TAR Palermo, sez. III, sentenza 2016-06-29, n. 201601556
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Testo completo
N. 01556/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Comande', con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via N. Morello n.40;
contro
Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi 81;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale :
- degli artt. 4, 9, 13, 14, 15, 16 e 17 del Decreto dell'Assessore Regionale per la Salute n. 2277 del 29 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U.RS. n. 4 del 23 gennaio 2015, ove interpretati nel senso che le disposizioni dagli stessi introdotte, in aggiunta ai recepiti indirizzi operativi di cui al Documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 4 settembre 2014, siano applicabili alle strutture private accreditate che svolgano attività connesse alle tecniche di PMA anche in assenza della prescritta contrattualizzazione, costituente presupposto per il finanziamento delle relative attività con oneri a carico del S.S.R.;
- in ogni caso dell'art. 17 del Decreto dell'Assessore Regionale per la Salute del 29 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 4 del 23 gennaio 2015;
- di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale ad oggi non conosciuto dalla ricorrente;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti :
- dell'art. 1 del Decreto dell'Assessore alla Salute n. 109 del 28 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 27 marzo 2015, ove interpretato nel senso che le tariffe relative alle 3 differenti tipologie di fecondazione eterologa ivi determinate trovino applicazione anche per le prestazioni erogate in regime esclusivamente privatistico dalle strutture private accreditate;
- del Decreto dell’Assessore alla Salute n. 638 del 15 aprile 2015, ove interpretato nel senso che le disposizioni dallo stesso introdotte siano applicabili alle strutture private accreditate che svolgano attività connesse alle tecniche di PMA anche in relazione alle prestazioni da queste ultime erogate in regime privatistico e senza oneri a carico del S.S.R.;
- in ogni caso, degli artt. 1, 2, 5, 7, 9 e 10 del Decreto dell'Assessore alla Salute n. 638 del 15 aprile 2015;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti :
-dell’art. 1 del Decreto dell'Assessore alla Salute n. 109 del 28 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 27 marzo 2015, come sostituito dall’art. 1 del Decreto dell’Assessore alla Salute n. 1385 del 7 agosto 2015, comunicato alla ricorrente con nota della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 40387 del 31 agosto 2015, trasmessa il 2 settembre 2015, ove interpretato nel senso che le tariffe relative alle 3 differenti tipologie di fecondazione eterologa ivi determinate trovino applicazione anche per le prestazioni erogate in regime esclusivamente privatistico dalle strutture private accreditate;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo, notificato il 20 marzo 2015 e depositato il successivo 26 marzo, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata (in seguito denominata “AIOP”), nella sua qualità di associazione di categoria che cura gli interessi di numerose case di cura private che operano nel territorio siciliano ha impugnato, chiedendone l’annullamento, alcuni articoli del Decreto dell'Assessore Regionale per la Salute n. 2277 del 29 dicembre 2014, che contiene gli indirizzi operativi per l’erogazione delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) con tecniche eterologhe.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Illegittimità degli artt. 4, 9, 13, 14, 15, 16 e 17 del D.A. Salute del 29 dicembre 2014, ove intesi nel senso che le disposizioni introdotte si applichino alle strutture private accreditate anche non contrattualizzate, per: violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 3 e comma 2 lett. L). Eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta illogicità e disparità di trattamento.
Il ricorrente sostiene che la non chiara formulazione del decreto impugnato sembra destinare l’applicazione di tutte le sue disposizioni, e non solo degli indirizzi clinici di cui all’allegato 1 del decreto, alle strutture pubbliche e private che erogano trattamenti di PMA eterologa, a prescindere dall’effettiva contrattualizzazione con le ASP competenti.
Con riferimento ad alcune prescrizioni organizzative contenute nel decreto, deduce che la loro imposizione anche a strutture che operano in regime privatistico senza oneri a carico del SSR comporterebbe un indebita lesione della libertà di iniziativa economica e autonomia organizzativa delle strutture sanitarie private, oltre che la violazione del riparto di competenze tra Stato e regione in materia di ordinamento dello stato civile da un lato e organizzazione sanitaria dall’altra.
2) Illegittimità dell’art. 17 del D.A. Salute del 29 dicembre 2014 per: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 bis del d.lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione dell’allegato 1 del Decreto del Ministero della salute del 21 luglio 2004 recante le linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta e contraddittorietà con le altre disposizioni recate dallo stesso D.A. del 29 dicembre 2014 e dal D.A. n. 109/2015 adottato dalla medesima Amministrazione.
L’Associazione ricorrente sostiene che l’art. 17 del D.A n. 2277/2014, che prevede la creazione di un centro unico di prenotazione regionale per le coppie che necessitano della fecondazione eterologa, sia incompatibile con le caratteristiche stesse delle prestazioni di PMA e con la disciplina nazionale e regionale che regola le modalità di presa in carico delle coppie che richiedono di sottoporsi al trattamento, ed in particolare rispetto alle Linee guida nazionali di procreazione medicalmente assistita, emanate con il D.M. 21 luglio 2004.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti l’AIOP ha impugnato alcune previsioni contenute nel D.A. n. 638 del 15 aprile 2015, con il quale l’Assessorato resistente ha provveduto, tra l’altro, a ripartire la somma di € 3.800.000 da destinare al pagamento delle prestazioni rese da centri di PMA pubblici e privati accreditati del network regionale per le tecniche omologhe ed eterologhe.
Nel gravame sono formulati i seguenti motivi:
1) illegittimità degli artt. 1, 2, 5 e 7 del D.A. salute del 15 aprile 2015 n. 638 per: violazione e falsa applicazione dell'art. 8 bis del d.lgs. 509/1992. Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l. 40/2004 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza e illogicità manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.A. n. 109/2015 non revocato sul punto.
Il primo motivo di impugnazione si sotto-articola nelle seguenti due censure:
1.1) Illegittimità della determinazione di un budget unico per la fecondazione omologa e la fecondazione eterologa.
Secondo parte ricorrente, il D.A. n. 338/2015 sarebbe illegittimo nella parte in cui fissa il budget per la fecondazione omologa e per quella eterologa, destinando a tale scopo per l'anno 2015
una somma pari ad € 3.800.000,00.
L’assegnazione è contestata tanto sotto il profilo dell’inadeguatezza dell’importo quanto per la previsione di un unico budget per ambedue le tecniche di fecondazione assistita.
Poiché si tratta di tecniche di procreazione rivolte a coppie con problemi di concepimento tra di loro diversi, cui corrispondono diversi ambiti di applicazione delle tecniche di intervento, l’Assessorato avrebbe dovuto stanziare due budget autonomi e distinti
1.2) Illegittimità della determinazione delle percentuali di riparto del budget tra strutture pubbliche e private