TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-12-13, n. 202303020
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2023
N. 03020/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Lo Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Cernuschi n. 4;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Milano n. 15803/2016 Imm. di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento 3 aprile 2017, notificato all’interessato in data 22 febbraio 2019, il Questore della Provincia di Milano ha respinto l'istanza proposta dal sig. -OMISSIS- a mezzo assicurata postale n. 061388116484 al fine di ottenere il rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno n. I06222530.
A sostegno della propria decisione, l’amministrazione ha evidenziato:
- che dalle verifiche effettuate d’ufficio era emerso che l’istante non aveva mai percepito un reddito sufficiente al suo sostentamento (percependo: per il 2015, € 2.780,00 dalla ditta “M.B. Ponteggi di Mahmoud Atef” e € 41,00 da altra ditta; per il 2016 € 1.633,00, sempre dalla ditta “M.B. Ponteggi di Mahmoud Atef”);
- che sempre in sede istruttoria era emerso che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la “M.B. Ponteggi di Mahmoud Atef” era cessata in data 31 gennaio 2016;
- che in sede di osservazioni ex art. 10-bis, l. n. 241/1990 il ricorrente aveva prodotto modello UNICO 2016 (presentato all’Agenzia delle Entrate dopo il ricevimento del preavviso di diniego) nel quale era dichiarato un reddito da lavoro autonomo nel 2015 per € 6.150,00 e che tuttavia tale documentazione non era idonea a fondare una diversa valutazione della condizione reddituale del richiedente, atteso che l’istante « non ha dimostrato il possesso di un reddito idoneo dal 31 dicembre 2015 [non producendo] alcuna documentazione utile a dimostrare eventuali redditi percepiti nel corso dell’anno 2016 dalla propria attività autonoma, per la quale, peraltro, non risulta aver mai effettuato i relativi versamenti di ritenute e contributi previdenziali ».
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione – lamentando (in maniera non del tutto chiara, attesa la mancata individuazione di precisi motivi di gravame) che la p.a. non aveva valutato in maniera adeguata la sua complessiva condizione e le sue possibilità reddituali (allegando – a riprova dell’erroneità del giudizio espresso dall’amministrazione – estratto conto previdenziale attestante il versamento di contributi nella « gestione parasubordinati » per gli anni 2015, 2016 e 2017) e che in ogni caso la medesima p.a. avrebbe dovuto concedergli un permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998.
3. In data 21 maggio 2019, l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza Tar Milano, I, 16 giugno 2019, n. 695, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, osservando che « il provvedimento di diniego è stato adottato sulla scorta delle evidenze documentali acquisite dall’Autorità, attestanti la inesistenza di redditi sufficienti alla permanenza del ricorrente nel territorio nazionale »; che « a prescindere da quanto opinato da parte ricorrente circa la effettiva accezione da attribuire all’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/98, non è qui in discussione la insufficienza dei requisiti reddituali a far data dalla presentazione della istanza (25 novembre 2015) fino al momento di emanazione del provvedimento (3 aprile 2017) e a quello della sua notificazione (22 febbraio 2019) periodo, ben superiore a quello pari ad un anno di cui è menzione nella citata norma, nel quale il ricorrente ha potuto beneficiare della possibilità di soggiornare in Italia »; e che « l’acclaramento fattuale e le relative valutazioni operate dalla Autorità non sono contraddetti in questa sede, mancando il ricorrente di allegare e comprovare la disponibilità di un reddito idoneo al proprio sostentamento ».
5. In data 30 agosto 2023, l’amministrazione resistente ha depositato una nota, nella quale è stato evidenziato che « relativamente all’attività di lavoro autonomo documentata dal ricorrente, la cui partita IVA risulta formalmente attiva, lo straniero ha trasmesso: per l’anno di imposta 2016, in data 2 novembre 2017, Mod. Unico dichiarando redditi per 6.070 Euro; per l’anno di imposta 2017, in data 1 marzo 2019, Mod. Unico dichiarando redditi per 6.080 Euro; per l’anno di imposta 2018, in data 2 settembre 2019, Mod. Unico dichiarando redditi per 6.065 Euro » ed è stato sottolineato che la prima di queste dichiarazioni [è] stata effettuata dopo l’emissione del decreto oggetto di ricorso, mentre le altre successivamente alla sua notifica; giova inoltre precisare che tutte le suddette dichiarazioni sono state