TAR Roma, sez. II, sentenza 2013-11-04, n. 201309354

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2013-11-04, n. 201309354
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201309354
Data del deposito : 4 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06119/2013 REG.RIC.

N. 09354/2013 REG.PROV.COLL.

N. 06119/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6119 del 2013, proposto da G P, rappresentato e difeso dagli avvocati U S e A S, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 8792 in data 31 maggio 2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe indicata, notificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore della signora G P, della somma di euro 1.750,00, a titolo di indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89/2001, e della somma di euro 185,05, a titolo di interessi legali.

2. A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, il ricorrente chiede a questo Tribunale: A) di dichiarare la mancata esecuzione del giudicato e, per l’effetto, di ordinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze di eseguire il pagamento delle predette somme in favore della signora Lidia Zerbini;
B) di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;
C) di condannare l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

3. La Difesa Erariale si è costituita in giudizio con atto di mera forma.

4. Il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 23 ottobre 2013.

5. Il ricorso merita accoglimento.

Innanzi tutto risulta fondata la prima domanda proposta dal ricorrente, perché: a) sebbene la sentenza in epigrafe indicata risulti notificata sin dal 27 luglio 2012, perdura l’inadempimento dell’Amministrazione intimata;
b) la Difesa erariale, pur essendosi costituita in giudizio, nulla ha eccepito in ordine alla pretesa di parte ricorrente.

Parimenti fondata la richiesta di nomina di un Commissario ad acta, che può essere individuato nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio IX della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quale, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, provvederà, in sostituzione dell’amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme dovute al ricorrente, a dare corso al pagamento medesimo, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

4. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, giusta quanto stabilito dall’art. 93, comma 1, cod. proc. civ., devono essere distratte in favore dei procuratori antistatari, come dallo stesso richiesto nell’atto introduttivo del giudizio.

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