprezzamento della rilevanza dei fatti e la diffusa e compiuta esplicitazione dei criteri dai quali è stata desunta la gravità degli stessi, puntualmente argomentata in atti con riferimento a entrambe le violazioni contestate, al compendio probatorio utilizzato e all’inconsistenza delle argomentazioni difensive, infine, esclude la fondatezza delle censure di violazione dei criteri proporzionalità e adeguatezza nella determinazione della sanzione.

La motivazione complessiva del provvedimento gravato, in conclusione, da valutarsi alla luce dell’intero contenuto del provvedimento e della richiamata delibera del Collegio di garanzia, dà puntuale ragione della ritenuta gravità delle condotte, la valutazione della quale, ai fini della quantificazione della sanzione costituisce “espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che, in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento” (così, da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 2 aprile 2019), ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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