TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-07-12, n. 201302091
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Testo completo
N. 02091/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02328/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2012, proposto da:
G P, R M, G M, R E M, M M ed E B, rappresentati e difesi dall'avv. E B, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Catania, Pizza Abramo Lincoln, n. 19;
contro
Ministero dell' Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'esecuzione
del giudicato nascente dal decreto n. 228/11 della Corte d' Appello di Messina, depositato in data 25/3/2011, con il quale il Ministero è stato condannato al pagamento in favore del sig. G M (dante causa dei ricorrenti) della somma di Euro 9.570,00 oltre interessi dalla data di deposito del ricorso sino al soddisfo a titolo di indennizzo per equa riparazione ex Legge Pinto, nonché al pagamento delle spese di giudizio distratte in favore del’Avv. E B, nella misura di Euro1.300,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell' Economia e delle Finanze;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2013 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al Ministero dell’Economia e Finanze, i signori G P, R M, G M, R E M, M M e l’Avv. E B chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Messina n. 228/11, reso in data 2/2/2011 relativo ad una controversia istaurata dal sig. G M, di cui i ricorrenti affermano di essere aventi causa, ai sensi della legge n. 89/2001 (cosiddetta “legge Pinto”).
Con il predetto decreto, depositato in data 25 marzo 2011, la Corte di Appello di Messina ha