TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-03-23, n. 201501692

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-03-23, n. 201501692
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201501692
Data del deposito : 23 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03086/2014 REG.RIC.

N. 01692/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03086/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3086 del 2014, proposto da G L, rappresentato e difeso dall’Avv. A D M ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;

contro

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti D C e C D S ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;

nei confronti di

- N.O.E. CARABINIERI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
- REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- A.R.P.A. CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., nn costituita in giudizio;
- A.S.L.

NAPOLI

3 SUD, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione

- del provvedimento n.18 del 31.3.2014, notificato il 14.4.2014 (prot. generale n.13375 del 31.3.2014) con il quale si ordinava al sig. G L, come sopra identificato, di rimuovere i rifiuti depositati arbitrariamente in un terreno di sua proprietà sito in zona “Aree del litorale vesuviano”, nelle vicinanze di un terreno di proprietà del ricorrente, ubicato in Castellammare di Stabia, alla Via Ponte della Persica, n. 5, censito in N.C.E.U. del Comune di Castellammare di Stabia, al fg. 7, part. lle 30 e 719;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, con particolare riferimento, per quanto di ragione, al verbale redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Castellammare di Stabia, unitamente alla locale Stazione dei Carabinieri, prot. n. 6593/14 del 24.2.2014.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 1123 del 4 luglio 2014 di questa Sezione;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 29.1.2015 il cons. dr. Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, G L, impugnava, innanzi a questo Tribunale, l’ordinanza n. 18 del 31.3.2014 in epigrafe, notificata il 12.4.2014, con cui il Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, a seguito della comunicazione, protocollo n. 6593/14 del 24.2.2014 del Corpo di Polizia Municipale, visti il D.L. vo n. 152/2006 ed il D.L. vo n. 267/2000, relativa all’accertamento da parte degli agenti, unitamente alla locale Stazione dei Carabinieri, in via Ponte Persica, n. 5, della “presenza di rifiuti inerti, rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi (pneumatici usurati, materiale ferroso, plastica, elettrodomestici, televisori, computers, monitor p.c., batterie auto usate, contenitori di vernice vuoti e pieni, poltrone composte di poliuretano, mobilio di vario genere, residui di cenere e altro ) su una superficie stimata di circa 700 mq.”, intimava a G L, identificato quale proprietario del fondo “di provvedere immediatamente alla rimozione, al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi”.

A sostegno del ricorso l’interessato deduceva l’unica censura di difetto di motivazione e mancanza di istruttoria.

L’intimato Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare era accolta da questa Sezione con l’ordinanza in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015 il ricorso era ritenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Con l’unica censura il ricorrente deduce la mancanza di alcuna prova in relazione a chi sarebbe l’autore del fatto, costituito dal deposito dei rifiuti nella zona attenzionata dagli agenti di Polizia Municipale, unitamente alla locale Stazione dei Carabinieri;
inoltre i rifiuti non si troverebbero tutti sulla proprietà G L, ma in parte su proprietà altrui confinante con quella del Greco (e precisamente part. lle 1907 e 722) e tale divergenza emergerebbe dalla sovrapposizione di estratto di mappa con aerofotogrammetria e dalla allegata documentazione fotografica del sito, dai quali si evincerebbe che i rifiuti abbandonati si troverebbero “distribuiti” su 4 particelle, non tutte di proprietà G L.

Ne consegue che l’ordinanza si sarebbe dovuta notificare quantomeno ai proprietari degli altri fondi su cui i rifiuti risulterebbero depositati e che non vi sarebbe prova che sarebbe stato il Greco a depositare i rifiuti.

3. La prospettazione di parte ricorrente non è condivisibile.

4. Il Collegio, anche per la copiosa e pregressa sua giurisprudenza sull’argomento è ben consapevole che, alla stregua della normativa in tema di illecito ambientale contenuta nel D.L.vo 152/2006, ai fini dell’adozione di ordinanze “ambientali”, non sono sufficienti (né necessari) né la qualifica di possessore, né tantomeno quella di mero proprietario, altrimenti venendosi a configurare una responsabilità oggettiva di posizione in capo alla ditta proprietaria che, però, non trova alcun riscontro nella normativa in parola.

5. Invero, quanto alla qualità di mero proprietario, come la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni (ex multis, Cfr: T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004), in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. I;
19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168).

Tanto perché l’art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell’illecito ambientale l’eventuale “responsabile dell’inquinamento”, accolla in solido anche al proprietario dell’area la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa (Cfr: T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000, n. 253).

6. Tale rigorosa disciplina trova conferma nel sistema normativo attualmente vigente, quale quello del D.L. vo n. 152/2006 in tema di ambiente. In siffatto disposto normativo tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, alcun spazio v’è per una responsabilità oggettiva, nel senso che - ai sensi dell’art. 192 - per essere ritenuto responsabili delle violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni anche in relazione ad un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è avverato l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.

7. Pur con tali premesse, deve a tal punto darsi conto della più recente giurisprudenza in materia, che, anche al fine di contrastare più efficacemente gli illeciti fenomeni di sversamento di rifiuti, ha notevolmente ampliato il contenuto del dovere di diligenza da esigersi nei confronti del proprietario dell’area interessata e correlativamente ha aumentato le ipotesi di negligenza tali da integrare la culpa in omittendo del proprietario;
sul punto il Consiglio di Stato ha rilevato che, nel suo significato lessicale, la negligenza (vale a dire la mancata diligenza) consisteva e consiste nella trascuratezza, nell’incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nell’assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene;
l’art.192 del testo unico n. 152 del 2006 attribuisce rilievo proprio alla negligenza del proprietario, che - a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti (qui non prospettabili) - si disinteressi del proprio bene per qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesamenti inadeguate (Cfr. C. di S., Sez. V, 10 giugno 2014, n. 2977). D’altronde ciò è pienamente in linea con la concezione della proprietà-funzione recepita dalla nostra Costituzione (Cfr. art. 42) per la quale la proprietà pone anche degli obblighi di rendersi attivo al suo titolare.

8. In buona sostanza secondo questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, invertendosi il pregresso rapporto tra regola ed eccezione e tenuto conto del comportamento ritenuto esigibile dal proprietario, nella normalità dei casi in quest’ultimo è legittimo presumere una culpa in omittendo o in vigilando del proprietario, cioè, salvo che eccezionalmente non sia altrimenti provata l’esclusione di ogni sua negligenza per essersi attivato per la custodia e/o la gestione del proprio bene ed affrontata concretamente la situazione deprecata con misure adeguate.

9. Nella fattispecie in esame, nella comunicazione notizia di reato ex art. 347 c.p.p. redatta nei confronti di G L nr. 5/16-0/2014 di prot. del 21.2.2014, leggesi che: “In ordine alle informazioni assunte dal personale dei Vigili Urbani intervenuti congiuntamente ai militari operanti, l’area è risultata essere di proprietà del prevenuto G L, assente al momento del compimento degli atti di Polizia Giudiziaria che comunque manteneva il terreno in completo stato di abbandono, privo di recinzione perimetrale e di confine, di facile accesso a chiunque, terreno confinante con area ad elevata densità demografica a ridosso di terreni adibiti a produzioni floricole (…….)”.

In tale situazione la circostanza addotta dal ricorrente per la quale il deposito dei rifiuti non sarebbe stato perpetrato da lui, ma da soggetti terzi non identificati è del tutto irrilevante;
tale circostanza non sottrae il ricorrente al proprio obbligo di provvedere alla rimozione strumentale al risanamento dell’area e, con essa, ad inibire pericoli per l’igiene e la salute pubblica, in quanto la riduzione in pristino strumentale alla riqualificazione dell’area grava sul titolare del diritto di proprietà della medesima ex D.L. vo m. 152/2006.

Ovviamente tale conclusione resta ferma nonostante l’argomento addotto dal ricorrente secondo cui il deposito dei rifiuti sarebbe stato perpetrato attraverso un comportamento attivo di soggetti terzi non identificati;
tale circostanza è ultronea ed inconferente in quanto tale da non far venire meno l’obbligo del proprietario di provvedere alla rimozione, strumentale al risanamento dell’area, e, conseguentemente, di inibire pericoli per l’igiene e la salute pubblica, in quanto la riduzione in pristino strumentale alla riqualificazione dell’area grava sul titolare del diritto di proprietà della medesima ex D.L. vo n. 152/2006.

10. Pertanto, nel caso del ricorrente, non risulti provata, sia pure in via del tutto eccezionale, l’esclusione di ogni sua negligenza per essersi attivato per la custodia e/o la gestione del proprio bene ed affrontata concretamente la situazione deprecata con misure adeguate;
inoltre, appena è il caso di rilevare, poi, che i predetti obblighi di diligenza non sussistono solo allorquando il proprietario sia venuto a conoscenza di una discarica abusiva presente nel suo terreno e sia rimasto inerte, né, infine, alcun valore può avere l’argomento addotto dal ricorrente per il quale, nonostante i rifiuti non si troverebbero tutti sulla proprietà G L, ma in parte su proprietà altrui confinante con quella del Greco, analoga ordinanza non sarebbe stata notificata agli altri soggetti coinvolti;
tale argomento è ultroneo ed inconferente atteso che ogni soggetto chiamato a rispondere sotto il profilo amministrativo di un illecito ambientale risponde personalmente delle conseguenze del proprio comportamento (a prescindere dagli esiti di eventuali procedimenti penali), salvo naturalmente l’obbligo del Comune di individuare eventuali ulteriori responsabili degli abusi per sanzionarli con analoghi provvedimenti.

11. In definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto.

12. I recenti orientamenti giurisprudenziali nella materia de qua tendenti a far carico al proprietario di ulteriori elementi colpevolezza suggeriscono di compensare integralmente fra le parti le spese giudiziali.

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