TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-10-05, n. 202110154

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-10-05, n. 202110154
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202110154
Data del deposito : 5 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2021

N. 10154/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07753/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7753 del 2012, proposto da
G V, rappresentato e difeso dall'avvocato S T, presso il cui studio in Roma, via di Monte del Gallo 4, è elettivamente domiciliato;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme dovute ex art. 18, comma 1, l. 11 febbraio 1994, n. 109

e per la condanna

del Ministero della Difesa al pagamento della complessiva somma di € 98.772,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, co.

4-bis c.p.a., la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Col ricorso in esame, riassunto dinanzi al Tar del Lazio a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal Tribunale civile di Roma con sentenza in data 16135/2010, l’ingegner G V, dipendete del Ministero della difesa fino al 31 Marzo 2001 con incarico - a tale data - di Capo della 4^ Divisione della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio e con il grado di Colonnello del Genio aeronautico, ha chiesto la condanna del Ministero della difesa al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 98.772,72, di cui 81,233,91 a titolo di compensi ex art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, maturati tra il 2 giugno 1995 e il 31 marzo 2001 per l’opera da lui prestata con riguardo ad una pluralità di gare per l’appalto di opere e lavori da parte dell’amministrazione della Difesa, ed € 17.538,81 a titolo di interessi.

Il Ministero intimato si è difeso contestando la quantificazione effettuata dal ricorrente secondo i criteri mutuati dal d.m. n. 90 del 2003 e proponendo una diversa liquidazione del dovuto.

All’esito dell’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 giugno 1995, n. 216 disponeva che “ In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è ripartita la quota dell'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto per l'appalto della medesima opera o lavoro, e il coordinatore unico di cui all'art. 7”.

A seguito di ulteriore modifica ad opera dell’articolo 6, comma 13, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'articolo 13, comma 4, della Legge 17 maggio 1999, n. 144 si è poi previsto che “ Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b ), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”

Con successivo d.m. difesa del 7 febbraio 2003, n. 90, infine, sono state stabilite le « norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ».

Nel caso in esame, il ricorrente ha documentato il proprio credito depositando in atti, relativamente al periodo 1995-2001, 6 elenchi riepilogativi dei compensi maturati per l'attività espletata nel corso degli anni citati, di cui all'art. 18 L. n. 109/94 relative a dette annualità.

Da tale documentazione emergerebbe un credito del ricorrente per l’attività lavorativa svolta ai sensi della normativa sopra evocata, al lordo delle ritenute previdenziali e della ritenuta Irpef, pari a euro € 81,233,91 per il periodo di riferimento, oltre interessi per € 17.538,81.

L’amministrazione ha tuttavia contestato tale quantificazione deducendo: a) che prima del D.M. n. 90 del 2003 e della circolare n.2001/2004, l'Amministrazione si trovava nella materiale impossibilità di liquidare il contestato beneficio, neanche essendo in possesso di elementi univoci sulla base dei quali individuare con certezza i destinatari.;
b) solo il 19.4.2006, con la circolare del Ministero della Difesa n. 20506, ad integrazione della lacuna normativa relativa alle aliquote pregresse, sono stati individuati i criteri necessari per procedere alla liquidazione dell’incentivo per tali periodi.

Pertanto, facendo applicazione dei criteri stabiliti nella circolare n. 20506 del 19 aprile 2006, l’amministrazione, che ha anche versato in atti la relativa documentazione, ha indicato le spettanze effettivamente dovute all’ing. Verì nella minore somma di euro 74.424,63 e, detratto da questa l’importo di euro € 48.920,47, già versato al ricorrente, nella somma finale di euro € 25.504.16, ancora da versare.

Le dette deduzioni non sono state utilmente contestate dal ricorrente, che si è limitato a ribadire la correttezza dei computi da lui effettuanti negli allegati di richiesta e a richiamare le conclusioni della C.T.U. eseguita in sede civile.

Con riferimento al primo documento tuttavia, il Collegio osserva come si tratti dello stesso documento già originariamente presentato all’amministrazione ed allegato in sede di ricorso e rispetto al quale il Ministero ha formulato le motivate ragioni di parziale diniego, non puntualmente contraddette.

Con riferimento al secondo documento, poi, il Collegio rileva l’assoluta carenza motivazionale delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. in sede civile, il quale, pur espressamente investito di uno specifico quesito in ordine alla correlazione tra normativa applicabile alle diverse scansioni temporali e somme da corrispondere, si è limitato a recepire, senza alcuna argomentazione, il calcolo di spettanza proposto dal ricorrente.

Ne risulta, in assenza di puntuali contestazioni alle deduzioni, i documenti e i conteggi effettuati dall’amministrazione (basati come visto su una ripartizione delle percentuali spettanti al direttore dei lavori, secondo un criterio diverso da quello proposto dal ricorrente) che quest’ultima vada condannata al pagamento dunque condannata al pagamento della complessiva somma di euro 74.424,63, detratto quanto effettivamente versato a tale titolo e maggiorata degli interessi legali dalla maturazione al saldo, dovendo essa altresì effettuare le ritenute di legge all’atto del pagamento.

Non può essere invece riconosciuta la rivalutazione monetaria trattandosi di un debito di valuta per il quale vige il divieto di cumulo con gli interessi legali, nel senso che, una volta riconosciuti gli interessi per il ritardo, il danno da svalutazione costituisce una mera eventualità ed è riconoscibile in favore del creditore solo se questi dimostra di avere subito un danno maggiore dell'importo corrispondente agli interessi legali, prova della quale era pertanto onerato il ricorrente che, tuttavia, non l’ha fornita in questo processo (Cass., sez. III, 10 febbraio 2004 n. 2849).

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica, a giudizio del Collegio, la compensazione tra le parti delle spese di lite.

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