TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2024-09-10, n. 202400736

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2024-09-10, n. 202400736
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400736
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00736/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00573/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 573 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI A) DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DEL VINCOLO IDRAULICO (R.D. 523/1904 – L.R. 4/2016 e succ. mod. i.) -OMISSIS-(doc.2) notificata il -OMISSIS-;
B- DELL’ORDINANZA stessa con cui veniva altresì disposta la NULLITA’ della SCIA ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990;C-di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- il -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, ha emesso “ Ordinanza di demolizione di opere edilizie eseguite in violazione del vincolo idraulico (R.D. 523/1904 – L.R. 4/2016 e s.m.i.) del -OMISSIS- ” con cui ha ordinato alla controinteressata e alla società ricorrente, nella qualità di esecutrice delle opere e comproprietaria dell’area, “ la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi sull’area sita alla […] in quanto realizzate a distanza inferiore ai 10 mt. dal -OMISSIS-in violazione dell’art. 96, comma 1, R.D. 523/1904 e del par.

5.1 del regolamento di polizia idraulica facente parte del PGT vigente
”;

- il provvedimento ripristinatorio è stato adottato dall’amministrazione comunale in quanto dagli “ accertamenti tecnici svolti è emerso che parte della fondazione afferente l’erigendo capannone, è stata realizzata ad una distanza variabile da mt. 3,72 a mt. 4,51 dal -OMISSIS-in ragione delle caratteristiche architettoniche del manufatto, come risulta dall’allegato rilievo [..] ;”

- con ricorso ed allegata istanza cautelare, notificati in data 15.07.2024 e regolarmente depositati, parte ricorrente impugna la predetta ordinanza deducendo l’illegittimità della stessa sulla base dei seguenti motivi di censura: Nullità ed illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt.70 e 97 D.P.R. 380/2001;
Violazione e falsa applicazione delle norme procedurali in ordine all’emissione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie per decorso del
termine ex lege ;
Violazione di legge ed eccesso di potere nonché di incompetenza in ordine alla disposta nullità della Scia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 septies legge 241/1990 – Violazione ex artt.19 e 21 nonies L. 241/90;
Violazione e falsa applicazione del regolamento di polizia idraulica . Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al R.D. N. 523/1904;

- l’impianto censorio, nel merito, oppone la mancata assoggettabilità dei plinti di fondazione, non reputate costruzioni interrate, al vincolo idraulico ed asserendo la possibilità di eseguire gli scavi temporanei, funzionali all’esecuzione dei lavori, anche nella fascia di rispetto, in quanto assimilabili ai movimenti di terra di cui all’art. 96-f del

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