TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2016-01-29, n. 201600093
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Testo completo
N. 00093/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01788/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2015, proposto da:
F M S di F S, rappresentato e difeso dagli avv. S S, A Z, con domicilio eletto presso S S in Venezia-Mestre, Via G. Carducci, 45;
contro
Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. A I, M B, N O, F T, con domicilio eletto presso A I in Venezia, Avvocatura Civica - San Marco 4091;
nei confronti di
Provincia di Venezia, Ora Città Metropolitana di Venezia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Provinciale di Venezia, domiciliata in Mestre Venezia, Via Forte Marghera 191;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale Direzione Commercio e Attività Produttive Settore Commercio del Comune di Venezia cod. P345868 del 19 ottobre 2015, notificata via pec il 23 ottobre 2015, che dispone l’annullamento degli effetti del nulla osta igienico sanitario prot. n. 2001/167764 del 20/04/2001 e della D.I.A. prot. n. 2001/76098 dell’1/06/2001 e dell’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 6 approvato nella seduta del 28 febbraio 2014, in parte qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e della Provincia di Venezia, ora Città Metropolitana di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa O S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, F.11i Moro s.n.c. di F S titolare di attività di affittacamere, impugna il provvedimento in epigrafe di annullamento degli effetti del nulla osta igienico sanitario e della d.i.a. commerciale, ordinandone l'esecuzione nel termine di giorni trenta dalla notifica, adottato nel presupposto che l’unità immobiliare ove veniva esercitata l’attività risultava essere stata fatta oggetto di un provvedimento di diniego del certificato di agibilità, assunto dalla Direzione Edilizia in data 17/02/2015 al prot. n. 71450 e che non risultava essere stata acquisita la necessaria autorizzazione del Provveditorato alle Opere Pubbliche (ex Magistrato alle Acque) in relazione al piano di adeguamento dell'impianto fognario approvato. Antecedentemente, e dopo la comunicazione di avvio del procedimento come sopra concluso, in data 27/08/2015, la Direzione Ambiente del Comune di Venezia aveva diffidato l'odierna ricorrente dall'utilizzo degli scarichi fognari non autorizzati, ribadendo la mancanza dell'autorizzazione del Provveditorato alle Opere Pubbliche.
Nella decisione impugnata si evidenziava che "la validità del nulla osta igienico sanitario e, conseguentemente della d. i. a., risultano inficiate dalla carenza dei titoli presupposti ossia il certificato di agibilità e l'autorizzazione per gli scarichi reflui che costituiscono prerequisiti imprescindibili a garanzia della salubrità e sicurezza degli ospiti".
Veniva inoltre chiarito che il piano di adeguamento in relazione al quale risultava carente l'autorizzazione del