TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-12-16, n. 202201902
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Pubblicato il 16/12/2022
N. 01902/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02265/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2265 del 2008, proposto da
C T,
rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 464;
contro
Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura - Agea, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Venezia, San Marco, 63;
Consorzio Fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago Scarl, Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dall'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) - prot. AGEA.AGA.2008.47205 del 23/07/2008, notificato in data 02/08/2008, di comunicazione dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007-2008 relative al regime delle quote late nonché di contestuale comunicazione del prelievo imputato, e di ogni atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura - Agea;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 settembre 2022 il dott. Nicola Bardino e udito il procuratore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, produttore di latte vaccino, domanda l’annullamento del provvedimento con cui l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in applicazione dell’art. 9 della l. 119 del 2003, ha comunicato l’esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007-2008 relative al regime delle c.d. quote latte , con contestuale comunicazione del prelievo imputato.
1.1. Ricostruito il quadro giuridico del meccanismo – fondato sull’assegnazione a ciascun produttore di una quota di riferimento individuale (QRI) e sull'applicazione di una penalità pecuniaria su tutto il latte prodotto in eccesso (c.d. “prelievo supplementare” ), da trattenersi ad opera del primo acquirente (nel caso di specie il Consorzio tra i caseifici dell’altopiano di Asiago) – il ricorrente rappresenta che il Consorzio tra i caseifici dell’altopiano di Asiago si sarebbe reso inadempiente all’obbligo di versamento ad AGEA del prelievo supplementare, con conseguente emanazione a suo carico di due ordinanze-ingiunzioni, impugnate in altra sede. Al contempo, al ricorrente è stato imputato un esubero individuale, con richiesta di versamento dell’importo.
1.2. Il provvedimento di AGEA è però ritenuto illegittimo per i seguenti motivi:
I. “Violazione di legge: violazione del d.l. N. 49/2003, e della legge n. 119/2003. Difetto di motivazione” , perché non sarebbe corretto il riferimento all’art. 5 della l. 119 del 2003, giacché la legge si compone di un solo articolo;
II. “Violazione di legge: violazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 49/2003, dell'art. 6, d.m. 31/7/2003 e dell'art. 11, del reg. ce n. 1788/2003. violazione del principio di buona fede. eccesso di potere per travisamento di fatti. difetto di motivazione”, perché la violazione del mancato pagamento del prelievo supplementare sarebbe addebitabile esclusivamente all’acquirente, non potendo quindi essere domandate somme al produttore. Evidenzia, inoltre, che – contrariamente a quanto ritenuto da AGEA – il Consorzio non ha liquidato ai singoli produttori le somme di spettanza per i periodi di eccedenza. Ancora, rappresenta che AGEA non ha svincolato le fideiussioni prestate dal Consorzio con riferimento alla campagna 2006/2007, pur non essendovi più alcun credito da garantire (per essere già state operate le compensazioni), così impedendo allo stesso Consorzio di ottenere nuove fideiussioni dagli istituti bancari;
III. “Illegittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legge n. 49/2003 (nel testo risultante dalla legge di conversione) e dell'art. 6, d.m. 31/7 /2003, in relazione agli artt. 3 e 23 Cost.”, perché il sistema concepito dall’art. 5, c. 2 e c. 6, del d.l. n. 49 del 2003 fa irragionevolmente dipendere la responsabilità del produttore dal comportamento più o meno diligente dell’acquirente.
2. AGEA nella propria memoria rappresenta di aver applicato il meccanismo di cui all’art. 9 del d.l. 49 del 2003, che subordina l’operare del meccanismo della compensazione al previo pagamento del prelievo, non operato dall’acquirente Consorzio. AGEA ha quindi legittimamente escluso il ricorrente dalla compensazione. Il danno lamentato dal produttore sarebbe dunque esclusivamente imputabile all'operato dell'acquirente e non già ad una pretesa illegittimità dell'operazione di compensazione.
3. All’udienza straordinaria del 13.09.2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Si richiama, a tale proposito, la motivazione dell’ordinanza cautelare di rigetto emessa dal Tribunale in questo stesso giudizio ( Tar Veneto, ord. 21 gennaio 2009, n. 92) , che di seguito si riporta:
“1. Parte ricorrente, partendo dal presupposto che le viene contestata la violazione dell’art. 5 della legge n° 119 del 2003, osserva che tale legge si compone di un solo articolo e che dunque la contestazione non avrebbe fondamento.
La doglianza è infondata.
Infatti la legge n° 119 del 2003 ha convertito il decreto legge n° 49 del 2003. Risulta dunque agevole comprendere che il riferimento normativo è riferito all’art. 5 del decreto legge n° 49 del 2003.
2. Parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 5 del decreto legge n° 49 del 2003, dell’art. 6 del D.M. 31 luglio 2003 e dell’art. 11 del regolamento CE n° 1788 del 2003, violazione del principio di buona fede, eccesso di potere per travisamento di fatti, difetto di motivazione.
Essa osserva che nel sistema normativo l’acquirente o paga o presta una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta.
Se, come nel caso di specie, sono mancati sia il pagamento sia la fideiussione, ne scaturisce la responsabilità dell’acquirente e non del ricorrente – produttore.
La richiesta di provvedere al versamento non può dunque essere rivolta ai singoli produttori, ma unicamente al Consorzio acquirente.
La doglianza è infondata.
Con il provvedimento impugnato si fa presente che le somme relative al prelievo da versare devono essere corrisposte all’AGEA da parte dell’acquirente e non invece da parte del produttore – ricorrente. La posizione del produttore è presa in considerazione non come obbligato principale, ma al fine di comunicargli la sussistenza del debito a carico dell’acquirente e la possibilità di estinguere autonomamente tale debito.
Si tratta infatti di un debito che il produttore-ricorrente è tenuto ad estinguere nei confronti dell’acquirente e dunque sussiste, in capo al produttore, l’interesse al soddisfacimento del corrispondente debito che l’acquirente ha nei confronti dell’AGEA..
Il produttore non è debitore dell’AGEA, ma il soddisfacimento, da parte del produttore, del debito che l’acquirente ha nei confronti dell’AGEA determina l’estinzione del debito che l’acquirente ha nei confronti dell’AGEA.
Si tratta dunque di un caso in cui un terzo (il produttore), ai sensi dell’art. 1180 del cod. civ., può adempiere il debito, avendovi interesse.
Correttamente dunque, con il provvedimento impugnato, non si impone al produttore di pagare, ma gli si fa invece presente che lo stesso ha la possibilità di estinguere il debito.
3. Parte ricorrente lamenta il mancato apprezzamento della circostanza che, in assenza di idonea garanzia, nulla è stato corrisposto dal Consorzio acquirente al singolo produttore “per il periodo eventualmente splafonato”.
La doglianza è inconferente.
Infatti l’AGEA ha tenuto conto che possono beneficiare della restituzione esclusivamente i produttori che hanno versato per intero il prelievo dovuto, sulla base delle dichiarazioni di versamento registrate dagli acquirenti nel SIAN ed effettivamente riscontrate con un bonifico o una fideiussione già pervenuti all’Agenzia.
Infatti il comma 3 dell’art. 9 del D. L. n° 49 del 2003 stabilisce che il prelievo viene restituito, sussistendo i presupposti di cui all’art. 9 citato, solo se i produttori hanno versato il prelievo.
4. Inconferente risulta altresì la circostanza che il Consorzio si sia trovato nella materiale impossibilità di ottenere nuove fideiussioni a fronte del mancato svincolo delle fideiussioni pregresse.
Infatti da un lato non si tratta di impossibilità, dall’altro la prestazione della fideiussione è alternativa al versamento dell’ammontare dovuto, che è sempre possibile.
5. Il collegio ritiene che sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legge n° 49 del 2003 e dell’art. 6 del D.M. del 31 luglio 2003 in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Si tratta infatti di un sistema di norme volto a garantire gli obblighi che lo Stato italiano ha assunto nei confronti dell’Unione Europea in ordine alla determinazione del corretto quantitativo della produzione del latte anche in relazione al soddisfacimento dell’interesse generale della produzione agricola.
In particolare il produttore è comunque tenuto per il fatto proprio e ha la semplice facoltà di adempiere l’obbligazione dell’acquirente, quando ne abbia interesse.
6. Il Collegio osserva infine che dal mancato soddisfacimento del debito contestato consegue danno all'Erario”.
4.2. A tali esaustive argomentazioni, che prendono specifica posizione su ciascuno dei motivi di impugnazione, la ricorrente non ha replicato in vista dell’udienza di merito. Da esse il Tribunale non ritiene quindi di doversi discostare, con conseguente reiezione del ricorso.
4.3. Alla luce del carattere risalente del contenzioso, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.