TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-02, n. 202408645
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2024
N. 08645/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04979/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4979 del 2020, proposto da
Canale 14 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F M e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- della delibera n. 15/20/CSP del 13.02.2020, avente ad oggetto “ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Canale 14 s.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Reggio Tv”) per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 9, del d.lgs31 luglio 2005, n. 177, delle disposizioni di cui all’art. 36-bis, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, lett. gg) del d.lgs31 luglio 2005, n. 177 e delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 aprile 2024 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto CONT. N. 06 ANNO 2018/N°PROC.02/19/RIP del 9 ottobre 2019, il CO.RE.COM. Calabria, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, contestava alla società Canale 14 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Reggio Tv”, la presunta violazione delle seguenti disposizioni normative:
a) l’art. 38, comma 9, del d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, per aver superato i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari (nello specifico, nei giorni 13 agosto 2019, fascia oraria 14-15, percentuale 27,30%; 14 agosto 2019, fascia oraria 21-22, percentuale 28,18%; 15 agosto 2019, fascia oraria 00-01, percentuale 29,50%; 15 agosto 2019, fascia oraria 14-15, percentuale 27,31%; 16 agosto 2019, fascia oraria 22-23, percentuale 27,04%);
b) l’art. 36- bis , comma 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, lett. gg) del d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive occulte, non riconoscibili come tali e non distinguibili dal resto della programmazione, nell’ambito della trasmissione denominata “Gastronomade - Viaggio nella gastronomia calabrese”, mandata in onda in data 15, 16 e 18 agosto 2019;
c) l’art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 per aver trasmesso in data 12, 15, 16, 17 e 18 agosto 2019 una comunicazione commerciale intesa ad incrementare la notorietà dell’Istituto clinico “Prof. Dott. R D B” e dei servizi da esso forniti, priva delle prescritte indicazioni recanti la dicitura “messaggio promozionale” per renderla riconoscibile e distinguibile dal resto della programmazione.
All’esito dell’istruttoria, il CO.RE.COM. Calabria riteneva di confermare le violazioni contestate, proponendo all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la prosecuzione del procedimento con l’irrogazione della sanzione.
Dopo la visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione e della documentazione versata in atti,