TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-06-06, n. 201900820

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-06-06, n. 201900820
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900820
Data del deposito : 6 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2019

N. 00820/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00673/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 673 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, Corso Mazzini Giuseppe, 134/A

contro

Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliati in Bari, Via Melo, 97

per l'annullamento

- del decreto emesso dal Vice Prefetto della Provincia di Foggia in data 1.5.2018, con cui è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione n. 12912 Area I Bis, rilasciata in data 15.4.2016 al ricorrente per la vendita all’ingrosso di prodotti esplodenti, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, compreso la comunicazione del Comando Provinciale dei Carabinieri dell’1.5.2018- del decreto emesso dal Vice Prefetto della Provincia di Foggia in data 1.5.2018, con cui è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione n. 12912 Area I Bis, rilasciata in data 15.4.2016 al ricorrente per la vendita all’ingrosso di prodotti esplodenti, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, compreso la comunicazione del Comando Provinciale dei Carabinieri dell’1.5.2018: atti impugnati con il ricorso principale;

- del provvedimento della Prefettura di Foggia prot. 1000/2018 Area I Bis del 29.10. 2018, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente del 10.8.2018, nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dalla Prefettura: atto e domanda proposte con ricorso per motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dell’Interno e della Difesa;

Visti gli artt. 34, comma 5 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto il sig. G P ha impugnato, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, il decreto emesso dal Vice Prefetto della Provincia di Foggia in data 1.5.2018, con cui è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione n. 12912 Area I Bis, rilasciata in data 15.4.2016 al ricorrente per la vendita all’ingrosso di prodotti esplodenti, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, compreso la comunicazione del Comando Provinciale dei Carabinieri dell’1.5.2018, oltre che il decreto emesso dal Vice Prefetto della Provincia di Foggia in data 1.5.2018, con cui è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione n. 12912 Area I Bis, rilasciata in data 15.4.2016 al ricorrente per la vendita all’ingrosso di prodotti esplodenti.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 8.6.2018.

Con ordinanza cautelare n. 253 del 5 luglio 2018 è stata respinta la domanda cautelare.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 20.11.2018 il ricorrente ha, inoltre, impugnato il provvedimento della Prefettura di Foggia prot. 1000/2018 Area I Bis del 29.10. 2018, con cui è stata respinta l’istanza di sollecito alle verifiche tecniche, presentata dal ricorrente in data 10.8.2018, chiedendosi, altresì, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dalla Prefettura.

Con ordinanza cautelare n. 499 del 20 dicembre 2018 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, nel senso di disporre le verifiche della Prefettura di Foggia sullo stato dei luoghi.

Prima dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 29 maggio 2019, il ricorrente ha depositato una istanza di declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, e ciò alla luce del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia prot. n. 21701 del 19.4.2019, con cui è stato disposto il riavvio dell’attività di vendita, con transennamento dell’area incisa dall’esplosione che aveva determinato l’adozione degli impugnati provvedimenti;
a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese processuali in ragione dell’andamento del giudizio.

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