TAR Bari, sez. III, ordinanza cautelare 2013-01-24, n. 201300057
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N. 00057/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00325/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2012, proposto da:
P R S, rappresentato e difeso dall'avv. R R, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193;
contro
Comune di Isole Tremiti, Istituto Autonomo Case Popolari di Foggia, Regione Puglia;
nei confronti di
V G, A M;F A, rappresentato e difeso dagli avv. G M, G G, con domicilio eletto presso G G in Bari, via Melo 198;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’atto di approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica redatto dalla Commissione per la Mobilità e Formazione delle graduatorie della Provincia di Foggia in relazione al bando di concorso generale n. 1 - comune di isole tremiti — pubblicato all’albo informatico dell’ente in data 5.1.2012,
- di ogni altro provvedimento ad esso connesso, presupposto e prodromico, coevo e conseguenziale, ancorché non conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti rispetto a provvedimenti non conosciuti, né resi conoscibili dalle amministrazioni resistenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F A;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. A P e uditi per le parti i difensori R R e Olstenio Checchia;
Considerato che l’Amministrazione onerata non ha dato esecuzione alle precedenti ordinanze ordinanze adottate da Questo tribunale nn. 251/12, 1040/12 e 1379/12, atteso che all’accertamento istruttorio in ordine alle circostanze evidenziate dal ricorrente avrebbe dovuto far seguito un riesame da parte della Commissione, sulla base dell’esito degli accertamenti eseguiti;
Considerato che, pertanto, l’istanza cautelare proposta dal ricorrente appare allo stato meritevole di considerazione nei limiti dell’obbligo di riesame della fattispecie da parte della Commissione preposta alla formazione delle graduatorie alla luce dell’esito degli eseguiti accertamenti di cui alla relazione a firma del Comandante dell P.M. del Comune di Isole tremiti prot. 197-11/2012 del 29/12/2012;