TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-12-06, n. 202406848
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2024
N. 06848/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2021, proposto da
AN SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4997 del 6 dicembre 2012 del T.A.R. Campania - Napoli, sezione VII;
nonché
per la dichiarazione della nullità ovvero, in alternativa, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 36672 del 28 dicembre 2020, avente a oggetto “Atto di interlocuzione in merito alla ottemperanza del giudicato esterno offerto dalla sentenza n. 4997/2012, resa dalla VII Sezione del TAR Napoli e consequenziale diffida al rilascio del titolo edilizio, non oneroso, fissato nella richiamata pronuncia del TAR. Riscontro; diniego dell’istanza prot. n. 27061 del 05/12/2008 - pratica edilizia 645/2008”, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonché
per il risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 112, comma 3, del codice del processo amministrativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento e del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 novembre 2024 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, sig. AN SI, premette che:
- con sentenza n. 4997 del 2012 questo Tribunale ha accolto il ricorso avverso il decreto soprintendentizio del 16 febbraio 2009 che aveva annullato “ il provvedimento n. 104 del 18.12.2008 del Funzionario Responsabile del V° Settore del Comune di Piano di Sorrento, con cui si autorizza [va] il [dante causa dell’odierno ricorrente], ai sensi e per gli effetti dell’articolo 159 del D.L.vo n. 42/04, a realizzare un’autorimessa interrata pertinenziale... ”, ritenendo che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e Provincia avesse “ errato ... nel qualificare l’intervento come non consentito nella Zona Territoriale 2 del P.U.T .”;
- con successivo provvedimento prot. n. 36672 del 28 dicembre 2020, avente a oggetto “ Atto di interlocuzione in merito alla ottemperanza del giudicato esterno offerto dalla sentenza n. 4997/2012, resa dalla VII Sezione del TAR Napoli e consequenziale diffida al rilascio del titolo edilizio, non oneroso, fissato nella richiamata pronuncia del TAR. Riscontro; diniego dell’istanza prot. n. 27061 del 05/12/2008 - pratica edilizia 645/2008 ”, il Comune di Piano di Sorrento ha disposto il “ Diniego dell’istanza prot. n. 27061 del 05/12/2008 - pratica edilizia 645/2008, relativa alla realizzazione di un’autorimessa interrata a futura pertinenzialità sul fondo sito in Piano di Sorrento .. .”.
2. Avverso il provvedimento da ultimo richiamato è insorto il ricorrente, con atto notificato il 26 febbraio 2021 e depositato il successivo 15 marzo, per ottenerne la dichiarazione di nullità o, in alternativa, l’annullamento. Il deducente ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno, nonché chiesto che la sentenza sia trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti.
2. Si sono costituiti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con memoria di mero stile, e il Comune di Piano di Sorrento, che ha dedotto l’infondatezza dell’avverso gravame.
3. Con ordinanza n. 5100 del 22 luglio 2021, ritenuto che “ le doglianze del ricorrente in ordine al diniego del permesso di costruire non possono essere scrutinate sotto il profilo dell’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4997 del 2012, bensì devono trovare sede nell’ordinario giudizio di legittimità ” è stata disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo della camera di consiglio e la contestuale iscrizione nell’ordinario ruolo di merito. L’ordinanza è stata confermata in appello (Consiglio di Stato, ordinanza 28 novembre 2022, n. 10422).
4. In assenza di ulteriore attività processuale delle parti, all’udienza di smaltimento del 13 novembre 2024 la causa è stata introitata in decisione.
5. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4997/2012 di questo Tribunale, per avere il Comune ritenuto l’incompatibilità del progetto presentato con il P.R.G. adeguato al P.U.T.
5.1. Preliminarmente il Collegio rammenta che, allorché l'amministrazione rinnovi l'esercizio delle sue funzioni dopo l'annullamento di un atto da parte del giudice amministrativo, l'interessato che si duole delle nuove conclusioni raggiunte dall'amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell'ottemperanza, lamentando la violazione e/o la elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione.
In tali casi il giudice dell'ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori: nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell'atto gravato); viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del c.p.a..
In dettaglio, di violazione del giudicato può discorrersi solo quando l'Amministrazione adotti un provvedimento in diretto contrasto con statuizioni puntuali contenute nel pronunciamento,