TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-04-08, n. 202400287
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Testo completo
Pubblicato il 08/04/2024
N. 00287/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Agnello e Carmela Auriemma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di RE, -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale l'Autorità amministrativa ha ordinato la cessazione dell'attività di raccolta scommesse per conto della società “S Malta Ltd” nei locali correnti in -OMISSIS-;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale, nessuno presente per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, titolare di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso i locali siti in -OMISSIS-, impugna il provvedimento in data -OMISSIS- con cui il Questore di RE, a seguito di un controllo effettuato il 23 marzo precedente, ha ordinato la cessazione immediata dell’attività di raccolta scommesse gestita dal ricorrente nei predetti locali per conto della società ET Malta Ltd, in quanto esercitata in assenza, sia della licenza di polizia rilasciata dalla Questura ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s. per l’esercizio dell’attività di scommesse, sia dell’apposita concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero, in alternativa a quest’ultima, della “dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione” prescritta dall’art. 1 comma 643 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (c.d. bando Monti), convertito in L. 26 aprile 2012 n. 44, ovvero della apposita “comunicazione” di cui al comma 644 della stessa norma. In tal modo, secondo il Questore, sarebbe stata impedita all’Autorità di Pubblica Sicurezza la possibilità di verificare preventivamente le qualità morali e professionali dell’esercente, nonché di controllare in via continuativa che l’attività in oggetto non sia oggetto di infiltrazioni criminali, di supporto o copertura ad attività illegali e criminose.
2. Il ricorrente ha premesso, tra l’altro:
- di aver stipulato con la società ET International Betting Limited un “Contratto di Ricevitoria” con il quale si è impegnato a svolgere per conto della stessa, presso i locali siti in -OMISSIS-, l’attività di centro trasmissione dati inerenti a prenotazioni di giocate su eventi sportivi;
- ET opererebbe in Italia in regime di “esercizio diretto” della libera prestazione di servizi prevista ex art. 56 TFUE, avvalendosi a tal fine di operatori locali denominati “CTD” (Centri Trasmissione Dati), come quello gestito dal ricorrente.
3. Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
3.1) “Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione artt. 88 T.U.L.P.S. e 1, CO. 644, lett. e), Legge n. 190/2014 e per violazione artt. 4.3, 49 E 56 TFUE, come interpretati dalla Corte di Giustizia nelle sentenze LA (C-338/04, C-359/04 E C-360/04), ON (C-72 e C-77/12) e ZZ (C-375/14)” .
Secondo parte ricorrente, il provvedimento impugnato, nel ritenere necessarie sia la concessione ministeriale sia la licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse su rete fisica, si fonderebbe su disposizioni normative nazionali contrastanti con i principi di natura comunitaria cristallizzati negli articoli 49 e 56 TFUE, come interpretati da costante giurisprudenza nazionale e comunitaria. Infatti, le normative nazionali in base alle quali sono state bandite le tre gare finora espletate dallo Stato Italiano rispettivamente nel 1999 (c.d. gara CONI), 2006 (c.d. gara Bersani) e 2012 (c.d. gara Monti) per l’affidamento in concessione della raccolta di scommesse su rete fisica, sarebbero state giudicate dalla Corte di Giustizia contrarie ai principi di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, in quanto contenenti condizioni di affidamento discriminatorie e sproporzionate nei confronti degli operatori eurounitari, e in particolare nei confronti della società ET a cui il ricorrente è legato contrattualmente, con l’effetto di determinare l’esclusione della medesima dalla gara del 1999 e di disincentivarne la partecipazione alle gare del 2006 e del 2012.
A causa di tali norme nazionali contrarie al diritto eurounionale, ET si sarebbe trovata nell’impossibilità di acquisire il titolo concessorio nazionale necessario per lo svolgimento in Italia dell’attività in parola; per l’effetto, in mancanza del necessario titolo concessorio, i titolari dei vari CTD ad essa contrattualmente legati, tra cui il ricorrente, si sarebbero trovati nell’impossibilità di conseguire la prescritta licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS.
3.2) “Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 644 della Legge n. 190/2014. Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e del principio dell’effetto utile”.
Secondo la parte ricorrente, analoghi profili di contrarietà alla normativa eurounionale inficerebbero il regime di regolarizzazione introdotto dallo Stato Italiano con l’art. 1 commi 643 e 644 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Tale normativa, infatti, da un lato avrebbe disconosciuto la posizione peculiare e affatto esclusiva ormai acquisita da ET all’interno dell’ordinamento nazionale in forza di plurime decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, equiparandola in via rimediale ai concessionari statali; ma avrebbe altresì perpetrato una condizione di ingiusto vantaggio concorrenziale in favore degli operatori esistenti, ai quali sarebbe stato consentito di acquisire senza sforzo nuovi punti vendita, reclutando i CTD di operatori stranieri e così incrementando il peso delle loro reti. Per effetto di tale peculiare posizione assunta dal bookmaker nell’ordinamento italiano, i CTD affiliati a ET avrebbero diritto al rilascio della licenza di pubblica sicurezza a prescindere dal requisito concessorio e previo espletamento dei soli controlli soggettivi di ordine pubblico.
A tale riguardo, il ricorrente ha precisato che ET, con ricorso RG 3471/2015, ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio, sede di Roma la normativa attuativa dei predetti commi 643 e 644 dell’art.1 della Legge 190/2014, come prorogata dall’art. 1, comma 926, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), proponendo censure sia sotto un profilo di diritto interno che di diritto eurounitario e chiedendo l’annullamento di tali atti poiché fondati su disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione autoapplicativo;
3.3) “Proposte di quesiti pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 67 TFUE”.
In subordine, il ricorrente ha chiesto a questo giudice di valutare l’opportunità di rimettere (nuovamente) alla Corte di Giustizia dell’UE le seguenti questioni pregiudiziali:
a) se il diritto dell’Unione e, segnatamente gli artt. 56, 57 e 52 del TFUE, come interpretato nelle sentenze AM (causa C 243/01), LA (Causa C 338/04), OS FO (cause riunite C-72/10 e C 77/10) e ZZ (causa C375/14), e i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, osti a una normativa nazionale, del tipo di quella contenuta nell’art. 88 del R.D. n. 733/1931, laddove prevede che la licenza di polizia per l’esercizio delle scommesse possa essere rilasciata esclusivamente ai titolari della concessione governativa e non anche ai soggetti, o ai CTD a loro affiliati, titolari di adeguata abilitazione nel loro Paese di stabilimento, che non abbiano potuto ottenere detta concessione a causa del rifiuto dello Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederla loro, in particolare avente le caratteristiche, la storia e la giurisprudenza dell’Unione della società ET Malta;
b) se il diritto dell’Unione e segnatamente gli artt. 56, 57 e 52 del TFUE, come interpretato nelle sentenze AM (causa C 243/01), LA (Causa C 338/04), OS FO (cause riunite C-72/10 e C 77/10) e ZZ (causa C375/14), e i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, ostino a una normativa nazionale, “del tipo di quella contenuta nell’art. 88 del R.D. n. 733/1931, laddove stabilisce l’adempimento di una formalità amministrativa rifiutata o comunque resa impossibile dallo Stato membro, in violazione del diritto comunitario con riferimento a CTD collegati a un bookmaker di un altro Stato membro, in particolare avente le caratteristiche, la storia e la giurisprudenza dell’Unione della società ET Malta”.
3.4 Domanda risarcitoria .
Oltre all’annullamento del provvedimento impugnato, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente sofferto, pari alle spese sostenute per il montaggio delle strutture ed al lucro cessante per il mancato esercizio dell’attività d’impresa; con riserva di successiva quantificazione in corso di causa.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente integrato, in prossimità dell’udienza di merito, dal deposito di relazione della