TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-05-06, n. 201500673

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-05-06, n. 201500673
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500673
Data del deposito : 6 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00560/2015 REG.RIC.

N. 00673/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00560/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 560 del 2015, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dall'avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via P. Amedeo, n. 197;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo, n. 97;
Terza Sottocommissione Elettorale Circondariale Comune di Altamura;

per l'annullamento

- del Verbale delle Operazioni della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Altamura del 2 maggio 2015, pubblicato il successivo 3 maggio e notificato il 4 maggio 2015, nella parte in cui delibera la ricusazione della lista denominata “NOI” Nuovi Orizzonti e Idee e, conseguentemente, l’esclusione dalla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Altamura che si svolgerà il 31 maggio 2015 di tutti i candidati presenti nella suddetta lista civica;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto;

per l’accertamento

della correttezza e legittimità delle modalità di presentazione della suddetta lista civica;

e per il conseguente accertamento

del diritto all’ammissione alla procedura elettorale della Lista civica comunale “NOI” Nuovi Orizzonti e Idee;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Davide De Vivo, su delega dell'avv. Sabino Persichella e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;

Rilevato che, con ricorso pervenuto in Segreteria in data 5 maggio 2015, il sig. M C, nella qualità di delegato della lista elettorale "NOI”, Nuovi Orizzonti e Idee presentata per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Altamura, ha chiesto l'annullamento del verbale delle operazioni della terza Sottocommissione Elettorale Circondariale di Altamura del 2 maggio 2015, nella parte in cui delibera la ricusazione della lista suddetta in considerazione “ dell’assenza del contrassegno sui moduli recanti le firme dei sottoscrittori della lista”, oltre che di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e connessi;

Rilevato che, in particolare, è stata dedotta la censura di violazione ed erronea applicazione dell'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 570/1960 in relazione ai principi del favor partecipationis e della strumentalità delle forme;

Considerato che, come più volte affermato dal Consiglio di Stato " gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. «forme sostanziali» e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di «strumentalità delle forme» nel procedimento elettorale…) ”(cfr. Cons. Stato, V Sezione, 26 aprile 2011, n. 2453;
in termini, 11 gennaio 2011, n. 81;
24 agosto 2010, n. 5925;
28 novembre 2008 n. 5911;
17 settembre 2008 n. 4373;
7 novembre 2006, n. 6545);

Rilevato che, sebbene sugli specifici moduli di presentazione non sia stato riportato “graficamente” il contrassegno della lista in questione, quest’ultimo risulta dettagliatamente descritto e per di più in neretto, così come sono stati dettagliatamente indicati i dati anagrafici del candidato Sindaco e di tutti i candidati al Consiglio comunale, sicché può ragionevolmente ritenersi raggiunto lo scopo della consapevolezza da parte dei sottoscrittori della lista che si accingevano a presentare e della sua effettiva composizione;

Ritenuto che rispetto al predetto scopo, unanimemente riconosciuto quale specifico obiettivo dell’imposizione di particolari forme per la presentazione delle liste elettorali (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 2453 del 26.4.2011 nonché la relazione della stessa terza Sottocommissione elettorale, prodotta in giudizio il 6 maggio 2015, pag. 2, 2° cpv. e pag. 3, ult. cpv.), la rappresentazione grafica del contrassegno debba ritenersi recessiva rispetto alla puntuale indicazione dei candidati;

Ritenuto che, in ogni caso, dalla predetta dettagliata descrizione del simbolo erano agevolmente desumibili anche gli elementi per valutarne l’ammissibilità ai sensi dell’art.33, comma 1, lett. B) del D.P.R. n. 570/1960;

Considerato, da ultimo, che le peculiarità del caso di specie suggeriscono la sussistenza dei gravi ed eccezionali motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

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