TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-06-25, n. 202100630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-06-25, n. 202100630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100630
Data del deposito : 25 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2021

N. 00630/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00915/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 915 del 2019, proposto da
Wind T S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Iovino in Bologna, piazza Galileo 4;

contro

Sportello Unico Intercomunale per Le Attività Produttive dei Comuni del Frignano, Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena non costituiti in giudizio;

Comune di Serramazzoni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Belogna, via Altabella n. 3;

per l'annullamento

del provvedimento unico istanza n.718/2019/SUAP del 24.9.2019, in pari data pervenuto, reso dal Responsabile dello Sportello Unico Intercomunale per le attività Produttive Unione dei Comuni del Frignano, recante il diniego dell’autorizzazione richiesta dalla Wind Tlc in data 20.5.2019, per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni a servizio della rete nazionale di telefonia da realizzare in via Case Mazzoni su terreno in Catasto al fg. 41 part.890 (codice sito Mo182 Serramazzoni Nord)

b) del citato parere del Comune di Serramazzoni del 20.9.2019 prot. 13402/2019, allegato alla nota impugnata sub a) con il quale il Responsabile del Servizio Ufficio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Serramazzoni ha ritenuto che le osservazioni presentate non siano sufficienti a superare il parere contrario emesso dallo scrivente Ufficio in data 14.6.2019 prot.8317 che si intende pertanto confermato;

c) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: c.1) parere del 14.6.2019 prot. 8317 del Servizio Edilizia Privata/Sportello Unico per l’Edilizia nonché, se e per quanto dovesse ancora occorrere, la nota prot.8265 del 17.1.2019 (resa sul progetto precedentemente presentato);
c.2) art.15.2 delle N.T.A. al PRG, nella sola denegata ipotesi in cui si potesse mai ritenere che nella zona G2 per verde pubblico e di quartiere non sia consentita l’installazione di infrastrutture tecnologiche di telecomunicazioni di pubblica utilità;
c.3) art.23C comma 1, lett.a del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale recepito nell’art.24.2 del PRG, doc. n-6) ove dovesse essere interpretato, come ritenuto nella fattispecie, che pur essendo ammessa, anche nelle aree facenti parte dei crinali principali e dei crinali minori, la realizzazione di infrastrutture e attrezzature quali impianti a rete e puntuali di telecomunicazioni, esse siano consentite solo qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e purchè questi siano stati corredati di apposito studio di impatto ambientale e visivo nonchè di adeguate misure mitigative.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Serramazzoni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 la dott.ssa M A R e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del DL n. 137/20;

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’annullamento dei seguenti atti :

a) provvedimento unico istanza n.718/2019/SUAP del 24.9.2019, in pari data pervenuto, reso dal Responsabile dello Sportello Unico Intercomunale per le attività Produttive Unione dei Comuni del Frignano, recante il diniego dell’autorizzazione richiesta dalla Wind Tlc in data 20.5.2019, per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni a servizio della rete nazionale di telefonia da realizzare in via Case Mazzoni su terreno in Catasto al fg. 41 part.890 (codice sito Mo182 Serramazzoni Nord) ….“dato atto che in data 20.9.2019 è pervenuta la conferma del parere sfavorevole del Comune di Serramazzoni, assunta in atti in data 21.9.2019 prot. 12840”;

b) citato parere del Comune di Serramazzoni del 20.9.2019 prot. 13402/2019, allegato alla nota impugnata sub a) con il quale il Responsabile del Servizio Ufficio Urbanistica– Edilizia Privata del Comune di Serramazzoni ha ritenuto che “le osservazioni presentate … “non siano sufficienti a superare il parere contrario emesso dallo scrivente Ufficio in data 14.6.2019 prot.8317 che si intende pertanto confermato”;

c) ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti 4 motivi di diritto :



1. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART.10 BIS

LEGGE N.

241/1990 – MANCATA E/O ADEGUATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART.87,

COMMA

9, DEL D.LGS. N.259/2003 -

MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.

7, 8 E 10

DELLA LEGGE

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