TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-04-06, n. 201100151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-04-06, n. 201100151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201100151
Data del deposito : 6 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00231/2010 REG.RIC.

N. 00151/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00231/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 231 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A D, (c.f. DMTCAO53M13Z148K), rappresentato e difeso dall'avv. L S (c.f. SCPLCU66C06A952V) di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica luscopa@tin.it e n. fax 0471/469908, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, Via Orazio n. 6;



contro

Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. L D (c.f. DRNLSA41P23D484O), nel presente giudizio rappresentata e difesa dagli avv.ti R v G (c.f. VNGRNT57L45A952K), S B (c.f. BKRSPH65E10B160H), Cristina Bernardi (c.f. BRNCST64M47D 548L) e Jutta Segna (c.f. SGNJTT71A63Z102M), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, ed elettivamente domiciliata presso la sua Avvocatura in Bolzano, Via Crispi n. 3;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova 9;



per l'annullamento

del provvedimento dell’Ufficio patenti ed abilitazioni alla guida della Provincia autonoma di Bolzano dd.07.10.2010, prot. n. 586087, notificato a mezzo posta in data 13.10.2010, ad oggetto: “Sua richiesta di foglio rosa del 15 settembre 2010 n. 05BZ707365 per il conseguimento della patente di guida, con il quale si respinge la richiesta di rilascio di foglio rosa per il conseguimento della patente B nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente ed esecutivo.

Con motivi aggiunti depositati il 21.12.2010:

1) della circolare ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 6, del 9.6.2009, prot. 58741, ad oggetto: "Revoca della patente di guida disposta dal Prefetto, quale sanzione amministrativa accessoria. Criteri applicativi art. 219, comma 3Bis, Codice della Strada, notificato a mezzo posta in data 13.10.2010 in allegato al provvedimento dell'Ufficio patenti ed abilitazioni alla guida della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 7.10.2010, prot n. 586087;

2) dell'ivi richiamata e non conosciuta nota del Ministero dell'Interno n. 2079 dd. 29.4.2009.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Luigi Mosna e uditi per le parti i difensori:

avv. L S per il ricorrente;

avv. S B per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

A sostegno della richiesta di annullamento del provvedimento dell’Ufficio patenti ed abilitazioni alla guida della Provincia autonoma di Bolzano, sopra meglio precisato, vengono dedotti i seguenti motivi:

1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost., dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 219ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) per avere l’Amministrazione stabilito deliberatamente un termine più lungo per ottenere il rilascio di una nuova patente, degli artt. 1 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi); eccesso di potere per sviamento, travisamento, illogicità manifesta e disparità di trattamento”;

2) “Asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 n. 90”.

Con atto recante motivi aggiunti di data 6.12.2010 viene, anche, aggredita la circolare ministeriale, nonché l’ivi richiamata nota del Ministero dell’Interno: atti meglio precisati in epigrafe.

L’esito di questa impugnativa è affidato ad un unico complesso motivo, comprendente: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost., dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 219ter, comma 6, del Codice della strada nonché degli artt. 1 e 12 delle preleggi”.

La Provincia autonoma di Bolzano, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Interno si sono costituiti in giudizio, resistendo alle pretese del ricorrente.

All’udienza in camera di consiglio del 23.11.2011, la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza di merito.

All’udienza del 9.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con ordinanza n. 39/2011, depositata in data 9.3.2011, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente, in considerazione della insussistenza di fumus convincente.



DIRITTO

La Polizia Stradale di Vipiteno, con verbale redatto in data 06.05.2009, contestava al signor A D la violazione dell’art. 142, comma 9, del codice della strada, per superamento di 40 km/h del limite massimo consentito sull’autostrada del Brennero.

Conseguentemente, il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano, con ordinanza ingiunzione del 19.05.2009 n. 5191038-K, ordinava, nei confronti del ricorrente, la sospensione della validità della patente per il periodo di un mese a decorrere dal 06.05.2009 ed il divieto della guida nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 7:00 per i tre mesi successivi alla restituzione della patente.

Successivamente, in data 22.07.2009, sempre la Polizia Stradale di Vipiteno, con verbale n. 700006877101, rilevava nuova contestazione nei confronti del signor Dimetrov, accertando che lo stesso circolava nel Comune di Vipiteno alle ore 03:10, in violazione del divieto imposto con l’ordinanza del Commissario del Governo del 19.05.2009.

Seguiva la precitata ordinanza ingiunzione, con cui il Commissario del Governo disponeva la revoca della patente di guida di cui si discute.

Tale ordinanza veniva giudizialmente contestata dal signor D avanti al Giudice di Pace di Vipiteno. Il relativo procedimento si concludeva con sentenza n. 19/10 del 15.04.2010 (depositata in Cancelleria il 06.05.2010, non notificata), con la quale veniva rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermato il provvedimento impugnato.

In data 15.09.2010 il signor D presentava domanda all’Ufficio provinciale Patenti e abilitazioni di guida, per essere ammesso a sostenere

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